Regione Toscana
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
CIRCOLARE 12 aprile 1999, n. 547671
  OGGETTO: Detenuti extracomunitari - Avviamento al lavoro e rilascio codice fiscale.  
 


 
  urn:nir:ministero.giustizia:circolare:1999-04-12;547671

 

Le direzioni degli istituti penitenziari hanno segnalato negli ultimi tempi notevoli difficolta ad assicurare un'occupazione lavorativa ai detenuti stranieri provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, a causa del mancato rilascio, da parte di alcuni Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette, del codice fiscale a coloro che non siano in possesso di un valido documento di identità e di un regolare permesso di soggiorno.

Al fine di superare tale impedimento e rendere concretamente attuabile il trattamento all'interno delle strutture penitenziarie anche a favore dei detenuti immigrati, quest'Ufficio ha provveduto ad interessare il competente Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, sottolineando l'opportunita di non subordinare, nel caso specifico, il rilascio del codice fiscale ai requisiti sopraindicati.

A seguito di tale intervento il predetto Dicastero ha comunicato che, ai fini del rilascio del codice fiscale ai detenuti ed agli internati extracomunitari, non occorre il possesso del permesso di soggiorno, dal momento che lo stato di detenzione costituisce gia di per se una condizione di soggiorno obbligato.

E' stato chiarito, inoltre, che la mancanza di un valido documento di riconoscimento potra essere superata attraverso la presentazione della richiesta di codice fiscale, per conto del soggetto detenuto, da parte del direttore dell'istituto, o di un suo delegato. Tale richiesta dovra essere accompagnata da un'attestazione della direzione del carcere recante i dati anagrafici del detenuto, che, per il fatto stesso di trovarsi in stato di detenzione a seguito di un processo e di una sentenza di condanna, è stato identificato dall'autorita giudicante.

Il Ministero delle Finanze, nel rappresentare che disposizioni in tal senso verranno impartite ai propri uffici finanziari, ha anche trasmesso copia dello stampato che si allega alla presente - da compilare per la richiesta del codice fiscale.

Si rileva, inoltre, che il predetto Dicastero ha uniformato il proprio parere a quello precedentemente espresso dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno rispetto all'analogo problema gia presentatosi per i detenuti stranieri non in possesso di permesso di soggiorno, ma in condizione di poter usufruire di misure alternative alla detenzione. Al riguardo, si coglie l'occasione per richiamare il contenuto della circolare n. 691858 del 23/3/1993  , nella quale si specifica che il permesso di soggiorno, per i detenuti e gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario in misura alternativa o ammessi al lavoro all'esterno, non e necessario, attesa appunto la condizione di detenzione.

In tal senso gli Uffici del Lavoro territorialmente competenti rilasciano un apposito atto di avviamento al lavoro valido soltanto fino alla cessazione della misura.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO