AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - LORO SEDI
AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO - CESENA
AL CENTRO NAZIONALE ACCERTAMENTO INFRAZIONI ROMA - SETTEBAGNI
e, per conoscenza, ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO- LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO - BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA - LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI - LORO SEDI
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria - ROMA
AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato - ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - ROMA
L'Ambasciata d'Israele ha chiesto di conoscere se il titolare di una patente di guida israeliana, non residente in Italia o residente da meno di un anno, possa condurre veicoli in territorio italiano senza essere in possesso della traduzione ufficiale in lingua italiana della patente stessa o del permesso internazionale.
L' art. 135, comma 1, del Codice della Strada , prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
Le previsioni degli accordi internazionali, nel caso specifico della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 (*), cui Israele ha aderito, che disciplina anche il tema dei documenti necessari per la guida in circolazione internazionale, prevalgono dunque su quelle di cui all' art. 135 C.d.S. sopra richiamate.
L'art. 41 della predetta Convenzione impegna le parti contraenti a riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 e la patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato della stessa Convenzione. Qualora la patente nazionale non fosse conforme al citato allegato 6 deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale.
La Convenzione in esame è stata emendata in data 3.09.1993 e 28.03.2006. Per quanto qui interessa, con la modifica dell'art. 41 e dell'allegato 6, è stata introdotta la patente di tipo card.
La previsione di una patente tipo card, analoga a quella prevista dall'ordinamento comunitario, agevolerà senza dubbio l'attività di controllo.
Ciò premesso, la richiesta di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente (anche di tipo cara) conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 (nella versione emendata in vigore dal 28.03.2011) senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, è legittima ed aderente ai principi stabiliti nella predetta Convenzione, le cui disposizioni, come già detto, prevalgono sull'art.135 del C.d.S. il quale, invece, prevede il possesso di entrambi i documenti.
La facoltà di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi della sola patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, deve estendersi a tutti i titolari di patente estera. In altri termini, ciò che legittima l'utilizzo della patente è la sua conformità all'allegato 6 della Convenzione di Vienna e non l'adesione alla stessa del Paese che l'ha rilasciata.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
(*) pubblicata nel S.O.G.U. n. 174 del 27.07.1995
IL DIRETTORE CENTRALE: Giuffrè