AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
Nel corso di recenti riunioni interministeriali, sono state affrontate le problematiche connesse con il divieto per lo straniero di essere presente in Italia durante l'iter autorizzativo del lavoro subordinato.
Sull'argomento, com'è noto, furono a suo tempo impartite istruzioni miranti a sancire tale impedimento (cfr., in particolare, circolare n. 559/443/186378/5/11/3/1 del 26.5.1993, con la quale è stata trasmessa una circolare del Ministero del Lavoro).
L'attuale quadro normativo, che, tra l'altro, consente la conversione da permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro e che prevede l'ingresso per inserimento del mercato del lavoro, non esclude, tuttavia, che la procedura in esame possa essere avviata anche nel caso in cui lo straniero sia legittimamente presente in Italia.
Alla luce di siffatte considerazioni, si è convenuto di revocare il divieto di cui trattasi.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di provvedere, sussistendone i prescritti presupposti, all'apposizione del nulla osta di competenza sulle autorizzazioni al lavoro pur in presenza sul territorio nazionale dell'interessato.
Resta inteso che, in ogni caso, lo straniero dovrà munirsi di apposito visto ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, qualora sia in possesso di un titolo di soggiorno non convertibile.
IL CAPO DELLA POLIZIA