Regione Toscana
norma

 
REPUBBLICA ITALIANA - REPUBBLICA DI TURCHIA  
ACCORDO 8 maggio 2012
  Sulla previdenza sociale  
 


 
  urn:nir:ministero.affari.esteri:accordo:2012-05-08;nir-2

Indice

  SEZIONE V - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

Premessa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:


   
  PARTE I 

DISPOSIZIONI GENERALI

 
 
  Articolo 1 

Definizioni dei termini

 
  1.  I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato:
   a) "Territorio": Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;
   b)  "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell' Articolo 2  del presente Accordo;
   c) "Autorita' Competente": Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
   d)  "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all' Articolo 2  del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni;
   e)  "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell' Articolo 2  del presente Accordo;
   f)  "Assicurato": la persona che e' ed e' stata soggetta alla legislazione di cui all' Articolo 2  del presente Accordo;
   g)  "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu' della legislazione di cui all' Articolo 2  del presente Accordo;
   h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennita' di rivalutazione o indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo;
   i) "Residenza": residenza permanente;
   j) "Soggiorno": temporanea dimora;
   k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
   l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti;
   m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle Parti Contraenti.
 
  2.  Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avra' il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.
 
 
  Articolo 2 

Legislazione a cui si applica l'Accordo

 
  1.  Il presente Accordo si applichera' alle seguenti legislazioni in materia di: Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
   a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e la reversibilita' dei lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di tale assicurazione;
   b) Assicurazione per la maternita' e la malattia, compresa la tubercolosi;
   c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;
   e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
 
  2.  Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:
   a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o piu' datori di lavoro;
   b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazionisanitarie generali per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
   c) Invalidita', vecchiaia, reversibilita' e assicurazioni sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
   d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506.
 
  3.  Il presente Accordo si applichera' anche a qualsiasi legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
 
  4.  L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi dovra' essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal fine dalle Parti Contraenti.
 
  5.  Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di' prestazioni assistenziali ed altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalita' generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.
 
 
  Articolo 3 

Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo

 
  1.  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.
 
 
  Articolo 4 

Parita' di trattamento

 
  1.  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.
 
 
  Articolo 5 

Esportabilita' delle prestazioni

 
  1.  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente, competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell' Articolo 3  del presente Accordo, anche se residenti nel territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile del pagamento.
 
 
  PARTE II 

DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 
 
  Articolo 6 

Disposizioni generali

 
  1.  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo:
   a) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attivita' professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno, per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attivita' autonoma, soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente;
   b) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono dipendenti;
   c) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello in cui tale impresa ha la propria sede legale sara' soggetta alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale filiale o sede permanente.
 
 
  Articolo 7 

Distacco temporaneo

 
  1.  Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente, tale persona sara' soggetta, in riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attivita' nel territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente la propria attivita', tale lavoratore sara' soggetto alla legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potra' essere prorogato previa approvazione delle Autorita' Competenti o degli Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe le Parti Contraenti.
 
 
  Articolo 8 

Personale delle societa' di trasporto internazionale

 
  1.  La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.
 
 
  Articolo 9 

Membri di equipaggio e marittimi

 
  1.  La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente sarà soggetta alla legislazione di tale Parte Contraente.
 
  2.  Se la persona che e' impiegata in un porto o nelle acque territoriali di una Parte Contraente, ma che non é membro dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attività di carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali attività, la stessa sarà soggetta alla legislazione della Parte Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.
 
  3.  La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione sara' considerata datore di lavoro.
 
 
  Articolo 10 

Missioni diplomatiche e funzionari consolari

 
  1.  I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati.
 
  2.  Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini della Parte Contraente che li impiega.
 
 
  Articolo 11 

Eccezioni

 
  1.  Le Autorita' Competenti o gli Organi designati da tali Autorita' delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di persone.
 
 
  PARTE III 

DISPOSIZIONI SPECIALI

 
 
  SEZIONE I 

PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITA'

 
  Articolo 12 

Totalizzazione dei periodi assicurativi

 
  1.  Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in virtù della legislazione della prima Parte Contraente.
 
  2.  Per quanto concerne le indennità giornaliere in denaro di malattia e maternità, la totalizzazione dei periodi di cui all' articolo 1  del presente Articolo potrà essere applicata solo se la persona in questione e' assicurata nel territorio della Parte Contraente in base alla cui legislazione e' stata presentata la domanda di prestazione.
 
 
  Articolo 13 

Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente

 
  1.  Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata attivita', nonche' quelle dei suoi familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto e a spese della Parte Contraente in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.
 
  2.  Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonche' quelle dei loro familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono assicurati.
 
  3.  Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla legislazione di una Parte Contraente, nonche' i loro familiari conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' erogate dall'istituzione di una Parte Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo restando che il beneficiario dovra' ottenere l'autorizzazione dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte Contraente. L'autorizzazione potra' essere negata in caso di certificato medico attestante che le condizioni di salute della persona in questione non consentono di viaggiare nell'altra Parte Contraente.
 
  4.  Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.
 
 
  Articolo 14 

Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato

 
  1.  I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni sanitarie in virtu' della legislazione di una Parte Contraente in base alla quale e' assicurato, che risiedono nel territorio dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtu' della sua iscrizione presso tale istituzione competente.
 
  2.  Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente.
 
  3.  Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.
 
 
  Articolo 15 

Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari

 
  1.  I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono.
 
  2.  I titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione di tale Parte, a spese dell'istituzione competente.
 
  3.  Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio il beneficiario soggiorna.
 
  4.  Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese della stessa.
 
  5.  Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu' della legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.
 
 
  Articolo 16 

Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza

 
  1.  I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza, previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo.
 
 
  Articolo 17 

Prestazioni in denaro

 
  1.  Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione competente conformemente alla legislazione applicabile.
 
 
  Articolo 18 

Rimborsi

 
  1.  L'istituzione competente dovra' rimborsare il costo delle prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14, 15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita dall'Accordo Amministrativo.
 
 
 
  SEZIONE II 

PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E REVERSIBILITA'

 
  Articolo 19 

Totalizzazione dei periodi assicurativi

 
  1.  Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la legislazione dovra', ove necessario, prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtu' della propria legislazione.
 
  2.  Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi completati in base al regime in questione o, in assenza di tale regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi, saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a percepire tali prestazioni in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente.
 
  3.  Ai fini della determinazione del diritto a percepire una determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, sara' presa in considerazione la data del primo giorno lavorativo nell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 20 

Periodi assicurativi inferiori ad un anno

 
  1.  Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12 mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale legislazione non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base di detto periodo assicurativo.
 
  2.  Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle prestazioni, nonche' ai fini della determinazione dell'importo effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtu' della legislazione da essa applicata.
 
 
  Articolo 21 

Calcolo delle prestazioni in denaro

 
  1.  Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtu' della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito indipendentemente dalle disposizioni dell' Articolo 19  del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolera' le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi completati secondo legislazione da essa applicata.
 
  2.  Se la persona in questione acquisisce il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo mediante l'applicazione dell' articolo 19  del presente Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' calcolare le prestazioni in questione come di seguito descritto:
   a) L'istituzione competente calcolera' l'importo teorico considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se fossero stati completati esclusivamente in virtu' della legislazione che tale istituzione applica;
   b) Sulla base dell'importo calcolato come sopra descritto, l'importo effettivo della prestazione sara' calcolato sulla base di una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi complessivi utili ai fini della misura della prestazione.
 
  3.  Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei contributi versati in virtu' della legislazione di tale Parte Contraente, l'istituzione competente dovra' prendere in considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente in base alla legislazione da essa applicata.
 
 
  Articolo 22 

Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

 
  1.  Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.
 
 
 
  SEZIONE III 

SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO

 
  Articolo 23 

Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio in caso di decesso

 
  1.  Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in virtu' della propria legislazione.
 
  2.  Nel caso in cui una persona assicurata in virtu' della legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra Parte Contraente, si considerera' che tale persona sia deceduta nel territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di decesso.
 
  3.  Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si applichera' solo la legislazione della Parte Contraente nel cui territorio la persona deceduta risiedeva.
 
 
 
  SEZIONE IV 

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

 
  Articolo 24 

Prestazioni in natura

 
  1.  Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale beneficera' di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se tale persona fosse iscritta a detta istituzione.
 
  2.  Le disposizioni dell' Articolo 16  del presente Accordo si applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle prestazioni in natura di notevole importanza 3. Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni erogate in virtu' del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo Amministrativo.
 
 
  Articolo 25 

Malattie professionali

 
  1.  Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il diritto a beneficiare di prestazioni per malattia professionale al fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio territorio, tale requisito si' riterra' soddisfatto anche se la malattia verra' diagnosticata inizialmente nel territorio dell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 26 

Prestazioni in denaro

 
  1.  Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stata svolta per ultimo l'attivita' lavorativa che ha causato l'insorgenza della malattia professionale.
 
  2.  Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la sua permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovra' assumere l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento della malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della seconda Parte Contraente un'attivita' che possa aver causato o aggravato la malattia considerata. Se l'assicurato ha svolto tale attivita', sotto la legislazione della seconda Parte Contraente, l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione competente della seconda Parte Contraente paghera' la differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica e l'importo delle prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.
 
 
 
  SEZIONE V 

PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

 
  Articolo 27 

Totalizzazione dei periodi assicurativi

 
  1.  Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.
 
  2.  L'importo, la durata e le modalita' di pagamento delle prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata dall'istituzione competente.
 
 
  PARTE IV 

DISPOSIZIONI VARIE

 
 
  Articolo 28 

Misure amministrative e modalita' di collaborazione

 
  1.  Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
 
  2.  Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonche' darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull'applicazione del presente Accordo.
 
  3.  Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorita' Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informera' per iscritto l'altra Parte di tale designazione.
 
  4.  Le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sara' prestata a titolo gratuito.
 
  5.  Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione.
 
  6.  Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in base al presente Accordo sara' considerata riservata ai fini del presente Accordo e sara' utilizzata solo ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L'altra Parte Contraente non dovra' divulgare le informazioni cosi' ricevute.
 
 
  Articolo 29 

Autorita' dei rappresentanti diplomatici

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita', alle Istituzioni Competenti ed agli Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono rappresentarli senza una procura.
 
 
  Articolo 30 

Utilizzo delle lingue ufficiali

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.
 
  2.  Nessuna domanda di prestazione o documento sara' respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 31 

Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione

 
  1.  L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai fini dell'applicazione del presente Accordo.
 
  2.  Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identita' presentato ai fini del presente Accordo non dovra' essere autenticato.
 
 
  Articolo 32 

Presentazione di domande di prestazione scritte

 
  1.  Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ad un'Autorita', istituzione o altro organismo competente di una Parte Contraente sara' considerato come se fosse stato presentato all'Autorita', istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.
 
  2.  Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, sara' considerata come una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.
 
  3.  Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata ad un'Autorita', istituzione o altro organismo competente di tale Parte Contraente, potra' essere presentata entro la stessa data di scadenza, all'Autorita', istituzione o altro organismo competente dell'altra Parte Contraente.
 
  4.  Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 33 

Risarcimento danni

 
  1.  Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora il diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sara' allora trasferito in base alla legislazione della prima Parte Contraente all'istituzione di quest'ultima.
 
  2.  Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la terza parte potra' corrispondere il risarcimento all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le istituzioni dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle prestazioni da esse erogate.
 
 
  Articolo 34 

Recupero dei pagamenti indebiti

 
  1.  Nel caso in cui l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa potra' chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a tale persona. La suddetta istituzione competente trasferira' la somma cosi' recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.
 
  2.  Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un pagamento indebito come sopra descritto, si applichera' la seguente procedura:
   a) Laddove l'istituzione di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto, tale istituzione potra', in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l'importo pagato in eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona. L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto il pagamento in eccesso e dovra' trasferire la somma cosi' recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente;
   b) Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria legislazione, potra' richiedere all'istituzione competente dell'altra Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' dedurre l'importo e trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che ne ha fatto richiesta.
 
 
  Articolo 35 

Valuta dei pagamenti

 
  1.  Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al presente Accordo sara' effettuato nella valuta della Parte Contraente la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque pagamento di questo tipo costituira' il completo assolvimento degli obblighi dell'istituzione competente al pagamento.
 
  2.  Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate dall'istituzione dell'altra Parte Contraente, essa dovra' corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato. L'istituzione della prima Parte Contraente assolvera' ai propri obblighi pagando nella propria valuta.
 
 
  Articolo 36 

Soluzione delle controversie

 
  1.  Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite negoziazione.
 
  2.  Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei mesi, tale controversia sara' sottoposta ad una procedura di arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalita' operative della procedura di arbitrato.
 
 
  PARTE V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
 
  Articolo 37 

Disposizioni transitorie

 
  1.  Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata in vigore.
 
  2.  Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtu' della legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, sara' preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo.
 
  3.  Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtu' del presente Accordo sara' corrisposta, su richiesta della persona interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un pagamento forfettario.
 
  4.  Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la persona interessata. La data di presentazione della domanda dovra' essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata dopo due anni.
 
 
  Articolo 38 

Ratifica ed entrata in vigore

 
  1.  Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alla legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati il prima possibile.
 
  2.  L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all' Articolo 7  .2 della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.
 
 
  Articolo 39 

Durata e risoluzione dell'Accordo

 
  1.  Il presente Accordo avra' durata indefinita.
 
  2.  Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.
 
 
  Articolo 40 

Mantenimento dei diritti acquisiti

 
  1.  In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi.
 
  2.  In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
 
 

  Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, fara' fede il testo in lingua inglese.