Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regione della Valle d'Aosta Aosta
e, p. c. Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede
Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede
Si informano le SS.LL. che dal 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, che da attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio in data 29 aprile 2004 .
In particolare, per quanto di competenza, si richiama l'attenzione sull' art. 22 del citato decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall' art. 29 e seguenti del T.U. sull'immigrazione.
È, pertanto, estesa la possibilità, da Parte degli Sportelli Unici per l'immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria.
Detto nulla osta, secondo quanto previsto dal comma 5 dell' art. 34 del D. Lgs. n. 251/2007 , potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della a conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria.
Inoltre, ai sensi dell' art. 34, comma 4 la conversione del permesso di soggirono per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui si tratta, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno.
Il Direttore Centrale Ciclosi