Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo
Al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. III/Uff. IV - Roma
Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma
All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Sig. Ministro - Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione via Cavour, 6 - Roma
All'Istituto Nazionale di Statistica - Roma
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Sede
All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma
All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
Sono giunte a questa Direzione Centrale alcune lamentele da parte dell'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese circa il mancato riconoscimento, da parte di alcuni comuni italiani, di documenti già legalizzati dall'Ambasciata e/o dai Consolati Italiani in Cina, rappresentando che in alcuni casi gli ufficiali dello stato civile, in aggiunta alla legalizzazione apposta da dette autorità, richiedono la legalizzazione anche da parte dell'autorità diplomatica cinese in Italia.
A tal proposito si ricorda, come peraltro già menzionato nel Massimario per l'Ufficiale dello stato civile (ora disponibile, com'è noto, sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale www.servizidemografici.interno.it pag. 27 e segg.), che tutti gli atti formati all'estero vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e che, in presenza di tale legalizzazione, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'Autorità Diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti interessati all'atto.
Tale principio trova fondamento nelle norme italiane in materia di legalizzazione e di funzioni consolari, ed è applicabile sia per la trascrizione degli atti di stato civile sia per eventuali richieste o variazioni anagrafiche da effettuare.
Restano salve le norme di maggior favore eventualmente previste da Convenzioni internazionali in materia.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra esposto ai Sigg. Sindaci perchè ne prendano atto e ne diano sollecita informazione agli ufficiali dello stato civile.
Il Direttore Centrale Giovanna Menghini