Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 30 luglio 2001, n. 1291
  OGGETTO: Conversione di patenti di guida. Repubblica Algerina democratica e popolare.  
 


 
  urn:nir:ministero.infrastrutture.trasporti:circolare:2001-07-30;1291


 

Il Ministero degli affari esteri ha comunicato, con nota n. 691/2604 del 30.5.2001 che l'accordo (trasmesso in copia per opportuna conoscenza, con relativi allegati - All. 1) tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Algerina in materia di conversione patenti di guida è entrato in vigore il 3.6.2001.

Pertanto si fa presente agli uffici Provinciali M.C.T.C. che possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate dallo Stato indicato in oggetto.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza (allegato 1 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza fra le categorie di patenti algerine e le categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la fotocopia del fac simile della patente attualmente rilasciata in Algeria con relativa traduzione dell'Ambasciata di detto Stato (All. 2). Si precisa che la patente algerina è di colore rosa.

Le patenti algerine convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, ai seguenti indirizzi, comunicati dal Ministero degli affari esteri:

- Ambasciata di Algeria - Sezione Consolare Via Barnaba Oriani n. 26 00197 - ROMA

per il Lazio;

- Consolato di Algeria Via S. Lucia n. 15 80132 NAPOLI

per tutte le altre regioni.

Agli stessi indirizzi codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità della patente di guida, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'Accordo.

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 dell'Accordo).

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo.


 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO: dr.ssa Anna Maria Fabretti Longo



ALLEGATI:  
- Allegato   -