Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 16 novembre 2007, n. 11050
  Oggetto: Diritti dello straniero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Parere del Ministero della Giustizia.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2007-11-16;11050

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Ai Sigg. Commissari del Governo per le Province Autonome di Trento e Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta


 

Com'è noto il Ministro dell'Interno ha diramato due direttive sui diritti del cittadino straniero nelle more del rinnovo e del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la prima in data, in data 5 agosto 2006  , secondo la quale il possesso del cedolino comprovante l'effettiva richiesta del rinnovo di un permesso di soggiorno abilita il cittadino straniero ad esercitare i diritti per i quali ha avanzato tale istanza; la seconda, del 20 febbraio 2007  , con la quale si è inteso riconoscere i medesimi diritti anche allo straniero all'atto del suo primo ingresso in Italia, a seguito del regolare rilascio di un visto d'ingresso per motivi di lavoro - sulla base della procedura prevista presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione - che abbia già sottoscritto un contratto di soggiorno e sia, pertanto, soltanto in attesa di ricevere il relativo permesso.

In relazione all'applicazione delle predette Direttive, sono pervenuti a questo Gabinetto alcuni quesiti da parte di codeste Prefetture concernenti difformità di interpretazione riscontrate. Sul punto è stato ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Ministero della Giustizia, con l'auspicio di contribuire alla definizione di un orientamento condiviso in merito alla problematica.

Ciò premesso, si trasmette la lettera con la quale il predetto Dicastero, in riscontro alla richiesta ricevuta da questa Amministrazione, ha rassegnato il proprio argomentato parere sulla questione, in esito al quale ha riconosciuto che"...anche nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, il datore di lavoro vada esente da responsabilità penale ex art. 22 D.Lgs. 286/98  , per insussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione, qualora abbia positivamente accertato la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2007 e su di esse abbia fatto affidamento".

Tanto si rappresenta,delle per opportuna conoscenza e quanto d'interesse delle SS.LL.

 

Il Capo di Gabinetto: Giovanni De Gennaro



ALLEGATI:  
- Allegato   -

MInistero della Giustizia  
PARERE 16 ottobre 2007
  Oggetto: Ministero dell'Interno - Diritti dello Straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Art. 22 comma 12 D.Lgs. 286/1998  .  
 

L' art. 22 comma 12 del D.Lgs. 286/1998  punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di Euro 3.000,00 per ogni lavoratore impiegato: "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato".

La norma prevede due condotte, riferibili a situazioni diverse. La seconda parte è relativa al caso dello straniero già in possesso di permesso di soggiorno, seppure scaduto, annullato o revocato.

La prima parte è relativa al caso dello straniero privo del permesso di soggiorno, sia per non averlo mai richiesto, sia per non averlo ancora ottenuto.

Alle due situazioni corrispondono due direttive del Ministero dell'Interno. La prima del 5 agosto 2006  , relativa all'esercizio dei diritti dello straniero già in possesso di permesso di soggiorno nelle more del suo rinnovo. La seconda, del 20 febbraio 2007  , relativa all'esercizio dei diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno.

Nel caso oggetto della direttiva del 5 agosto 2006 , è pacifico che il datore di lavoro non sia soggetto a responsabilità penale, una volta che il lavoratore gli abbia esibito il cedolino attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. A tale proposito, è sufficiente rilevare che l' art. 22 comma 12 D.Lgs. 286/1998  richiede quale elemento della condotta tipica, la mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

I dubbi invece sorgono in merito alla responsabilità penale dell'imprenditore nei casi oggetto della direttiva del 20 febbraio 2007 del Ministro dell'Interno. A tale proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 25 ottobre 2006, Grimaldi, ha ritenuto sussistere la responsabilità penale del datore di lavoro nonostante il fatto che il lavoratore avesse mostrato al primo il cedolino attestante la richiesta per il rilascio del permesso di soggiorno. In buona sostanza, la Corte ha ritenuto che il reato p.e p. dall' art. 22 comma 12 DLgs. 286/1998  sia escluso solo dall'effettivo rilascio del permesso di soggiorno e non dalla mera richiesta.

A questo proposito, pur nella estrema laconicità della motivazione, sembrano sussistere due elementi che corroborano la conclusione alla quale è pervenuta la Cassazione: uno letterale e uno sistematico.

In primo luogo, la norma incriminatrice non attribuisce alcuna rilevanza alla richiesta di rilascio del (primo) permesso di soggiorno, richiesta che invece viene espressamente presa in considerazione nella seconda parte della norma, quando si tratta di lavoratore già in possesso di permesso di soggiorno. In secondo luogo, la scelta legislativa sembra del tutto razionale. Nel caso di permesso di soggiorno già rilasciato, la pubblica amministrazione ha già accertato la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge al fine dell'ingresso e della permanenza dello straniero nel territorio italiano. Si può dunque ragionevolmente ipotizzare una sorta di presunzione di conservazione nel tempo di tali requisiti, salvo il contrario accertamento della amministrazione. Nel caso del rilascio del primo permesso di soggiorno, non può ipotizzarsi alcuna presunzione, posto che si tratta ancora di elementi ancora da accertare.

Tuttavia, occorre considerare che il reato p. e p. dall' art. 22 comma 12 D.Lgs. 286/1998  è qualificabile come contravvenzione. Com'è noto, in materia di contravvenzioni la giurisprudenza di legittimità ha sempre attribuito rilevanza alla cd. buona fede dell'imputato, al fine della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, buona fede che: "può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto". v. 5 ottobre 2004, Sferlazzo). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale elemento positivo esterno, idoneo ad escludere l'elemento soggettivo del reato, ben può essere costituito da una circolare ministeriale.

Nel caso di specie, dopo la pronuncia di Cass. 25 ottobre 2006, cit., il Ministro dell'Interno ha emanato la direttiva del 20 febbraio 2007 in forza della quale: "il lavoratore straniero, nelle more della consegna del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso, nonchè essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa per la quale è stao autorizzato il suo ingresso nel territorio nazionale", qualora sussistano le condizioni tutte meglio specificate nella direttiva.

Si può pertanto esprimere che nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, il datore di lavoro vada esente da responsabilità penale ex art. 22 D.Lgs. 286/1998  , per insussistenza dell'elemento soggettivo della contravvenzione, qualora abbia positivamente accertato la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla direttiva del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2007 e su di esse abbia fatto affidamento.


 

Il Magistrato addetto: Fabrizio Gandini

Il Direttore Generale: Antonio Laudati