Parere favorevole da parte della Commissione
La Questura notifica l'esito favorevole della Commissione al migrante nei termini di legge, e contemporaneamente ne dà comunicazione al Soggetto Attuatore e all'Ente Gestore ove lo stesso è ospitato. Anche dopo la consegna dei permesso di soggiorno sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore fino al termine dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale.
Parere contrario da parte della Commissione - rigetto senza successiva richiesta di ricorso da parte del migrante
Sarà compito della locale Questura notificare il rigetto al migrante, dandone comunicazione anche al Soggetto Attuatore e all'Ente Gestore. Scaduti i termini previsti dalla legge entro i quali il migrante ha diritto a fare ricorso e qualora il medesimo non lo abbia presentato, la Questura emetterà il relativo decreto di espulsione dandone comunicazione al Soggetto Attuatore e all'Ente gestore. Da questo momento il Soggetto Attuatore non assicurerà più l'accoglienza al migrante che sarà pertanto gestito dall'Autorità di pubblica sicurezza.
Parere contrario da parte della Commissione - rigetto con successiva richiesta di ricorso da parte del migrante
Sarà compito della locale Questura notificare il rigetto al migrante, dandone comunicazione anche al Soggetto Attuatore e all'Ente gestore. AI migrante che avrà presentato ricorso secondo i termini di legge, sarà garantita l'assistenza da parte del Soggetto Attuatore, compatibilmente con la vigenza dello stato emergenziale, fino alla conclusione di tutti i gradi di giudizio. All'esito del giudizio definitivo da parte del Tribunale la presente fattispecie viene ricondotta in uno dei casi precedentemente illustrati.