SIG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
SIG. PRESIDENTE DELLE GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PPROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANAI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE - ROMA
e, per conoscenza: GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA- SEDE
Si fa seguito alla circolare n. K60.1 del 7 ottobre 2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti sulle modifiche in materia di cittadinanza.
In proposito, sono pervenuti numerosi quesiti relativi all'ipotesi di due cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale e coniugati da oltre due anni, uno dei quali acquisti, dopo il matrimonio, la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Viene in particolare chiesto se il computo dei termini previsti dalla norma per poter avanzare istanza di cittadinanza (due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica, ridotti della metà se in presenza di figli nato o adottati dai coniugi) debba decorrere dalla data del matrimonio oppure da quella della intervenuta naturalizzazione.
Al riguardo, premesso che l' art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 , così come modificato dall' art. 1, comma 11 della legge 15 luglio 2009, n. 94 , non contempla in maniera specifica il caso in questione, lo scrivente Ufficio esprime l'avviso che, in tale fattispecie, il calcolo dei termini debba avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte di uno dei due coniugi.
Si ritiene, infatti, che i requisiti richiesti allo straniero per la concessione di diritti connessi allo status civitatis del coniuge naturalizzato non possano che essere valutati se non con riferimento alla data in cui quest'ultimo sia diventato cittadino italiano.
Il Capo Dipartimento: Mario Morcone