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Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimenti circa il requisito della residenza nel territorio per il riconoscimento degli assegni sociali. In particolare, la problematica riguarda situazioni in cui la residenza anagrafica non coincide con quella di fatto.
In proposito, si rammenta che la residenza effettiva, al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini extracomunitari o comunitari, del possesso dell'idoneo titolo di soggiorno, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale.
Tale requisito si perfeziona con la dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Ciò premesso, salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, le sedi dovranno procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.
Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale per i suesposti motivi, le sedi competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvederanno a revocare il suddetto beneficio.
Al fine di individuare le circostanze di fatto che assumono rilevanza riguardo a tale fattispecie, dovranno essere valutati i casi in cui si venga a conoscenza di fatti o situazioni che facciano sorgere dubbi sulla permanenza stabile in Italia quali, ad esempio, la riscossione non periodica dell'importo di AS. Se del caso, andranno attivate le verifiche ed i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto a suo tempo dichiarato dal pensionato al momento della domanda (a titolo esemplificativo, si indica: accertamento presso il comune di residenza in Italia a mezzo dell'Autorità di polizia preposta; acquisizione di dichiarazioni del consolato; presa visione dei visti di ingresso e di uscita apposti sul passaporto; verifiche tramite accertatore di reparto), interessando, nei casi in cui occorra, la Polizia Municipale e le altre autorità di Pubblica Sicurezza per le indagini di competenza, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs.68/2001 .
Gli accertamenti dunque dovranno avere luogo di volta in volta, sulla base di concreti elementi dai quali si possano desumere situazioni e/o comportamenti in contrasto con la norma che impone il requisito della residenza per il riconoscimento ed il mantenimento dell'assegno sociale.
Le verifiche dovranno in ogni caso essere effettuate periodicamente nei casi in cui il pagamento delle prestazioni avvenga a mezzo delegato o con accredito su conto corrente bancario o postale e, comunque, a campione, sulle dichiarazioni di responsabilità che riguardano le prestazioni AS, come previsto dalle vigenti disposizioni, in generale, in materia di autocertificazioni.
Le sedi regionali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di raccordo delle sedi di competenza, potranno fornire istruzioni particolari in merito ai controlli da effettuare, individuando, se del caso, il campione di riferimento, soprattutto in quegli ambiti territoriali caratterizzati da fenomeni migratori noti alle stesse.
Al fine di monitorare il fenomeno e di valutare la necessità di successive indicazioni operative e/o iniziative da parte della Direzione generale, le sedi Regionali, con cadenza trimestrale, dovranno dare comunicazione alla casella di posta callpensioni@inps.it dei provvedimenti di sospensione o revoca delle prestazioni, suddivisi per sedi, conseguenti ai controlli effettuati.
Il Direttore Centrale: Nori