Ai Sigg. Prefetti - U.T.G. della Repubblica - Loro Sedi
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al Pres. della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta - Aosta
Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera - Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti i settori di Polizia di frontiera - Loro Sedi
Ai Sigg. Dir. gli uffici di Polizia di frontiera c/o gli scali marittimi ed aerei - Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti gli uffici di Polizia di frontiera presso gli scali marittimi - Loro Sedi
Ai Sigg. Dirigenti gli uffici di Polizia di frontiera presso gli scali aerei - Loro Sedi
e,p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - Roma
Al Ministero dell'Università e Ricerca - Roma
Al Ministero della Pubblica Istruzione - Roma
Al Ministero del Commercio Internazionale - Roma
All'Ente Nazionale Aviazione Civile - Roma
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Roma
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
Di seguito alla circolare pari categoria del 4 giugno 2007 si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n. 181 è pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno recante "modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68 ".
Il Decreto in questione prevede che lo straniero, proveniente da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, assolva l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza, di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 28 maggio 2007, n. 68 , all'atto del suo ingresso nel Territorio dello Stato, presentandosi ai valichi di frontiera, ove è opposta l'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
La cennata normativa stabilisce, altresì, che lo straniero, proveniente da Paesi che applicano l'accordo di Schengen, renda la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, al Questore della provincia in cui si trova, utilizzando il prescritto modulo (stampato, a cura di codesti uffici, fronte retro in modo da recare anche le istruzioni multilingue) ovvero, qualora alloggi in una delle strutture ricettive di cui all' articolo 109, comma 1, del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 , mediante la dichiarazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
Si invitano le SS.LL. a sensibilizzare il personale preposto ai controlli documentali sulla nuova procedura introdotta dal decreto, considerato che l'impronta del timbro uniforme Schengen apposta sul documento di viaggio e copia delle dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 2 del decreto in esame, dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza in quanto le stesse costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia.
Infatti, ai sensi dell' art. 1, comma 3, della citata legge 28 maggio 2007, n. 68 , l'inosservanza da parte dello straniero degli adempimenti sopra indicati, salvi i casi di forza maggiore, determina l'espulsione, ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Tale sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto di ingresso.
Si comunica, infine,che copia del decreto del Ministero e il modulo allegato, nonché copia della presente circolare sono disponibili sul sito www.poliziadistato.it alla voce stranieri - l'ingresso il Italia.
Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle aspettative e sulle conseguenze che derivano da tale nuova procedura, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
Il Direttore Centrale Angela Pria