Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 4 aprile 2008, n. 1575
  OGGETTO: nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-04-04;1575


 

Ai Sigg. Prefetti - UTG Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta Aosta e, p. c.

Al Ministero degli Affari Esteri - DGPIEM - Ufficio V Centro Visti Roma

Al Min. del Lavoro e della Previdenza Soc. - Dir. Gen. delle Risorse Umane e Affari Gen. Roma

Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma

All'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale Servizi ai contribuenti Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede

Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede

Al Dip. per gli Affari Interni e Territoriali - Dir. Centrale per i Servizi Demografici Sede

Inoltro telematico delle istanze di nulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del Testo Unico  Immigrazione.

Di seguito alla circolare n. 23 dell'8 novembre 2007  concernente le nuove modalità di inoltro delle istanze di nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione, nonché alla circolare n. 594 del 14 febbraio 2007 relativa alle nuove procedure per il ricongiungimento familiare in attuazione del D. Lgs. n. 5 dell'8 gennaio 2007  , si informa che, a partire dal 10 aprile p.v., sarà attiva anche la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare ed ai familiari al seguito di cui all' articolo 29 del Testo Unico  per l'immigrazione.

Pertanto, da tale data non sarà più possibile accettare le istanze che non siano presentate con le nuove modalità.

Le procedure per la registrazione dell'utente e per l'invio delle domande - rinvenibili sul sito internet ( www.interno.it ) - sono identiche a quelle già ampiamente illustrate con citata circolare diramata in occasione del decreto flussi non stagionali del 2007.

Modulistica

I modelli per la presentazione delle domande ( S per il ricongiungimento e T per familiari al seguito) sono stati adeguati alle modifiche normative intervenute con il citato D. Lgs. n. 5 dell'8 gennaio 2007  e semplificati tenendo in debito conto le peculiarità che qualificano la tipologia di tali istanze, soprattutto con la predisposizione di campi da compilare con una scelta mirata tra le voci disponibili.

La modulistica sarà rinvenibile sul sito internet, nella sezione ricongiungimenti familiari appositamente dedicata.

Sono stati, altresì, resi disponibili, in formato elettronico, i seguenti modelli che completano l'istanza 8 (da allegare - rispettivamente - ai modelli S e T ):

- mod. S1 e T1, nel caso in cui il richiedente non abbia titolo a detenere l'immobile, ed è pertanto necessario acquisire agli atti dello Sportello la dichiarazione di consenso ad ospitare i familiari del richiedente resa dal proprietario dell'immobile;

- mod. S2 e T2, nel caso in cui il richiedente sia lavoratore subordinato, con il quale il datore di lavoro dichiara l'attualità del rapporto di lavoro.

Tali modelli (in formato pdf) possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere prodotti allo Sportello Unico solo nei casi richiesti.

Protocolli d'intesa

I protocolli generali d'intesa stipulati con le associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, con le organizzazioni sindacali e le associazioni iscritte nel registro di cui all' articolo 42 comma 2  del Testo Unico n. 286/98, nonché con i patronati, in occasione della presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro per la gestione del decreto flussi 2007  , consentono agli operatori autorizzati di accedere al sistema e quindi di presentare le istanze oggetto della presente circolare.

A tal fine, eventuali modifiche o integrazioni riguardanti gli accrediti degli operatori dovranno essere comunicate con le modalità già descritte con la circolare n. 23/07  , più volte richiamata.

Istruttoria

a) procedimento

il procedimento per l'istruttoria delle domande di ricongiungimento è stato accelerato con l'acquisizione informatica di tutti gli elementi della domanda necessari per consentire una sollecita definizione del procedimento ed evitare quindi che l'utente, decorsi 90 giorni dalla consegna della documentazione e in assenza di un provvedimento dello Sportello Unico, possa avvalersi, come previsto dall' articolo 29 comma 8  del Testo Unico, della facoltà di richiedere il visto direttamente alla rappresentanza diplomatica all'estero.

Il sistema, infatti, dopo aver acquisito la domanda in formato elettronico, richiede immediatamente alla Questura competente il prescritto parere e predispone la lettera di convocazione del richiedente per la presentazione allo Sportello Unico della documentazione, in duplice copia, idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui all' articolo 29 del T.U.  (reddito e abitazione).

Solo nel caso in cui lo straniero presenti la documentazione completa, lo Sportello Unico ne restituirà una copia contrassegnata, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

b) stranieri iscritti al Sistema Informativo Schengen

Nelle ipotesi in cui il familiare per il quale lo straniero chiede il ricongiungimento risulti iscritto al SIS, la nuova procedura informativa di gestione - concordata con le altre amministrazioni competenti e illustrata nel dettaglio nel manuale utente - prevede che le istanze relative vengano trattate nel modo seguente.

La Questura, riscontrata la presenza di una segnalazione SIS nei confronti dello straniero da ricongiungere, verifica, alla luce delle modifiche introdotte al Testo Unico n. 286/98  con D. Lgs. n. 5 dell'8 gennaio 2007  , se lo stesso rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e, in caso negativo, rilascia con modalità telematiche un parere favorevole provvisorio.

Lo Sportello Unico, ricevuto il citato parere provvisorio, invia al richiedente il ricongiungimento una nota (predisposta dal sistema informatizzato) interruttiva dei termini del procedimento, con la quale lo si invita a comunicare al familiare da ricongiungere di recarsi presso la rappresentanza diplomatica competente per legalizzare la documentazione relativa alla consistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente.

La comunicazione tra la rappresentanza diplomatica e la Questura che consentirà la cancellazione della segnalazione SIS e, successivamente, il rilascio del nulla osta e del visto di ingresso, che attualmente è disciplinata con le modalità indicate nel messaggio n. 30693898 del 12 marzo 2008 del Ministero Affari Esteri che si allega in copia ( all. n. 1 ), verrà anch'essa informatizzata, con l'attivazione di un apposito canale telematico dedicato che consentirà, per il tramite dello Sportello Unico, il dialogo tra la rappresentanza diplomatica e la Questura.

Con apposita comunicazione di questo Dipartimento verrà data notizia circa l'effettiva operatività di tale nuova funzione.

Definizione delle istanze non concluse

Le SS.LL., anche in considerazione di quanto precisato con la circolare n. 4990 del 15 novembre 2007, sono invitate a predisporre un piano di definizione delle istanze già presentate con modalità cartacee de ancora in corso di istruttoria, che non comprometta la tempestiva trattazione delle istanze inviate con le nuove modalità.

Al riguardo, si prega di far pervenire (alla mail ricongiungimenti.spi@interno.it ) una definitiva ricognizione - aggiornata al 10 aprile - delle pratiche già acquisite e non inserite nel precedente sistema informatizzato SUI.

Di conseguenza, si intende cessata l'esigenza di comunicare periodicamente i dati richiesti con la circolare sopra richiamata.

Regioni a statuto speciale: procedure specifiche

D'intesa con il Dipartimento Pubblica Sicurezza e a modifica delle disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 30 maggio 2005, al fine di assicurare la necessaria uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale delle istanze in argomento, per effetto dell'introduzione e del sistema di inoltro delle istanze con modalità elettronica e di quello per la gestione del procedimento, si è concordato che nelle province delle Regioni a Statuto Speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il sistema renderà disponibili le domande di nulla osta al ricongiungimento e di nulla osta per i familiari al seguito alla Prefettura/commissariati del Governo che - in tale materia - svolgeranno le funzioni di Sportello Unico.

A tal riguardo, ai fii dell'abilitazione degli operatori dedicati all'istruttoria delle istanze, le Prefetture interessate faranno pervenire - ove necessario - le loro generalità (nome, cognome, data di nascita, e-mail) alla mail sui.dlci@interno.it .

In considerazione dell'avvio della nuova procedura di inoltro delle istanze e di gestione del procedimento per nulla osta al ricongiungimento familiare, si è tenuto conto di taluni quesiti pervenuti recentemente ed i quali si è ritenuto opportuno fornire riscontro.

a) Requisito reddituale

per quanto riguarda l'accertamento del requisito reddituale, si sta registrando il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale in base al quale sono stati accolti ricorsi presentati da cittadini stranieri avverso il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare per carenza del requisito reddituale in quanto i richiedenti non possedevano un'autonoma capacità economica per sostenere il mantenimento dei familiari da ricongiungere.

Tale circostanza ha indotto questo Dipartimento a riconsiderare - al fine di assicurare pari trattamento su tutto il territorio - l'orientamento espresso con le circolari n. 17 del 2 gennaio 2006 e n. 281 del 27 gennaio 2006, con le quali si considerava non soddisfatto il requisito del reddito previsto dall' articolo 29, comma 3, lettera b  , del T.U. Immigrazione, qualora il richiedente fosse privo di entrate proprie.

Pertanto, deve ora ritenersi che, in sede di valutazione delle istanze di ricongiungimento familiare, ai fini dell'accertamento del prescritto requisito economico, nel caso in cui il richiedente non abbia prodotto un proprio reddito o che esso sia incapiente, possa considerarsi anche quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente.

b) Requisito dell'alloggio

Per quel che riguarda l'accertamento del requisito alloggiativo, la vigente normativa ( articolo 29 comma 3, lett. a  del T.U. Immigrazione, come modificato dal D. Lgs. n. 5/07  ) prevede che l'abitazione ove il familiare andrà a risiedere sia conforme ai requisiti previsti.

Pertanto, qualora il richiedente indichi un alloggio diverso dalla sua attuale residenza, il requisito potrà essere considerato soddisfatto sia nel caso in cui si accerti che il richiedente intenda trasferirsi in esso all'arrivo dei familiari richiesti, sia nel caso in cui il richiedente intenda assicurare agli stessi una sistemazione alloggiativa diversa dalla propria.

In tali ipotesi, oltre all'esibizione della documentazione attestante l'idoneità alloggiativa da presentare allo Sportello Unico da parte del richiedente, lo straniero ricongiunto dovrà produrre, all'atto della richiesta del permesso di soggiorno, il titolo per il quale si detiene l'alloggio e, ottenuta l'iscrizione anagrafica (da richiedersi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 2  della legge n. 1228/54, Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, e 13  del D.P.R. n. 223/89, Approvazione del Regolamento anagrafico della popolazione residente) la relativa documentazione probatoria.

Si confida nella consueta puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nell'attività di diffusione che le SS.LL. vorranno attivare a livello locale, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione con il coinvolgimento delle associazioni che si occupano di problematiche in materia di immigrazione, dei sindacati e dei patronati presenti sul territorio, al fine di assicurare che gli interessati utilizzino esclusivamente le nuove modalità di inoltro telematico delle domande.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Direttore Centrale Ciclosi