NOTA VERBALE
II Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti a tutte le Rappresentante diplomatiche straniere, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali (di seguito denominate "Rappresentanze") ed ha l'onore di portare a loro conoscenza le nuove disposizioni che regolano i rapporti di lavoro con il personale assunto localmente e con il personale assunto all'estero o venuto al seguito di membri delle Rappresentanze.
Il Ministero degli Affari Esteri ricorda che il rapporto di lavoro con il suddetto personale viene regolato nel rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963. Il Ministero degli Affari Esteri rende noto che tutte le informazioni contenute nella presente Nota Verbale ed i modelli RCA bis (notifica di assunzione funzioni e richiesta carta d'identità) e CF (notifica di cessazione funzioni) in essa citati sono scaricabili dal proprio sito Internet, all'indirizzo hrtp;//www.esteri.it/servizi/index.html.
Si rammenta inoltre che la presente disciplina vale anche per gli Uffici consolari stranieri in Italia, per il personale dei quali dovrà provvedere la relativa Rappresentanza diplomatica.
Personale assunto localmente.
Le Rappresentanze possono assumere sul mercato del lavoro italiano personale di nazionalità italiana o straniera che si trovi già in Italia con regolare permesso di soggiorno.
Regime normativo.
Il personale assunto localmente ha diritto al trattamento rctributivo, previdenziale ed assistenziale in conformità alle leggi italiane vigenti sul lavoro dipendente ed è pertanto tenuto alla corresponsione delle imposte sugli emolumenti percepiti (fatto salvo quanto stabilito da accordi bilaterali tra l'Italia e lo Stato accreditante e dagli accordi di sede per le Organizzazioni Internazionali).
Il personale assunto sul mercato del lavoro nazionale e residente in Italia, di qualsiasi nazionalità - anche se di cittadinanza dì uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea o compresi nello Spazio Economico Europeo come previsto dal regolamento 1408/71 (CEE) - deve essere assicurato obbligatoriamente in Italia.
Assunzione.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l'assunzione dei lavoratore entro cinque giorni al Centro per l'Impiego territorialmente competente per la sede del luogo di lavoro, nonché ogni eventuale variazione del rapporto di lavoro, mediante l'utilizzo dell'apposito modello C/ASS. Si ricorda altresì che le Rappresentanze possono assumere esclusivamente cittadini stranieri che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Entro trenta giorni dalla data di assunzione, la Rappresentanza deve richiedere al Ministero degli Affari Esteri, con specifica Nota Verbale, la carta d'identità da rilasciare al lavoratore. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta per il rilascio della carta d'identità è costituita da:
a) copia del documento dì identità per i cittadini italiani o copia del passaporto per i cittadini stranieri;
b) copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura competente;
c) copia del modello C/ASS presentato presso il Centro per l'Impiego competente per territorio;
d) dichiarazione attestante i versamenti dei contributi INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) e l'avvenuta comunicazione d'assunzione all'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a favore del lavoratore, con l'indicazione del numero di matricola e della data di inizio dei versamenti;
e) quattro fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;
f) quattro copie del modello RCA bis.
La carta d'identità ria validità di due anni ed è rinnovabile. Essa costituisce documento d'identificazione per i lavoratori di cittadinanza italiana e sostituisce il permesso di soggiorno per i lavoratori di cittadinanza straniera. Il permesso di soggiorno di questi ultimi deve essere restituito alla Questura competente per residenza, la quale provvede a sospenderlo per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Il rinnovo della carta d'identità deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta di rinnovo della carta d'identità è costituita da:
a) copia del documento dì identità per i cittadini italiani o copia del passaporto per i cittadini stranieri;
b) copia del modello dì certificazione unica CUD relativo all'ultimo anno di impiego del lavoratore e, se espressamente richiesto dal Ministero degli Affari Esteri, copia dello stesso relativo all'intero biennio di impiego;
c) due fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro dì ciascuna;
d) due copie del modello RCA bis.
Si sottolinea che nel caso in cui non venga dimostrato il versamento ininterrotto dei contributi previdenziali, la carta d'identità non potrà essere rinnovata.
Familiari
L'ingresso in Italia dei familiari del personale assunto localmente è regolato dalle i previste dagli articoli 28 e 29 del T.U. del 25/07/1998 n. 286 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione. La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata dalla Questura competente per residenza che, nel rispetto delle leggi sull'immigrazione, provvede al rilascio di un permesso di soggiorno con scadenza coincidente a quella della carta d'identità del lavoratore.
Poiché la normativa vigente consente il rilascio del permesso di soggiorno individuale solo a cittadini stranieri che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, nei casi di figli minori di anni quattordici ed unici conviventi di lavoratori assunti localmente, il Ministero degli Affari Esteri potrà rilasciare a costoro una carta d'identità.
Cessazioni dalle funzioni.
Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale assunto localmente, la Rappresentanza deve darne comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.
Se il lavoratore lo desidera, la Rappresentanza può chiedere, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, di fissare un appuntamento presso la Questura di residenza per la riattivazione del permesso di soggiorno del lavoratore.
Si rammenta che, nel rispetto della legge sull'immigrazione, eventuali diritti acquisiti in Italia da parte di cittadini stranieri legalmente residenti, saranno validi anche per il personale straniero assunto localmente cui è stata rilasciata la carta d'identità dal Ministero degli Affari Esteri.
Personale assunto all'estero.
Le Rappresentanze possono assumere all'estero cittadini stranieri di qualsiasi nazionalità.
Terminato il rapporto di lavoro, il Ministero degli Affari Esteri, su specifica richiesta da inoltrare con Nota Verbale, consente la riassunzione del lavoratore presso altra Rappresentanza straniera in Italia con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto e di cui ai paragrafi seguenti.
Regime normativo.
Il personale assunto all'estero, come previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (art. 33 par. 2) e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (art. 48 par. 2), è esente dalle disposizioni normative vigenti in Italia sulla sicurezza sociale, a condizione che non si tratti di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che i medesimi siano già sottoposti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato di provenienza o in un terzo Stato. Il datore di lavoro è comunque tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, la posizione previdenziale de! lavoratore.
Il personale con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o compreso nello Spazio Economico Europeo, qualora assoggettato alle disposizioni giuridiche previdenziali del proprio Paese, può ottenere l'assistenza sanitaria in Italia previa presentazione dei modelli comunitari che danno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (previsti dai Regolamenti CEE 1408/71 e n. 574/72 e successive modificazioni e integrazioni) o previo il pagamento del contributo, qualora non si presentano i suddetti modelli comunitari.
Il D.Lgs. 286/1998 ed il relativo Regolamento di attuazione prevedono obbligatoriamente una copertura sanitaria per i casi di malattia, infortunio e maternità a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. A tal riguardo il datore di lavoro è tenuto alla sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa privata a favore del lavoratore, valida sul territorio nazionale italiano, oppure all'iscrizione del lavoratore presso il Servizio Sanitario Nazionale, che è valida anche per i familiari conviventi (art. 34 comma 3 e Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 ).
Visto d'ingresso.
Il personale assunto all'estero deve munirsi, prima del suo ingresso in Italia, dell'apposito visto per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari). La richiesta di rilascio del visto deve essere inoltrata alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio di residenza del lavoratore. Essa deve contenere l'impegno scritto del datore di lavoro a garantire un regolare contratto, gli adempimenti previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore ed il suo rientro nello Stato di residenza al termine del rapporto di lavoro, con eventuali oneri a carico del datore stesso.
Assunzione.
Entro trenta giorni dall'ingresso in Italia del lavoratore assunto all'estero, la Rappresentanza interessata deve, con Nota Verbale, darne comunicazione al Ministero degli Affari Esteri chiedendo anche il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso dì soggiorno per il lavoratore.
La documentazione da allegare alla richiesta dì rilascio della carta d'identità è costituita da:
a) copia dei passaporto con il visto d'ingresso per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari);
b) dichiaratone della Rappresentanza attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore, con relativa documentazione;
c) dichiarazione della Rappresentanza che garantisce il rientro in patria del lavoratore, accollandosi gli eventuali oneri (dichiarazione non richiesta per i lavoratori con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea);
d) dichiarazione del lavoratore che si impegna a lasciare l'Italia al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori specificati nel punto "e");
e) quattro fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;
f) quattro copie del modello RCA bis.
La carta d'identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri ha validità di due anni. Il suo rinnovo deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta di rinnovo della carta d'identità è costituita da:
a) copia del passaporto;
b) documentazione relativa alla posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore;
e) due fotografie formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;
d) due copie del modello RCA bis.
Si fa presente che la carta d'identità m questione sostituisce il permesso di soggiorno limitatamente al periodo di impiego. Penante il personale assunto all'estero, al temine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano. Si segnala, a tal proposito, che la normativa europea prevede la libera circolazione dei cittadini comunitari compreso il periodo successivo al rapporto di lavoro.
Familiari.
L'ingresso in Italia dei familiari di lavoratori assunti all'estero, è regolato anch'esso dalle disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 286/1998 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione. La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata dal Ministero degli Affari Esteri, mediante il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno. Si ricorda inoltre che ciascun componente del nucleo familiare, come cittadino straniero regolarmente soggiornante, deve essere coperto da assicurazione sanitaria o mediante apposita polizza assicurativa privata oppure attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Cessazione dalle funzioni.
Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale assunto all'estero, la Rappresentanza deve darne comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.
Personale privato al seguito
I singoli membri del personale delle Rappresentanze possono impiegare, al loro esclusivo servizio, personale privato garantendone un adeguato alloggio.
Terminato il rapporto di lavoro, il Ministero degli Affari Esteri, su specifica richiesta da inoltrare con Nota Verbale, consente la riassunzione del lavoratore presso altri membri del personale di Rappresentanze estere con le garanzie e gli obblighi relativi al precedente rapporto di lavoro e di cui ai paragrafi seguenti.
Regime normativo.
Il personale privato venuto al seguito, come previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (ari. 33 par. 2) e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (art. 48 par. 2), è esente dalle disposizioni di sicurezza sociale vigenti in Italia, a condizione che non si tratti di cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e che essi siano comunque giti sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di provenienza o in un terzo Stato, In ogni caso il datore di lavoro è comunque tenuto a dichiarare, sotto lo propria responsabilità, la posizione previdenziale del lavoratore.
Il personale con cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea compreso nello Spazio Economico Europeo, qualora assoggettato alle disposizioni giuridici previdenziali del proprio Paese, può ottenere l'assistenza sanitaria in Italia previa presentazione dei modelli comunitari che danno diritto all'iscrizione al Servi/io Sanitario Nazionale (previsti dai Regolamenti CEE 1408/71 e n. 574/72 e successive modificazioni e integrazioni) o previo il pagamento del contributo qualora non sì presentino i suddetti modelli comunitari.
Il D.Lgs. 286/1998 ed il relativo Regolamento di attuazione prevedono obbligatoriamente una copertura sanitaria per i casi di malattia, infortunio e maternità a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. A tal riguardo il datore di lavoro è tenuto alla sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa privata a favore del lavoratore, valida sul territorio nazionale italiano, oppure all'iscrizione del lavoratore presso il Servizio Sanitario Nazionale, che è valida anche per i familiari conviventi (art. 34 comma 3 e Circolare n. 5 del 24 marzo 2000 ).
Visto d'ingresso.
Anche il personale al seguito deve munirsi, prima del suo ingresso in Italia, dell'apposito visto per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari). La richiesta di rilascio del visto deve essere inoltrata alla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio di residenza del lavoratore. Essa deve contenere l'impegno scritto del datore di lavoro a garantire un regolare contratto, gli adempimenti previdenziali ed assistenziali a favore del lavoratore ed il suo rientro nello Stato di residenza al termine del rapporto di lavoro, con eventuali oneri a carico del datore stesso.
Assunzione.
Entro trenta giorni dall'ingresso in Italia del personale al seguito, la Rappresentanza interessata deve, con Nota Verbale, notificarne l'ingresso stesso al Ministero degli Affari Esteri e richiedere la carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno per il lavoratore.
La documentazione da allegare alla richiesta di rilascio della carta d'identità è costituita da:
a) copia del passaporto con il visto d'ingresso per lavoro subordinato (non richiesto per i cittadini comunitari);
b) dichiarazione del datore di lavoro attestante la posizione previdenziale e sanitaria del lavoratore;
c) dichiarazione del datore di lavoro che garantisce il rientro in patria del lavoratore al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori con cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea);
d) dichiarazione del lavoratore attestante l'impegno a lasciare l'Italia al termine del rapporto di lavoro (non richiesta per i lavoratori specificati nel punto "e");
e) quattro fotografie formato tessera era 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;
f) quattro copie del modello RCA bis.
La canta d'identità ha la stessa validità di quella del datore di lavoro. Il suo rinnovo deve essere richiesto dalla Rappresentanza, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri. La documentazione da allegare alla Nota Verbale di richiesta per il rinnovo della carta d'identità è costituita da:
a) copia del passaporto;
b) documentazione relativa alla posizione previdenziali e sanitaria del lavoratore;
c) due fotografìe formato tessera cm 4 x 4,5 con indicazione del nome sul retro di ciascuna;
d) due copie del modello RCA bis.
Si fa presente: che la carta d'identità in questione sostituisce il permesso di soggiorno limitatamente al periodò di impiego, Pertanto il personale al seguito, al temine del rapporto di lavoro, non avrà più titolo per soggiornare nel territorio italiano. Si segnala, a tal proposito, che la normativa europea prevede per i lavoratori comunitari la libera circolazione anche successivamente al termine de! rapporto di lavoro.
Nel caso in cui un lavoratore venuto al seguito si renda irreperibile, il datore di lavoro deve farne immediata denuncia presso le Autorità di polizia italiane e la Rappresentanza è tenuta a darne comunicazione al Ministero degli Affari Esteri, con Nota Verbale, allegando la denuncia in originale ai fini dell'annullamento della carta d'identità.
Familiari.
L'ingresso in Italia dei familiari conviventi con il personale al seguito, è regolato anch'esso dalle disposizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 286/1998 e dall'articolo 6 del relativo Regolamento di attuazione. La posizione del nucleo familiare viene regolarizzata dal Ministero degli Affari Esteri, mediante il rilascio della carta d'identità sostitutiva del permesso di soggiorno. Si ricorda inoltre che ciascun componente del nucleo familiare, come cittadino straniero regolarmente soggiornante, deve essere coperto da assicurazione sanitaria o mediante apposita polizza assicurativa privata oppure attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
Cessazione dalle funzioni.
Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalle funzioni del personale al seguito, la Rappresentanza deve dame comunicazione, con Nota Verbale, al Ministero degli Affari Esteri, allegando due copie del modello CF e restituendo la carta d'identità.
Il Ministero degli Affari Esteri, nel segnalare che la presente disciplina si riterrà obbligatoria a partire da un mese dalla data della presente Nota Verbale, si avvale dell'occasione per rinnovare alle Rappresentanze diplomatiche straniere, alle Organizzazioni Internazionali ed alle Missioni Estere Speciali in Italia, gli atti della sua più alta considerazione.