Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 19 giugno 2003, n. 14
  OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2003-06-19;14

Ai Sigg.ri Prefetti - Loro Sedi

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta

e, p.c. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

All'Istituto Nazionale di Statistica - Dipartimento Statistiche Sociali - Direzione Centrale per i Censimenti della Popolazione ed il Territorio - Via Ravà n. 150 - Roma

All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia Via dei Prefetti n. 46 - Roma

All'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe - Via dei Mille n. 35 E/F - Castel San Pietro Terme (BO)

Alla DE.A. - Demografici Associati - c/o - Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 116 - CASCINA (PI)


 

Al riguardo, è da premettere che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica va comunque coordinata con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia.

In particolare, l' art. 6, comma 7 del d.l.vo n. 286/1998  dispone che le iscrizioni anagrafiche dello straniero sono subordinate al conseguimento del titolo di soggiorno, non ponendo, quindi, ai fini in parola, nessuna distinzione tra straniero minorenne e maggiorenne.

La circostanza che il figlio minorenne è sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore viene, peraltro, confermata dal disposto dell' art. 31 del citato d.l.vo n. 286/1998  il quale stabilisce che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive."

In conseguenza di tanto si è dell'avviso che il termine di cui all' art. 17 del D.P.R. n. 223/1989  - che individua quello per effettuare le registrazioni anagrafiche - decorra dal momento in cui si è definito il procedimento collegato relativo all'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fermo restando che la fattispecie legittimante dell'iscrizione è costituita dall'evento nascita, da cui decorrerà l'iscrizione stessa che andrà, quindi, effettuata in base ai criteri prestabiliti dall' art. 7, comma 1  del medesimo regolamento.

Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la nascita, non potrà effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica per nascita, ma dovrà richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta ( art. 5 D.Lvo n. 286/1998  ).

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.


 

IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)