Regione Toscana
norma

 
PREFETTURA DI LUCCA  
CIRCOLARE 9 marzo 2012, n. 11545
  Oggetto: Elezioni amministrative- Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia - Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197  - Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - N. 01193/2012 del 31 gennaio 2012 - 01 marzo 2012 - inapplicabilità dell' art. 32-bis  ai cittadini della U.E. che presentano domanda di votare oltre il termine previsto dalla legge.  
 


 
  urn:nir:prefettura.lucca:circolare:2012-03-09;11545

Ai Sigg.ri SINDACI dei Comuni di BAGNI DI LUCCA - CAMAIORE - FORTE DEI MARMI - LUCCA PORCARI

AI SEGRETARI COMUNALI E UFFICIALI ELETTORALI dei Comuni di BAGNI DI LUCCA - CAMAIORE - FORTE DEI MARMI - LUCCA PORCARI

AI SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LUCCA

AI SIGG.RI PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CAPANNORI - PIETRASANTA - VIAREGGIO

AI PARTITI POLITICI - LORO SEDI

E,p.c. AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI


 

In vista delle prossime elezioni amministrative il Ministero dell'Interno con circolare n. 7/2012 del 7 marzo u.s., richiama le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197  , recante la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, alla luce del più recente orientamento espresso in materia dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Come noto, in base al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197  , recante attuazione delle disposizioni dettate dalla direttiva 94/80/CE , gli elettori di altro Paese dell'Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di elettorato attivo in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare presso il comune di residenza - ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano - domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso comune entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè, con riferimento alle elezioni amministrative, fissate per il 6 e 7 maggio 2012, entro martedì 27 marzo 2012.

In proposito, si rappresenta che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31.01. 2012 - 01.03.2012, ha sancito, in estrema sintesi, l'inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall' art. 32-bis del D.P.R. n. 223/1967  ai cittadini dell'Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta dopo il suddetto termine di legge del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Si evidenzia quindi che, a differenza di quanto rappresentato in precedenti circolari, tale termine di presentazione della domanda (che si ripete scadrà martedì 27 marzo 2012) deve essere considerato avere carattere perentorio, non potendosi più accogliere le domande presentate oltre tale termine.

Si richiama, pertanto la particolare attenzione dei Sindaci dei comuni interessati affinché - con ogni mezzo idoneo, ivi comprese lettere personali dirette ai comunitari non iscritti nelle apposite liste aggiunte - provvedano a vista alla massima pubblicizzazione delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 197/1996  e della perentorietà del termine del 27 marzo. 2012 per le elezioni fissate il 6 e 7 maggio 2012, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nelle liste aggiunte.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 

La Dirigente Viceprefetto