Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI LA CITTADINANZA E LE MINORANZE  
CIRCOLARE 15 giugno 2009
  Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro i quali ne erano stati privati per effetto delle leggi razziali.  
 


 
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Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie - Sede

e p.c. Al Gabinetto del Ministro - Sede


 

E' stato di recente sollevato il problema del riconoscimento della cittadinanza italiana a ex connazionali, di origine ebraica, che, privati del nostro status civitati, lasciarono l'Italia a causa delle leggi razziali e acquistarono la cittadinanza dello Stato ospitante.

L' art. 3 del R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1381  e l' art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728  stabilivano infatti che: "le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono revocate".

In applicazione dei suddetti articoli vennero privati della cittadinanza italiana tutti i cittadini ebrei naturalizzati italiani sia in forza dei Trattati di pace di S. Germano (10 settembre 1919), di Rapallo (12 novembre 1920 e di Losanna (24 luglio 1923) e delle speciali norme emanate in relazione ai predetti trattati, che ai sensi dell' art. 4 della Legge 13 giugno 1912, n. 555  , cioè in tutti quei casi in cui l'acquisto dello status civitatis era avvenuto mediante un formale provvedimento di concessione adottato nell'esercizio di un potere discrezionale.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale il R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25  reintegrò i nostri ex connazionali di origine ebraica in tutti i diritti civili e politici, restituendo loro la cittadinanza italiana.

In particolare l' art. 2  prevedeva che erano nulli i provvedimenti di revoca di cittadinanza emanati ai sensi delle precitate leggi razziali del 1938 e che, pertanto, tutti coloro che l'avevano perduta la riacquistavano di pieno diritto con effetto "ex tunc".

Nel frattempo però molti dei nostri connazionali, privati della cittadinanza italiana per i predetti motivi, si erano trasferiti all'estero e, ritenedo di versare in condizione di apolidia, spinti dalla necessità di avere uno status civitatis, acquistarono la cittadinanza del Paese di emigrazione.

Poichè nel loro comportamento non può ravvisarsi una scelta volontaria e consapevole di rinuncia alla cittadinanza italiana, non si ritiene in tali casi concretizzata l'ipotesi di perdita prevista dall' art. 8 della legge n. 555/1912  , salvo espressa manifestazione di volontà in tal senso.

Pertanto si esprime l'avviso che costoro, ove non abbiano all'epoca espresso la volontà di perdere la cittadinanza italiana, la abbiano conseguentemente trasmessa ai loro discendenti.

Attesa la particolare rilevanza della questione rappresentata, si invitano i competenti uffici a voler dare le opportune disposizioni affinchè il contenuto della presente venga portato a conoscenza dei Signori Sindaci dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di spettanza.

Il Ministero degli Affari Esteri è pregato di fornire analoghe direttive alla propria rete diplomatico-consolare all'estero.

 

Il Capo Dipartimento Mario Morcone