Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO  
CIRCOLARE 11 aprile 2007, n. 1157
  OGGETTO: Direttiva in favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.servizi.civili.immigrazione.asilo:circolare:2007-04-11;1157

Ai Signori Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Signor Commissario del Governo per le Provincia di Trento

Al Signor Commissario del Governo per le Provincia di Bolzano

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta

Ai Signori Questori della Repubblica - Loro Sedi

Ai Signori Dirigenti le zone della Polizia di Frontiera - Loro Sedi

All'UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite Per i rifugiati Via Caroncini, 19 - 00197 Roma

Al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - ANCI Via dell'Ara Coeli, 3 - 00186 Roma

e,p.c. Al Ministero di Grazia e Giustizia Ufficio di Gabinetto Via Arenula, 70 - 00186 Roma


 

Con Direttiva del 7 dicembre 2006  , registrata alla Corte dei Conti in data 7 marzo 2007, il Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro della Giustizia, ha adottato determinazioni finalizzate a facilitare l'accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, nonché a snellire e semplificare le modalità di accoglienza inerenti i minori non accompagnati richiedenti asilo.

In base alle disposizioni vigenti, infatti, i predetti minori, nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di chiedere asilo e la formale verbalizzazione (mod C3) presso la Questura competente, vengono assegnati ai servizi sociali del Comune dove si trovano. Questi li ospitano in strutture ove, nelle more della nomina del tutore e della conferma della domanda di asilo, sostano lungamente prima di poter essere indirizzati in uno dei centri destinati alla loro specifica accoglienza, attivati presso alcuni dei Comuni aderenti alla rete del "Sistema di protezione" istituito dalla legge 30 luglio 2002 n. 189  e cofinanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'immigrazione.

Al fine, pertanto, di garantire ai minori in esame la possibilità di accedere contestualmente e nel nel più breve tempo possibile tanto alle procedure per la richiesta di asilo, quanto all'accoglienza in strutture adeguatamente organizzate, la Direttiva in esame ha disposto che:

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti che svolgono attività sanitaria e di assistenza:

- qualora vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio di un minore straniero non accompagnato, sono tenuti a fornirgli informazioni sulla facoltà di richiedere asilo invitandolo, mediante l'assistenza di un mediatore culturale o di un interprete, ad esprimere la propria opinione al riguardo (art. 1, co. 1 ). Gli stessi, qualora il minore riveli l'intento di chiedere asilo, redigono apposito verbale e ne danno immediata notizia al Questore (art.1, co. 3 ).

La ratio di piena tutela ed assistenza del minore si esplica attraverso tale disposizione fin dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della sua presenza sul territorio. Ad esso, attraverso l'aiuto di un interprete o di un mediatore culturale è garantito, in attuazione della convenzione onu sui diritti del fanciullo , il diritto alla partecipazione in ragione dell'età e del grado di maturità.

2. Gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze dei Centri di accoglienza e le Questure :

- garantiscono al minore straniero non accompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, l'effettivo accesso alla procedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di loro competenza e in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo, una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento (art. 1, co.2 ).

L'informazione sul diritto di asilo e sulle garanzie ad esso connesse è fondamentale per il consapevole esercizio del diritto medesimo. Si nota come, in proposito, sia evidenziata la qualificazione professionale dell'unhcr nel lavoro di assistenza e supporto ai minori.

3. La Questura:

- affida temporaneamente il minore non accompagnato che abbia espresso la volontà di chiedere asilo ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova (art. 2, co.1 );

- dà comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice Tutelare territorialmente competente, ai fini dell'apertura della tutela, della nomina del tutore e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti (art. 2, co.1 );

- rilascia al minore la documentazione attestante la qualifica di richiedente asilo (art. 3, co.2 ).

Si evidenzia come la forte accelerazione procedurale finalizzata all'immediata accoglienza non prescinda dal dovuto avvio della procedura per la nomina del tutore.

4. Il Comune in cui si trova il minore richiedente asilo:

- segnala immediatamente la presenza del minore al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (istituito dalla legge 189/2002  ) affinché sia dato corso al suo inserimento in uno degli enti locali facenti parte del Sistema stesso (art. 2, co.2 ).

Il comune, se non fa già parte della rete degli enti locali aderenti al Sistema di protezione, contatta senza indugio il servizio centrale, intervenendo così nella filiera dell'accoglienza disegnata dalla direttiva, tra i soggetti che attuatori del passaggio del minore in un percorso altamente protetto.

5. I Servizi sociali del Comune - sia esso quello in cui si trova il minore che manifesta l'intento di chiedere asilo, sia esso quello aderente alla rete e nel quale il minore viene indirizzato:

-assistono il medesimo nella presentazione della domanda di asilo mediante i Servizi sociali con la collaborazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e degli altri organismi che operano nell'ambito della protezione dei richiedenti asilo. Sempre mediante i predetti Servizi viene seguita la compilazione del modello C3 presso la Questura competente, previo ascolto e tenuta in considerazione l'opinione del minore, se in età di discernimento (art. 3 , co.1).

La specifica fase sottolinea la sinergia tra l'ente locale con i propri servizi, lo Stato e l'organizzazione per la tutela internazionale dei rifugiati.

6. Il Servizio Centrale:

- inserisce il minore presso l'Ente locale segnalante, se questo ha attivato un progetto di accoglienza cofinanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, ovvero presso l'Ente locale più vicino, aderente al Sistema, che abbia disponibilità di posti in accoglienza destinati ai minori non accompagnati.

In subordine, qualora risulti che l'ente locale più vicino non sia dotato dei posti necessari, il Servizio Centrale indirizza il minore in un altro Comune della rete di protezione estesa sul territorio nazionale (art. 2, c.3 ).

- in ogni caso, una volta verificata la disponibilità di posti in accoglienza presso uno dei progetti afferenti alla rete, il Servizio Centrale provvede a comunicare tale disponibilità all'ente locale segnalante e, per conoscenza, a quello di destinazione.

- informa il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione dell'avvenuto completamento dell'iter di trasferimento del minore nell'ente locale di destinazione e del suo inserimento nel progetto di assistenza-accoglienza.

Il servizio centrale, attivato per espressa previsione di legge (189/02) in convenzione con l'Anci, affianca strumentalmente l'attività del Ministero dell'Interno nell'assistenza ai comuni e nel monitoraggio delle attività e dei servizi di accoglienza svolti dagli stessi in favore sia dei richiedenti asilo che sono in attesa della pronuncia in ordine allo status di rifugiato, sia dei rifugiati, sia infine dei destinatari di protezione umanitaria.

7. l'Ente locale aderente al Sistema di protezione e dotato di servizi di accoglienza a cui sia stato destinato il minore:

- provvede, d'intesa con il Servizio Centrale, al trasferimento materiale e all'accompagnamento del minore tenuto conto della età e del suo grado di vulnerabilità

- informa il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni di aver preso in carico il minore medesimo (art. 2, co.4 ).

Si conclude in tal modo l'iter che, iniziato in un diverso ente locale, aveva visto l'avvio del processo di inserimento del minore non accompagnato richiedente asilo. Con tale percorso di protezione può essere assicurato il diritto allo sviluppo complessivo del minore.

Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la puntuale applicazione delle disposizioni impartite con la Direttiva in oggetto, di cui si unisce copia.

In particolare, i Sigg.ri Prefetti, vorranno estendere la presente circolare agli Enti locali aderenti al "Sistema di Protezione", che ricadono nella loro competenza territoriale.

A tal fine si acclude, altresì, copia dell'elenco dei Comuni aderenti al Sistema e copia dell'elenco dei Comuni che svolgono servizi di accoglienza specifica per i minori non accompagnati richiedenti asilo.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti contabili connessi all'accoglienza dei minori richiedenti asilo, va qui precisato che, a parziale modifica di quanto indicato con la precedente circolare 706/2361 del 14 febbraio 2007, indirizzata alle SS.LL., le spese per il mantenimento della tipologia di minori in oggetto restano a carico della pubblica autorità del Comune dove il minore si trova.

Di tali spese, da considerarsi interventi assistenziali e di soccorso, il Comune potrà chiedere il rimborso alla Prefettura competente ai sensi dell' art.5, comma. 5, del d.l.vo 140/05  in applicazione della legge 563/95  , a valere sul capitolo 2351.2 (ex 2356).

Dal momento, invece, del trasferimento del minore nel Comune di destinazione per l'inserimento in uno dei centri aderenti al Sistema di protezione, indipendentemente dalla data di adozione del decreto di nomina del tutore, gli oneri di mantenimento del minore saranno sostenuti dal progetto dell'ente locale ammesso al cofinanziamento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, a valere sul capitolo 2351.6 (ex 2361).

Si confida nella consueta, massima collaborazione istituzionale.

 

Il Capo Dipartimento: Morcone