Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
Si trasmette, per opportuna conoscenza copia del D.P.C.M. in oggetto indicato con il quale il Sottosegretario di Stato delegato allo Sportha approvato la deliberazione del CONI concernente le ripartizioni fra le varie Federazioni Nazionali del numero degli atleti stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità europea, per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale.
Il Direttore Centrale Malandrino
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 , registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo Sport al suddetto segretario di Stato;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 , "Modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002 , recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e rideterminazione delle donazioni organiche dirigenziali", ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'ufficio per lo Sport;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 , recante modificazione alla normativa in materia di immigrazione e asilo;
VISTO in particolare l' art. 27, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 come modificato dall' art. 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ;
VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 1420 in data 25 giugno 2010 con la quale - ai sensi delle disposizioni sopra richiamate - è stato proposto il limite complessivo di ingresso nel territorio nazionale di n. 1395 atleti extracomunitari per la stagione agonistica 2010/2011;
VISTA la nota del 28 luglio 2010, prot. 4214/P con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.395;
VISTA la nota del 3 agosto 2010, prot. n. 11050/111(14) con la quale il Ministero dell'Interno ha espresso parere favorevole al limite massimo di ingresso degli atleti extracomunitari nella misura di n. 1.395;
VISTO il decreto del 31 agosto 2010 concernente l'approvazione del limite d'ingresso nel territorio nazionale di n. 1395 atleti stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea;
VISTA la deliberazione n. 1429 del 17 dicembre 2010 del Consiglio Nazionale del CONI concernente la ripartizione fra le varie Federazioni Nazionali del predetto numero di atleti stranieri per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale per la stagione 2010/2011;
VISTA la definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento ai quali le federazioni nazionali dovranno attenersi in attuzione della citata deliberazione, anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale;
DECRETA
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 gennaio 2011
On. Rocco Crimi