ALLA QUESTURA DI MILANO
E,p.c. ALLA SEGRETIRIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
In risposta al quesito da codesta Questura, con il quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 14 ter , del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1), e, in particolare, relativamente all'eventuale divieto di rientro sul territorio dello Stato da prevedere nei casi in specie, si formulano le seguenti considerazioni.
La disposizione in parola, introdotta come noto, dall' articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legge n. 89/2011 , convertito con modificazioni dalla legge n. 129/2011 , ha previsto l'attuazione (a cura del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati) di programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza dello straniero.
In modo puntuale, la norma in analisi, nell'ipotesi in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio, al comma 3, dispone che la Prefettura competente ad ammetterlo agli specifici programmi di rimpatrio, ne dia comunicazione alla Questura, sospendendo l'esecuzione (2) dei seguenti provvedimenti:
- il respingimento disposto dal Questore, emesso ai sensi dell' articolo 10, comma 2 ;
- l'espulsione disposta dal Prefetto, adottata ai sensi dell' articolo 13, comma 2 ;
- l'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, emesso ai sensi dell' articolo 14, comma 5 bis ;
la stessa norma dispone, peraltro, la successiva sospensione dell'efficacia delle seguenti, ulteriori misure eventualmente adottate dal Questore e correlate al provvedimento espulsivo o di respingimento (3):
- provvedimento correlato alla partenza volontaria emesso ai sensi dell' articolo 13, comma 5.2 ;
- provvedimento alternativo al trattenimento nel CIE, emesso ai sensi dell' articolo 14, comma 1 bis .
Si evidenzia, peraltro, che l' articolo 14 ter , ai fini dell'applicazione, non opera alcun rimando all' articolo 13 (e più in particolare all' articolo 13, comma 5 ) e non subordina l'accesso ai programmi di rimpatrio assistito alla preliminare adozione di un provvedimento di espulsione a cura del Prefetto.
Il legislatore, invece, allo scopo di incentivare l'esodo volontario dello straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, analogamente alle "procedure più snelle" introdotte nel caso in cui lo straniero, illegalmente soggiornante, sia identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne, ha individuato, attraverso la previsione inserita nell' articolo 14 ter , una ulteriore modalità di volontario esodo.
Tuttavia, proprio in considerazione delle criticità operative segnale nelle prime fasi applicative, questa Direzione Centrale ha provveduto al coinvolgimento della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, cui ha peraltro espresso il proprio orientamento, affinchè possano essere rese, con urgenza, univoche, condivise, indicazioni che consentano il superamento delle diverse prassi, già in uso provincialmente.
Attesa la valenza assunta dalla tematica, sarà cura di questa Direzione Centrale rendere note, con urgenza, le determinazioni assunte.
1) Le cui linee guida sono state individuate nel Decreto del Ministero dell'Interno, del 27 ottobre 2011 , pubblicato sulla G.U. del 31 dicembre 2011, n. 304;
2) ad eccezione del provvedimento di trattenimento nel CIE: ipotesi, questa, specificatamente prevista dal legislatore, al comma 6, dello stesso articolo 14 ter ;
3) disposto dal Questore, ai sensi dell' articolo 10, comma 2 .
IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi