Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
CIRCOLARE 28 maggio 2011, n. 15
  OGGETTO: Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70  , recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Rilascio della carta d'identità ai minori.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali:circolare:2011-05-28;15

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d' Aosta - Aosta

e, p. c. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari

Al Ministero degli Affari Esteri - Roma

Al Ministero della Giustizia - Roma

Al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sede

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma

All'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e di anagrafe Castel San Pietro Terme (BO)

Alla De.A. - demografici associati - c/o amministrazione comunale Cascina (PI)


 

L' articolo 10 del decreto-legge  indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 10  , ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , recante la disciplina di tale documento.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che ai fini del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell' art. 1 del DPR 649/1974  .

Pertanto in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso agli interessati con le modalità di cui all' art. 38, c. 3 del DPR 445/2000  .

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il inore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

Al Riguardo al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della protesta sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Si puntualizza inoltre che il decreto legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo, si richiama al contenuto del DPCM del 25 marzo 2011  , che ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.

Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche nelle carte d'identità non valide per l'espatrio rilasciate ai cittadini stranieri.


 

Il Capo Dipartimento: Pansa