Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato con nota n. MAE04117812009 -11-13 del 13/11/2009, che l'accordo tra la Repubblica Italiana e l'Uruguay in materia di patenti di guida entrerà in vigore il 12/12/2009.
L'Accordo ha validità di cinque anni e cesserà i suoi effetti il 12/12/2014. Pertanto si fa presente agli Uffici Motorizzazione Civile che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.
La conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla Tabella di equipollenza, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti uruguaiane alle categorie di patenti italiane.
In presenza di un elevato numero di fac simile, dovuto al fatto che in Uruguay le Intendenze Municipali rilasciano le patenti avvalendosi di differenti modelli, non è stato possibile realizzare l'elenco modelli di patenti uruguaiane.
Pertanto, in applicazione dell'art. 6, paragr. 3 dell'Accordo, in allegato all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovrà sempre essere prodotto il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane, presenti sul territorio italiano.
Si precisa che è onere dell'utente recarsi presso la Rappresentanza diplomatico-consolare uruguaiana per richiedere la certificazione in esame.
Si invitano codesti Uffici della Motorizzazione ad accettare istanze di conversione soltanto se complete di tutti i documenti prescritti, ivi compreso il predetto Certificato di validità e autenticità.
Le patenti uruguaiane convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, agli indirizzi di seguito indicati, comunicati dal Ministero degli Affari Esteri:
Sezione Consolare dell'Ambasciata di Roma Via Vittorio Veneto n. 183 - 00187 Roma tel. 064821776 - fax064823695
Consolato Generale di Milano Piazza A. Diaz n. 6 - 20123 Milano tel. 028056786 - fax 0286464977
Si precisa che l'Autorità estera, consultata in proposito, ha reso noto che le due Rappresentanze indicate non operano secondo una competenza territoriale e pertanto possono rilasciare le certificazioni indistintamente per tutta Italia.
Ove necessario, codesti UMC potranno rivolgere a dette Rappresentanze diplomatiche specifici quesiti qualora sia necessario avere chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo.
Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).
Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo; in caso di patenti rilasciate con validità provvisoria, la conversione si effettua solo se divenute valide in via permanente dopo l'acquisizione della residenza in Italia.
Inoltre non possono essere convertite patenti uruguaiane ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Tale informazione è rilevabile dal Certificato di validità e autenticità della patente uruguaiana.
Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali si effettua la conversione delle patenti di guida rilasciate dagli stessi. Si ricorda di riportare detto aggiornamento anche negli eventuali siti internet dei singoli Uffici della Motorizzazione.
Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare tempestivamente la presente Circolare a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale.
IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Arch. Maurizio Vitelli
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSSERE CONVERTITE IN ITALIA:
ALBANIA (valido fino al 15/08/2014)
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
EL SALVATOR (valido fino al 19/9/2014)
ESTONIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIBANO
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MACEDONIA
MALTA
MAROCCO
MOLDOVA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PRINCIPATO DI MONACO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SAN MARINO
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
TUNISIA
TURCHIA
UNGHERIA
URUGUAY (valido fino al 12/12/2014)
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari