AI SIGG. PREFETI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15 -AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA- CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff. III - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA
AL GABINETIO DEL SIG. MINISTRO -SEDE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI - SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DOCUMENTAZIONE E LA STATISTICA - SEDE
ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA
ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F - CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)
AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI per gli adempimenti di competenza - SEDE
Pervengono numerosi quesiti in ordine all'applicazione del comma 2 dell'art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 .
Come è ben noto tale disposizione normativa, innovativa rispetto al previgente ordinamento dello stato civile, prevede che l'ufficiale dello stato civile, al momento della registrazione di un atto di nascita formato all'estero e relativo a un cittadino italiano, debba prowedere, mediante annotazione, a correggere il cognome, qualora al momento della nascita sia stato imposto in modo diverso da quello spettante per l'ordinamento giuridico italiano.
Il citato comma 2 dell'art. 98 del D.P.R. n. 396/2000 si riferisce, in modo esplicito, alla correzione del cognome sul solo atto di nascita, nulla prevedendo per gli atti di stato civili diversi da quello di nascita.
Sono pertanto sorti dubbi circa la possibilità di utilizzare una interpretazione estensiva dell' art. 98 comma 2 al fine di correggere gli altri atti dello stato civile, o se, al contrario, la correzione di tali atti debba essere rimessa ad una procedura giudiziaria di rettifica.
Fino ad ora è prevalsa un'interpretazione restrittiva della norma che ha comportato la correzione da parte dell'ufficiale dello stato civile del solo atto di nascita ed il rinvio del cittadino alla procedura di rettifica giudiziaria per la correzione del cognome spettante per la legge italiana, per tutti gli atti diversi da quello di nascita.
In una ottica di snellimento dell'attività dello stato civile si ritiene di dover superare tale interpretazione, la quale ha comportato l'attivazione di procedure differenti a seconda del tipo di atto da correggere: correzione diretta da parte dell'ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita e rettificazione da parte dell'autorità giudiziaria per gli atti diversi.
Appare pertanto di tutta evidenza che una siffatta interpretazione non risulta coerente con lo spirito di semplificazione cui è improntato il vigente regolamento dello stato civile.
Inoltre, proprio per il ruolo cardine dell'atto di nascita nell'ordinamento dello stato civile, atto dal quale derivano e al quale si ricollegano gli altri atti inerenti lo stato della persona, risulta incoerente con il sistema effettuare la correzione del solo atto di nascita e non di tutti gli altri atti che ad esso si riconnettono.
Ciò considerato, si ritiene di dover estendere l'interpretazione del disposto di cui all' art. 98 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000 nel senso di prevedere la correzione del cognome mediante annotazione sull'atto di nascita e su tutti gli altri atti che si riferiscono al soggetto (ad esempio: atto di matrimonio, atto di divorzio, atto di morte, atto di nascita dei figli ecc ... ).
Si pregano i Sigg. Prefetti di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Signori Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi di volere vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.
Il Direttore Centrale: Anna Paola Porzio