PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI COMMTSSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Sul supplemento ordinario della Gazzetto Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, è stata pubblicata la legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia dí sicurezza pubblica".
Per la complessità delle modifiche opportate dalla legge, che interviene su settori della legislazíone in materia di immigrazione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, sicurezza, stradale e decoro urbano, sí ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla nuova disciplina introdotta al fine di garantire uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della normativa.
In estrema sintesi, le disposizioni normative possono essere ordinate in tre macroaree:
1) immigrazione, cittadinanza, stato civile e iscrizione anagrafica;
2) contrasto alla criminalità mafiosa;
3) ordinamento penale e sicurezza pubblica.
Disposizioni in matería di immigrazione, cittadinanza, stato civile e iscrizione anagrafica
L' art. 1 , ripartito in 32 commi contiene larga parte delle disposizioni in materia di immigrazione, qui di seguito elencate sulla base del rilievo che rívestono nello spirito complessivo della legge.
Tra le previsioni più significative va subito segnalato quella di cuí al comma 16 che prevede l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il reato, di natura contravvenzionale, è punito con I'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Per esso non è ammessa oblazione.
Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione non è necessario il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente ad accertare lo stesso reato. Il giudice nel pronunciare sentenza di condanna, qualora non ricorrano cause ostative, può sostituire la pena con l'applicazione della misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Intervenendo poi sulla competenza penale del giudice di pace, viene introdotto un rito accelerato per i reati procedibili d'ufficio, ivi incluso il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ( c. 17 ).
Il comma 1 contiene l'interpetazione autentica della circostanza aggravante della clandestinità, escludendone espressamente i cittadini comunitari; il comma 5 inserisce le fattispecie più gravi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra le finalità aggravanti dell'associazione per delinquere.
Quanto al riconoscimento dello status di rifugiato, si modificano le procedure per il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni relative alle domande di riconoscimento prevedendo lo facoltà del Ministero dell'interno di costituirsi in giudizio. ( c. 13 ).
Ulteriori modifiche di rilievo al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono quelle che prevedono I'introduzione:
- di un contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e un fondo per il rimpatrio degli stranieri ( c.22, lett. b e n ) ;
- del test di conoscenza della lingua italiano ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ( c. 22, lett. i );
- del prolungamento del periodo di trattenimento fino o 180 giorni nei CIE (Centri di identificazione e espulsione) ( c. 22, lett. l );
- dell'obbligo di esibire il permesso di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alla attività sportive e ricreative a carattere temporaneo. ( c. 22 lett. g ).
Vengono introdotti anche incentivi all'occupazione qualificata prevedendo, per gli stranieri che abbiano conseguito in Italia un dottorato o un master di secondo livello, la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di lavoro e semplificando la procedura di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori particolarmente qualificate. In tale ultimo caso, il nulla osta al lavoro viene sostituito da una comunicazione del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione che - ove nulla osti da parte del questore - lo invia con modalità informatiche alla rappresentanza diplomatico o consolare par il rilascio del visto di ingresso ( c. 22, lett. r ).
Sono state, poi, introdotte norme che intervengono in senso restrittivo sulla disciplina dei ricongiungimenti familiari. Le disposizioni sono volte ad evitare, in particolare, il ricongiungimento dei coniugi poligami ( c.22, lett. s ).
Viene altresì rimodulata la disciplina dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero già espulso che violò l'ordine di allontanamento disposto dal questore, di cui all' art. 14, commi 5-bís e seguenti, del T.U. sull'immigrazione. In tale contesto diventa delitto, punirlo con la reclusione da sei mesi ad un anno, anche la predetta violazione commesso dallo straniero espulso perché non aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto da oltre sessanta giorni. La medesima sanzione si applica adesso anche allo straniero espulso perché lo richiesta di rinnovo era stata rifiutata, ovvero perché si era trattenuto in violazione dell'obbligo di dichiarare la propria presenza, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68 . Qualora non sia possibile eseguire il nuovo provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, il questore ordina nuovamente allo straniero di lasciare il territorio dallo Stato entro cinque giorni.( c. 22, lett. m ).
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, il comma 25 prevede l'obbligo per lo straniero di stipulare un "accordo di integrazione" , articolato su crediti. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero. Lo stesso comma, peraltro, prevede specifici casi di esclusione.
Si segnala inoltre lo disposizione del comma 29 che prevede l'estensione del rimpatrio assistito anche ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati che esercitano la prostituzione. Tale procedura deve essere applicata nell'interesse del minore e in ogni caso secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo .
La legge interviene anche sulla fattispecie del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all' art. 12 del Testo Unico dell'immigrazione , ridefinendone le condotte, aumentando le pene e intervenendo sulle aggravanti ( c.26 ).
I commi 20 e 21 prevedono controlli più stringenti in materia di trasferimento di denaro secondo le modalità, ?money transfer''. Per gli agenti in attività finanziaria che prestano detti servizi è stato introdotto l'obbligo di acquisire e di conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno del cittadino extracomunitario che ordina I'operazione nonché l'obbligo di segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza in coso di mancata presentazione del titolo di soggiorno, con trasmissione dei dati identificativi del soggetto.
La normativa incide significativamante anche sullo materia dello cittadinanza, introducendo nella legge n. 91/1992 elementi di maggior rigore, e prevedendo la compartecipazione agli oneri sostenuti dallo Stato, dello straniero aspirante alla cittadinanza. Per una parte, le novítà riguardano i soli procedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio e mirano a limitare il fenomeno dei matrimoni cosiddetti "di comodo" diretti ad acquisire più celermente la cittadinanza ítaliana.
La durata minima del matrimonio nacessario all'acquislo dello status civitatis viene portata da sei mesi a due anni nel caso del coniuge straniero residente legalamente in Italia, mentre rimane ferma a tre anni nel caso del coniuge residente all'estero (i predetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi); viene prescritto, inoltre , che il regime matrimoniale debba persistere fino al momento dell'adozione del decreto di conferimento dello cittadinanza ( c. 11 ).
Le altre novità hanno un ambito di applicazione più ampio, riferendosi ai procedimenti di elezíone, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.
Esse consistono, da un lato, nel pagamento da porte dello straniero interessato di un contributo di importo pari a 200 euro, dall'altro, nella necessità di allegare la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per Iegge, all' istanza o dichiarazione dell' interessato ( c. 12 ).
Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia deve esibire - oltre al nulla osta dell'autorità competente nel proprio paese - un documento attestante la regolarità del soggiorno nel lerritorio italiano ( c. 15 ).
Per l'iscrízione anagrafíca e le relative richieste di variazione, è prevista la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza ( c. 18 ); sono inoltre modificati i requisiti richiesti per l'alloggio (devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali) di cui deve dimostrare la disponibilità lo straniero che richieda íl ricongiungimento familiare ( c. 19 ) .
Con il comma 28 si interviene inoltre sul Regolamento anagrafico della popolazione residente ( D.P.R. 223 del 1989 ) relativamente alla cancellazione anagrafica dello straniero dopo sei mesi e non più dopo un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno.
Infine, un'altra disposizione collegata a quelle in materia di immigrazione è quella prevista dall'art. 3 della presente legge che modificando l' art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , recante Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, introduce l'obbligo per le persone senza fissa dimora, che chiedono l'iscrizione nel comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, di fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari per l'accertamento dell'effettiva sussistenza del domicilio prevedendo inoltre l'istituzione di un registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il Ministero dell'Interno ( commi 38 e 39 ).
Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata
Nella prospettiva di rafforzare la lotta contro il crimine, la legge prosegue un percorso già avviato con precedenti provvedimenti normativi incidendo soprattutto su due aspetti: quello dell'aggressione ai patrimoni mafiosi e quello, più generale, di ordine preventivo. Infatti, nello consapevolezza che la lotta alla criminalità organizzata passa soprattutto attraverso l'aggressione ai proventi economici , vengono rafforzati il sequestro e la confisca dei beni provenienti da reati di tipo mafioso. Con ciò, oltre ad ocquisire il patrimonio della collettività i proventi delle attività illecite, viene dato un segno concreto e, nello stesso tempo, anche simbolico della lotta dello Stato al crimine mafioso.
Sul fronte della prevenzione, di particolare rilievo sono le norme che disciplinano i protocolli dei prefetti in ordine agli appalti, dando veste normativa alla prassi amministrativa dell'utilizzo dei protocolli di legalià, e quelle sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.
E' stato, inoltre, riscritto l'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario ed è stata confermata la possibilità di applicare misure di prevenzione patrimoniali disgiuntamente dalle misure di prevenzione personali.
Venendo alle singole disposizioni, si richiama innanzitutto l'attenzione sul comma 30 dell'art. 2 che, sostituendo l'art. 143 del Testo Unico sugli enti locali ( d.lgs. n. 267 del 2000 ), introduce una diversa procedura in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali in conseguenza di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso o similare attualmente vigente. Tale procedura sarà oggetto di separata circolazione nella quale verranno fornite puntuali indicazioni.
Nella riscrittura dell'art. 143 del T.U.E.L. viene prevista, oltre alla responsabilità degli amministratori, anche quella dei dirigenti e dei dipendenti nonchè l'incandidabilità temporanea degli amministratori i cui comportamenti hanno dato luogo allo scioglimento del consiglio comunale. Si stabilisce, inoltre, che le elezioni degli organi sciolti per infiltrazioni e condizionamento mafiosi si svolgono in occasione del turno annuale ordinario, salvo quando la scadenza dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, nel qual caso la data delle elezioni è fissata in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.
Proseguendo nell'esame dell' art. 2, il comma 1 novella il comma 2-bis dell'art. 117 c.p.p. , inserendovi la possibilità per il Procuratore Nazionale Antimafia di accedere ai registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione, istituiti presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali.
Il successivo comma 2 modifica il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , in materia di certificazioni e comunicazioni antimafia.
La lettera b) dello stesso comma 2 prevede il potere per il Prefetto di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi dei gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003.
Il comma 3 modifica il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726 ), recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, integrando - alla luce degli sviluppi della normativa antiriciclaggio - l'elenco dei soggetti presso i quali possono essere svolti eccessi e accertamenti al fíne di verificare se ricorrono pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso (intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività finanziaria, revisori contabili , gestori di case da gioco, agenzie di mediazione immobiliare, ect).
I commi 4 e 5 novellano la legge 31 maggio 1965, n. 575 (recante "Disposizioni contro la mafia"). In particolare, il comma 4 nel modificare l' art. 1 della citata legge, aggiunge i soggetti indiziati del reato di trasferimento fraudolento di valori a quelli indiziati di reati di grave allarme sociale per i quali è già prevista l'applicazione della medesima legge.
Il comma 6 novella la stessa legge proseguendo un percorso intrapreso dal decreto-legge 23 maggio 2008, n.92 (convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 ), volto al rafforzamento delle competenze delle procure distrettuali e della Direzione investigativa Antimafia.
Il comma 7 introduce modifiche all' art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306 ( legge 7/8/1992, n. 356 ), relativo alla cd. Confisca di valori ingiustificati eliminando, nel coso di confisca "per equivalente" , il riferimento al "prodotto, profitto o prezzo del reato" nella determinazione del valore delle somme, dei beni e delle altre utilità da confiscare.
Il comma 8 modifica la disciplina dei registri dei procedimenti di prevenzione previsti dall' art. 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) esplicitando che tali registri possono essere anche informatici.
Il comma 9 detta una nuova disciplina per l'esecuzione del sequestro preventivo. I commi da 11 a 17 modificano la disciplina della conservazione e dell'amministrazione dei beni sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione antimafia. Di particolare interesse la norma che sottrae all'azione esecutiva esattoriale eventualmente intrapresa o proseguita da Equitalia o da altri concessionari di riscossione, i beni aziendali sequestrati o confiscati ai sensi della legge 575/ 1965 per i quali sia stato nominato un amministratore giudiziario.
Altrettanto rilevante è la previsione, in caso di confisca di aziende e società sequestrate, dell'estinzione per confusione dei crediti erariali, venendo meno lo diversità dei soggetti del rapporto obbligatorio, nonché l'istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari nel quale devono essere iscritti i professionisti che possono essere nominati amministratori dei beni sequestrati e confiscati. L'albo è articolato in una sezione ordinaria ed in uno sezione di esperti in gestione aziendale, che cureranno l'amministrazione delle aziende sequestrate alla mafia.
Il comma 18 modifica la disciplina della legge 575/1965 sullo custodia dei beni mobili registrati sequestrati nel corso dei procedimenti di prevenzione antimafia, prevedendone l'affidamento in custodia giudiziale anche agli organi di polizia.
Il comma 19 modifica I'art. 38 del c.d. Codice degli appalti ( decreto legislativo 163/2006 ), prevedendo I'esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori che non denuncino le estorsioni salvo lo stato di necessità o la legittima difesa.
La lettera b) del comma 19 esclude dall'applicazione del citato art. 38 le aziende o società oggetto di sequestro e confisca antimafia ex art. 12- sexies decreto-legge 306/1992 ovvero ai sensi della legge 575/1965 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
Il comma 20 modifica la disciplina del procedimento di destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, attribuendo al Prefetto della provincia di ubicazione del bene (anziché al direttore generale del demanio) il compito di decidere lo destinazione del bene confiscato, ferma restando la competenza dell'Agenzia del Demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali .
Il comma 21 detta limiti ulteriori alla concessione dei benefici di legge ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, prescrivendo che i benefici pubblici possono essere concessi solo se i superstiti non hanno rapporti di coniugio, né rapporti di convivenza, né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti cui siano state applicate misure di prevenzione o indagate per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di rito.
I commi 23 e 24 escludono gli enti dalle categorie di soggetti che possono ottenere indennizzi a carico del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime della mafia. Per tali soggetti, costituitisi in giudizio, sarà possibile l'accesso al fondo limitatamente al rimborso delle spese processuali.
Il comma 25 , modificando l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, inasprisce il regime carcerario speciale per soggetti detenuti per reati di particolare allarme sociale.
Il successivo comma 26 introduce una nuova fattispecie di reato che punisce chi consente a un detenuto sottoposto all'art. 41-bis di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni imposte.
Il comma 29 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive a carico degli enti in relazione alla commissione di delitti di criminalità organizzata.
Ordinamento penale e sicurezza pubblica
L' art.3 della presente legge contiene una arlicolata serie di disposizioni che rispondono alla complessa domanda di sicurezza dei cittadini toccando molteplici settori. Sono previste, infatti, ulteriori misure di contrasto alla cosiddetta illegalità diffusa prevedendo norme che mirano o rofforzare il senso civico e la promozione della legalità. In tale ottica vengono, quindi, introdotte o aggravate nuove fattispecie di reato per ipotesi quali il danneggiamento, il deturpamento, I'imbrattamento di cose altrui e il decoro delle pubbliche vie. Altre norme sono volte a rafforzare la tulela dei soggetti più deboli, quali gli anziani, i minori e i disabili. In tal senso, oltre alla previsione di aggravanti specifiche per reati compiuti ai danni di queste categorie, sono definite aggravanti per reati compiuti in luoghi o situazioni particolarmente esposti o significativi, dagli istituti di credilo agli istituti scolastici per i reati compiuti a danno di minori.
Viene anche rafforzata la tutela nei confronti dei furti e delle rapine, prevedendo nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per furti in abitazioni e di arresto facoltativo per la violazione del domicilio privato.
Di rilievo ancora le disposizioni in materia di sicurezza partecipata come quelle che regolano le associazioni dei volontari della sicurezza, quelle che disciplinano I'attività degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (i cosiddetti bodyguard).
Viene modificato il codice della strada rendendo più rigorose le disposizioni sul rilascio e la sospensione della patente di guida, nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 3 mira ad ampliare la tutela penale prevista dall'ordinamento a favore dei disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall' art. 36, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quodro per l'assistenzoa, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.)
Il successivo comma 2 introduce due modifiche all' art. 635 c.p. relativamente al reato di danneggiamento aggravato per contrastare il fenomeno dei "writers".
I commi 3 - 5 introducono modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all' art. 639 c.p. prevedendo ulteriori sanzioni amministrative. Il comma 6 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possano essere inferiori a 500 euro.
I commi da 7 a 13 disciplinano i servizi di controllo (anche a tutela dell' incolumità dei presenti) delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, prevedendo l'impiego esclusivo di personale iscritto in appositi elenchi tenuti dai prefetti.
Il comma 14 introduce un nuovo illecito amministrativo consistente nell'insozzare le pubbliche vie gettando rifiuti da auto in sosta o in movimento.
Il comma 15 modifica il regime delle circostanze aggravanti applicabili nel caso di concorso nel reato inasprendo le pene per i maggiorenni che concorrono nel reato con minori.
Nel caso di occupazione abusiva del suolo pubblico, i commi dal 16 al 18 attribuiscono ai sindaci, per le strade urbane, e ai prefetti per quelle extraurbane, la possibilità di ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti nonché, in caso di esercizi commerciali, la possibilità di chiudere l'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Il comma 19 introduce nell'ordinamento il delitto di "impiego di minori nell'accattonaggio" prevedendo la reclusione fino a tre anni per chi si avvale per mendicare di una persona minore di quattordici anni o non imputabile.
I commi dal 20 al 23 mirano ad aumentare la tutela dei minori mediante specifiche aggravanti applicabili quando i reati vengono commessi nelle vicinanze di luoghi dagli stessi frequentati (ad esempio le scuole).
I commii dal 24 al 28 introducono nuove ipotesi di arresto in flagranza per i reati di furto aggravato in abitazioni e di violazione di domicilio, nonchè aggravanti per i reati di furto, rapina e truffa.
Il comma 29 prevede inasprimenti di pena per il sequestro di persona commesso in danno di un minore e introduce il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero.
I commi 30 e 31 modificano la disciplina delle circostanze aggravanti in materia di porto illegale di armi o di altri strumenti atti ad offendere.
I commi 34 , 35 e 36 prevedono la possibile sospensione coutelativa dell'attività nonché lo scioglimento con decreto del Ministro dell'interno (in presenza di sentenza irrevocabile) di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi comunque denominati, la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo, anche internazionale.
Il comma 37 modifica alcune disposizioni del decreto lagislativo 21 novembre 2007, n. 231 sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Particolarmente significativi sono i commi da 40 a 44 che prevedono per il sindaco, previa intesa con il prefetto, la possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o locali eventi che possono arrecare danno alla sicurrezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Le associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto.
I commi dal 45 al 53 apportano numerose modifiche al codice della strada che rendono più rigorose le norme relative al rilascio e alla sospensione della patente di guida, del certificato di idoneità per la guida di motoveicoli o ciclomotori nonché quelle concernenti la guida in stato di ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psicofisica per l'uso di sostanze stupefacenti. Sono anche apportate modifiche alla disciplina relativa ai requisiti morali per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guido ed è prevista la confisca amministrativa del veicolo nel caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
I commi 54 e 55 apportano modifiche in materia di incidentalità notturna con porticolare riferimento alla destinazione delle risorse e alle modalità di alimentazione del fondo contro l'incidentalità notturna.
Il comma 56 introduce una nuova circostanza attenuante con riferimento ai reati pedopornografici, di riduzione in schiavitù e tratta di persone nei confronti dell'imputato che si odoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
I commi 57 e 58 apportano modifiche in relazione all'individuazione dei soggetti destinatari dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al codice della strada, includendovi la polizia penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato.
Il comma 59 introduce ulteriori aggravanti per il delitto di mutilazione di genitali femminili o nell'ipotesi di fatti commessi da persone travisate.
I commi dal 60 al 66 incidono sull'entità delle pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge sul sistema sanzionatorio amministrativo.
Infine, il comma 7 dell'art. 1 novella la circostanza aggravante della c.d. minorata difesa, al fine di ampliare gli strumenti di tutela degli anziani mentre il commo 8 dello stesso articolo reintroduce, con talune modifiche rispetto al testo previgente, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
In base al nuovo art. 341- bis c.p. si prevede la punibilità con la reclusione fino a 3 onni per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offenda l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
L'impianto normativo, di cui alla legge in oggetto, costituisce il risultato di un notevole sforzo di redazione legislativa da porte del Governo e vede la luce all'esito di un ampio ed articolato dibattito porlamentare che ha reso possibile perfezionare e migliorare l'efficacia delle disposizioni.
In questa prospettiva, Governo e Parlamento si sono trovati uniti nella comune convinzione di redigere un testo dove l'efficacia deglI strumenti di deterrenza non sacrificasse i diritti dei cittadini e le garanzie di libertà costituzionali.
Si confida ora nella sensibilità istituzionale, di cui i prefetti sono interpreti e testimoni sul territorio , affinché le singole disposizioni possano trovare applicazione concreta e puntuale, con quella attenzione e quella sapienza amministrativa di cui le SS.LL. sono, per tradizione, custodi.
In questo senso, si confida nella più scrupolosa applicazione delle norme, per le quali si ringraziano fin d'ora le SS.LL.
Il Capo di Gabinetto: Giuseppe Procaccini