Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 2 marzo 2011, n. 1711
  Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Biman Bangladesh AirLines Limited - riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter   e 1-quater  - T.U. Immigrazione - Circ. n. 4848/2010  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2011-03-02;1711

Alle Prefetture - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Aosta

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione via Fornovo, 8 - 00192 - Roma


 

Si comunica che in data 25 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con la Biman Bangladesh AirLines Limited - con sede legale in Roma, via Bissolati, 54 - come in oggetto indicato.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

PROTOCOLLO D'INTESA 1 marzo 2011

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma

E

Biman Bangladesh AirLines Limited - con sede legale in Roma, via Bissolati, 54

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in particolare l' art. 27, commi 1-ter  e 1-quater  ;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";

- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242  recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.L. 23 aprile 2008 n.92  recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall' art. 5-bis del TU sull'Immigrazione  per le categorie di lavoratori di cui all' art. 27 - co. 1 - lett. a)   e g)   ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

   
  Art. 1 

(Oggetto del Protocollo)

 
    Le Parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
 
 
  Art. 2 

(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

 
    Consente l'accesso, da parte della Società Eniservizi Spa, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
 
    L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di appositi rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
 
    La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 
    Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione ed a acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
 
 
  Art. 3 

(Impegni della Società Eniservizi Spa)

 
    La Biman Bangladesh AirLines Limited si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
 
    Pertanto la Biman Bangladesh AirLines Limited autocertifica, ai sensi dell' art. 46 - lett. o) del TU 28 dicembre 2000, n. 445  , il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto. Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
 
 
  Art. 4 

(Durata)

 
    Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente.
 
 
  Art. 5 

(Integrazioni e modifiche)

 
    Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 6 

(Tutela dei dati personali)

 
    La Biman Bangladesh AirLines Limited si impegna affinchè i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 - co. 1 del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso l Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196  .
 
    Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29  e 30  e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
    L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs n. 196/2003  si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e più in generale, le notizie che verranno acqisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.
 
 
  Art. 7 

(Comunicazioni)

 
    Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
 
    Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma.
 
    Biman Bangladesh AirLines Limited, via Bissolati, 54 - Roma
 

 
1 marzo 2011

Per il Ministero dell'Interno: Angelo Malandrino

Per Biman Bangladesh AirLines Limited: Mohammed Abu Taher