Regione Toscana
norma

 
MINISTERO INTERNO  
CIRCOLARE 24 novembre 1999, n. 114
  Generalità dei cittadini stranieri nei decreti di concessione della cittadinanza italiana.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:1999-11-24;114


 

Pervengono a questo ufficio istanze di naturalizzazione italiana inoltrate dagli interessati ai sensi degli artt. 5  e 9  della legge 5 febbraio 1992, n. 92 per le quali talvolta è dato riscontrare discordanze tra le generalità indicate nei documenti rilasciati dal Paese di origine del naturalizzando e le generalità riportate nei documenti italiani e nelle autocertificazioni prodotte a corredo dell'istanza.

Ciò si verifica in particolare per i cittadini appartenenti a Paesi il cui ordinamento si ispira a criteri diversi rispetto a quelli previsti dall'ordinamento italiano per quanto concerne l'attribuzioine delle generalità ai propri cittadini.

In taluni ordinamenti infatti è previsto che il nome imposto alla nascita sia seguito dal nome del padre, dal nome del nonno e dall'eventuale cognome, mentre in altri le donne a seguito del matrimonio, acquistano il cognome del coniuge, anche se straniero e con quello vengono poi identificate per il loro ordinamento, anche a seguito di divorzio.

Ne consegue che l'istituto del cognome è diversamente disciplinato dalle norme dei vari ordinamenti statali, sebbene i cittadini stranieri debbano essere registrati con le originarie generalità dalle nostre autorità amministrative le quali devono rilasciare loro le relative certificazioni con i nomi previsti dagli ordinamenti di appartenenza anche se diversi rispetto all'ordinamento italiano.

Al riguardo occorre sottolineare che il mantenimento dell'identità del cittadino straniero appare pienamente in armonia con i principi generali vigenti in materia di diritto all'identità personale, che, rientrando tra quelli della personalità va regolata dalla legge nazionale del soggetto.

Tale principio di carattere generale è contenuto nella Convenzione di Monaco del 5 settembre del 1980 ed è stato recepito nel diritto interno italiano all' art. 24 comma 1 della legge 21 maggio 1985, n, 218  concernente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Pertanto deve ritenersi corretta la procedura in base alla quale le registrazioni delle generalità del cittadino straniero residente nel nostro territorio ancorchè coniuge di cittadio italiano, debbano tener conto dei criteri di identificazione degli ordinamenti di appartenenza.

I problemi sorgono invece quando lo straniero viene registrato dalle nostre autorità solo con un nome ed un cognome, tenendo conto cioè dei criteri previsti dall'ordinamento italiano.

In tali ipotesi si riscontrano delle difformità in ordine alle generalità contenute nei documenti rilasciati dalle Autorità del suo paese d'origine (es. estratto di nascita, certificato penale) e quelle contenute nei documenti rilasciati dalle nostre Autorità (es. ceretificato di residenza, certificato di matrimonio ...) e riferiti allo stesso soggetto.

Nei casi in cui il processo di naturalizzazione viene avviato a seguito di un'istanza corredata da documentazioni contenenti generalità difformi si è posto il problema di individuare quali generalità devono essere indicate nel decreto di attribuzione della cittadinanza al fine di individuare anche dubbi in ordine alla trascrizione del D.M. in questione nei registri di stato civile e anagrafe.

Si è quindi pervenuti, d'intesa con il Ministero della Giustizia, all'adozione di un nuovo schema di decreto di concessione della cittadinanza. Ciò anche al fine di evitare il ricorso all'autorità giudiziaria per la rettifica degli atti di stato civile e di anagrafe successivamente al giuramento prestato dagli interessati.

Sono stati pertanto individuati due momenti.

Il primo, riguarda la presentazione da parte dell'interessato, ancora cittadino straniero, dell'istanza di naturalizzazione con allegata la documentazione da cui risultino le sue generalità secondo la legge dello Stato cui egli appartiene. Con tali generalità egli viene indicato nel decreto nella parte riguardante la sua idoneità come istante e come soggetto cui viene conferita la cittadinanza italiana. Ciò è in linea con l' articolo 24 comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218  , che essendo di carattere generale si applica indistintamente a tutti i cittadini stranieri che chiedono la naturalizzazione italiana.

Il secondo momento riguarda invece l'identità secondo la legge italiana, e in particolare l'attribuzione del cognome che gli compete. Quando il neo cittadino non può mantenere in base alla normativa vigente in Italia, il cognome originario straniero nello stesso decreto è precisato come va individuato nuovo cittadino secondo la legge italiana.

L'indicazione, nel contesto del decreto concessorio della cittadinanza, del cognome originario dell'interessato e di quello adeguato all'ordinamento giuridico interno, consentirà all'ufficiale dello Stato Civile di trascrivere l'atto originario di nascita con le generalità del Paese di origine, annotandovi le esatte generalità spettanti secondo il diritto italiano, e comunicando queste ultime, per le variazioni occorrenti, all'ufficiale di anagrafe ai sensi dell' art. 6 della legge 24 dicembre 1964, n. 1228  , senza bisogno di instaurare giudizio di rettificazione.

Si prega di voler notiziare di quanto sopra esposto i comuni di codesta provincia.