AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA
E,p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DEL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL GABINETTO DEL MINISTRO
Con Ordinanza di protezione civile del 29 marzo 2007 , il Presidente del Consiglio dei Ministri, visto il proprio precedente decreto del 16 marzo con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in ltalia, ha disposto, stante la necessità e l'urgenza, per consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavoratori extracomunitari, l'integrazione e la modifica di provvedimenti già in precedenza emessi così da consentire un rapido superamento della situazione di emergenza.
Al fine pertanto di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza come sopradetto, il Ministro dell'lnterno sarà autorizzato all'espletamento di apposite procedure selettive di natura concorsuale per titoli ed esami per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale nel limite numerico previsto dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006 , in deroga a quanto stabilito dall' art.1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 226 .
Ad ogni buon conto fino al completamento delle procedure concorsuali di cui fin qui detto, il Ministero dell'lnterno provvederà al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3551/2006 .
Per quanto riguarda infine, rilevato il notevole incremento delle istanze di asilo, la necessità di garantire la piena funzionalità, ed il rapido espletamento delle attività connesse all'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, il Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo prevista dall' art. 1 - quinquies del decreto legge 30 dicembre1989, n. 416 , convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , sarà autorizzato, con propri provvedimenti, a derogare, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, alle disposizioni relative alle competenze territoriali delle Commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all' art.1-quater della citata legge n. 39/1990 , in deroga all' art. 12, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 .
l Sigg.ri Prefetti, a cui la presente è diretta, sono pertanto invitati a proseguire nell'azione di sensibilizzazione delle attività connesse allo svolgimento delle procedure concernenti le competenze assegnate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, in considerazione della primaria esigenza della più possibile rapida conclusione dei procedimenti ancora in fase istruttoria presso gli Sportelli delle sedi di appartenenza.
Il Capo Dipartimento