Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
CIRCOLARE 15 aprile 2011, n. 300/A
  OGGETTO: Sospensione patenti di cittadini turchi.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2011-04-15;300-a


 

In relazione al quesito posto con la nota n. 0051257 del 23.12.2010, si deve preliminarmente eccepire che la questione è di competenza dei Dipartimenti in indirizzo, ai quali la nota viene pertanto trasmessa. Si ritiene tuttavia di poter fornire il seguente contributo interpretativo.

Le norme del Codice della Strada, e quindi anche l' articolo 186, comma 9  , che prevede la sospensione in via cautelare della patente di guida fino all'esito della visita medica presso la Commissione medica locale a carico del conducente trovato a circolare con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, sono norme di diritto pubblico interno e come tali sono applicabili a tutti coloro che si trovino entro i confini dello Stato.

Si ritiene pertanto che non possa essere soggetta a revisione, revoca o sospensione a tempo indeterminato la patente rilasciata da un ordinamento diverso da quello italiano. Ciò che potrà essere precluso, nel caso di violazioni per le quali è prevista l'applicazione delle predette sanzioni accessorie, è il diritto di guidare nel territorio nazionale, con la conseguenza che il documento ritirato all'atto dell'accertamento su strada va restituito al momento in cui il contravventore lascia tale territorio.

Una chiara indicazione in tal senso si ricava dall' articolo 42 della Convenzione Internazionale di Vienna dell'8 novembre 1968 , anche se la Turchia pare non avervi aderito. Copia della presente, unitamente al quesito pervenuto dalla Prefettura - U.T.G. di Trieste, è trasmesso anche al Compartimento Polizia Stradale di Trieste per opportuna conoscenza.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Giuffrè