Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
Ai Sigg. Questori - Loro Sedi
Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Sede
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E.P.M. - Uff. Centro Visti - Roma
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Roma
Di seguito alla circolare n. 3 del 30 maggio 2005 riguardante l'oggetto, si comunica che il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto che il nulla osta, con la relativa documentazione, di cui al punto 11 a pag. 6 della circolare, sia trasmesso in ogni caso via fax - anche se il datore di lavoro non ne abbia fatto espressa richiesta barrando l'apposita casella del modulo - alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
Lo stesso Ministero ha precisato, riguardo alla documentazione concernente i rapporti di parentela da presentare allo Sportello Unico - di cui all'ultimo punto a pag. 12 della circolare - che la rappresentanza diplomatica italiana dovrà procedere alla legalizzazione di detta documentazione "nel caso in cui non sussistano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell'Aja, 1967, Apostille)". Tutta la documentazione estera, poi, indipendentemente dal Paese di provenienza ed a seguito delle verifiche ritenute necessarie, dovrà essere validata - con l'apposizione di un apposito timbro - dalla rappresentanza diplomatico-consolare. Diversamente, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nulla osta".
La delega a favore di cittadino italiano o straniero - ha precisato inoltre il suddetto Ministero - prevista nella procedura riguardante i familiari al seguito dello straniero, di cui al quinto capoverso a pag. 14 della circolare, anzichè tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatico - consolare italiana all'estero", verrà "sottoscritta sull'apposito modello" disponibile presso la stessa rappresentanza "di fronte al funzionario delegato del Consolato".
Riguardo alle istanze di ricongiungimento e coesione familiare presentate in attesa dell'attivazione degli Sportelli Unici (ultimo capoverso a pag. 14 della circolare), il Ministero degli Affari Esteri ha fatto altresì presente che "in regime transitorio, le rappresentanze diplomatico - consolari potranno disporre, al momento della presentazione del nulla osta e quindi della richiesta del visto d'ingresso - analogamente a quanto avvenuto fino ad ora - la verifica della autenticità della documentazione presentata a sostegno dell'istanza di visto e, se del caso, procedere al diniego dello stesso".
Si rappresenta, infine, che la procedura di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - non menzionata nella circolare, e da ricomprendere, invece, nei casi di cui alla lettera E, a pag. 4 - è analoga a quella descritta per la conversione del permesso di soggiorno per studio a pag. 9 della stessa circolare. Si soggiunge, inoltre, che in tutte le ipotesi di conversione, deve essere utilizzato il modulo di contratto Q, e non il modulo P, come precedentemente indicato.
Il Capo Dipartimento: D.ssa Anna M. D'Ascenzo