Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
CIRCOLARE 9 luglio 2009, n. 15
  Oggetto: D.P.R. n. 79 del 5 maggio 2009  recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile"  
 


 
  urn:nir:ministero.ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2009-07-09;15

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma

All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede

All'Istituto Nazionale di Statistica via Cesare Balbo n. 16 - Roma

All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma

All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150, del 1 luglio 2009, è stato il D.P.R. del 5 maggio 2009, n. 79  , recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile", che entrerà in vigore il 16 luglio p.v.

L' articolo 1  del citato decreto presidenziale inserisce nell' art. 2 del D.P.R. n. 223/1989  , il comma 1-bis  , il quale prevede che "in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega (di ufficiale di anagrafe) a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione".

Il successivo articolo 2  , modifica l' art. 1 comma 3 del D.P.R. 396/2000  , attribuendo al Sindaco il potere di delegare le funzioni di Ufficiale di stato civile anche ai dipendenti del comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, "...in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate...".

Entrambe le norme introducono una deroga alle disposizioni previgenti, che consentivano la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile soltanto al personale di ruolo, o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo alle Amministrazioni comunali - in casi eccezionali - la possibilità di affidare le delicate mansioni a dipendenti assunti con contratto a termine, allo scopo di rafforzare gli uffici demografici per erogare ai cittadini servizi più celeri ed efficienti.

Nell'evidenziare che siffatta deroga è limitata al verificarsi di situazioni di natura straordinaria e temporanea - quali ad esempio l'esigenza di smaltimento di lavoro arretrato, nonchè di regolarizzazione dei registri dello stato civile - si rileva opportuno soffermarsi sulla necessità di assicurare che i dipendenti in questione abbiano all'uopo preventivamente ricevuto un'idonea formazione, che è assolutamente propedeutica ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei servizi d'anagrafe e di stato civile.

La funzione di registrazione degli eventi più importanti della vita delle persone - svolta per conto dello Stato dagli uffici demografici - richiede, infatti una preparazione ed una professionalità di elevato spessore, atteso che la stessa è in grado di incidere direttamente sul riconoscimento di status personali e sui diritti fondamentali dell'individuo tutelati da norme di rango costituzionale.

Ciò posto, con specifico riferimento agli operatori degli uffici anagrafici, l'applicazione della nuova disciplina presuppone che la delega delle relative funzioni venga subordinata al possesso di un'idonea formazione (sotto il profilo giuridico e dal punto di vista tecnico informatico), acquisita sia mediante la frequentazione di appositi corsi professionali che garantiscano un'adeguata conoscenza della materia, che attraverso lo svolgimento di un congruo periodo di tirocinio nel settore.

Tali requisiti dovranno essere puntualmente indicati nell'atto di delega, ove dovrà essere specificata la tipologia del corso frequentato, unitamente alle esigenze straordinarie che hanno motivato il ricorso al personale in questione, ed alla scadenza della delega stessa.

Per quanto riguarda le funzioni di stato civile, attesa la delicatezza e la complessità della materia, che va ad incidere come sopra evidenziato, sullo status dei soggetti, le esigenze straordinarie richiamate dal legislatore devono essere specificate nel provvedimento di delega, che va comunicato al Prefetto ai sensi dell' art. 2 del D.P.R. 396/2000  e che deve altresì contenere il limite temporale della delega.

Detto atto di delega presuppone il superamento dell'apposito corso organizzato e disciplinato secondo i criteri e le modalità indicati dalla normativa vigente in materia ( art. 1, comma 3  e art. 4 comma 1 del D.P.R. 396/2000  ; D.M. 19 ottobre 2004), ferma restando l'inapplicabilità del disposto di cui al comma 3, dell'art. 4  che resta riferito solo ai dipendenti a tempo indeterminato.

In relazione a quanto suesposto, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei Sigg. Sindaci sulle modifiche normative in esame e sul contenuto della presente circolare, nonchè di verificarne il corretto adempimento sia in sede di approvazione della delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe, prevista dall' art. 3 della Legge n. 1228/1954  , sia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all' art. 9 del D.P.R. 396/2000  .

 

Il Direttore Centrale Porzio