Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 3 gennaio 2011, n. 18
  OGGETTO: D.P.C.M. 30 novembre 2010  . Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno+ministero.lavoro.politiche.sociali:circolare:2011-01-03;18

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - SEDI

Alle Direzioni provinciali del Lavoro - SEDI

e, p.c. I Al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.l.E.M. - Ufficio Vl Centro Visti - ROMA

All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA


 

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010  , concemente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010 ai sensi dell' art. 3 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo provvedere alla determinazione delle quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, in via transitoria, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.

L'emanazione di tale decreto e fondata sull'urgenza di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro italiano e di dare riscontro, in via prioritaria, ai bisogni delle famiglie, consentendo gli ingressi per il lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

Il decreto tiene, inoltre, conto della necessita di favorire i Paesi l extracomunitari che collaborano con l'Italia nelle politiche di regolamentazione dei flussi di ingresso e nelle procedure di riammissione.

I) DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

Per tali ragioni, con il DPCM. in argomento, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 98.080 unita, che si aggiunge alla quota di 6.000 unita gia prevista, in via di anticipazione, con il DPCM. 1° aprile 2010  , concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010.

Nell'ambito della quota sopra indicata, 52.080 ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale sono riservati ai cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, suddivisi nel modo seguente:

a) 4.500 cittadini albanesi

b) 1.000 cittadini algerini

c) 2.400 cittadini del Bangladesh

d) 8.000 cittadini egiziani

e) 4.000 cittadini filippini

f) 2.000 cittadini ghanesi

g) 4.500 cittadini marocchini

h) 5.200 cittadini moldavi

i) 1.500 cittadini nigeriani

l) 1.000 cittadini pakistani

m) 2.000 cittadini senegalesi

n) 80 cittadini somali

o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka

p) 4.000 cittadini tunisini

q) 1.800 cittadini indiani

r) 1.800 cittadini peruviani

s) 1.800 cittadini ucraini

t) 1.000 cittadini del Niger

u) 1.000 cittadini del Gambia

v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

ll decreto consente, inoltre, nell'ambito della medesima quota massima i di 98.080 unita, 30.000 ingressi di cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli gia elencati, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.

lnfine, sempre nell'ambito della quota massima indicata, si dispone:

- una quota di 11.000 unita per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale cosi suddivisa:

a) 3.000 permessi di soggiorno per studio;

b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione;

c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

d) 1.000 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea,

- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione Europea (art.4, comma 2);

la riserva di una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell' art. 23 del DLgs. 25 luglio 1986, n. 286  , tale quota si aggiunge a quella di n. 2.000 ingressi, gia prevista dal D.P.C.M. 1.4.2010  ;

- l'ammissione in Italia, entro una quota di 500 unita, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, inseriti in uno specifico elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quei Paesi.

Nel limite della quota stabilita dall' art. 1  del citato decreto, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La ripartizione territoriale delle quote - sia quelle stabilite dall' art. 2  (52.080 quote per nazionalita privilegiate riferite a qualsiasi settore d'impiego), che dall' art. 3  (30.000 quote indistinte per nazionalita e riservate al lavoro domestico e all'assistenza e cura alla persona) del presente decreto - sara effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, con successiva circolare sulla base dei dati che saranno forniti dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Liberta Civili e Immigrazione, relativamente alle richieste di nulla osta al lavoro regolarmente inviate nelle date previste ai singoli sportelli unici per l'immigrazione sull'intero territorio nazionale. Cio, al fine di far coincidere i fabbisogni evidenziati dalle realta territoriali con i vincoli nazionali previsti per l'attribuzione delle quote per nazionalita.

Le quote d'ingresso di cui agli articoli 4  , 5   e 6  del presente decreto (16.000 quote per conversioni dei permessi di soggiorno per studio/tirocinio/formazione, lavoro stagionale, soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, lavoratori formatim all'estero e lavoratori di origine italiana) non verranno ripartite a livello territoriale, ma resteranno nella disponibilita della Direzione Generale dell'lmmigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per essere assegnate a seguito delle specifiche richieste che perverranno agli sportelli unici per l'immigrazione e che saranno segnalate dalle direzioni provinciali del lavoro alla suddetta Direzione Generale.

Si evidenzia, in particolare, quanto recato dall' art. 5  del presente decreto, che, secondo quanto previsto dall' art. 34, comma 9 del D.P.R. 394/ 1999  , stabilisce la possibilita che, in caso di esaurimento della quota riservata ai lavoratori formati all'estero (n. 4.000), siano ammessi, con successivi provvedimenti amministrativi, ulteriori ingressi sulla base delle effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell' articolo 23 del Testo Unico  .

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si riserva, comunque, la possibilita - decorso il termine Previsto dall' art. 8  del presente decreto (l20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento) - di procedere ad un'eventuale redistribuzione di quote residue di lavoro domestico ed b assistenza e cura alla persona per compensare le carenze o le eccedenze di domande delle singole comunita nazionali.

Le richieste a valere sulla quota residuale degli ingressi per lavoro non stagionale, prevista, in via di anticipazione, dal DPCM 01.04.20  l0 (n.l.500 unita per conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio/formazione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e n. 2.000 ingressi di lavoratori formati all'estero) potranno ancora essere presentate entro i termini previsti dal citato art. 7, comma 2  , del presente decreto. Le direzioni provinciali del lavoro verificheranno - tramite il sistema SILEN - la disponibilita delle relative quote, che sono state gia distribuite dalla Direzione Generale dell'Imrnigrazione del Ministero del Lavoro.

II) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente con modalita informatiche attraverso il sistema di inoltro telematico raggiungibile tramite apposito link disponibile sull'home page del Ministero dell'Interno (www.interno.it).

La modulistica disponibile comprendera i seguenti modelli:

- A richiesta di nulla osta al lavoro domestico

- B richiesta di nulla osta al lavoro subordinato

- VA domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- VB domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- LS Art. 9 bis - richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE

- LS1 Art. 9 bis - richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

- LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26   e 9  T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE

- BPS richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22   e 23  del D.Lgs. 25.071998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n, 394/99  e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Le procedure concernenti le modalita di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Per le esigenze del decreto flussi 2010 sono state introdotte delle innovazioni di tipo tecnologico. In particolare, la compilazione delle domande avverrà in modalità on line direttamente sul web, questo consentirà una piu facile e veloce compilazione delle domande e una maggiore celerità nella fase di acquisizio11e delle stesse nel sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'lnterno.

Ulteriore innovazione concerne la disponibilita della conferma di avvenuta ricezione della domanda che non sarà inviata sulla e-mail dell'utente, ma sarà visibile direttamente sull'applicativo di compilazione all'interno dell'area privata dell'utente e riporterà le seguenti informazioni:

- identificativo della domanda,

- codice di verifica della domanda,

- tipo di domanda presentata;

- nome e cognome del richiedente,

- nome e cognome del lavoratore;

- data e ora di ricezione della domanda al sistema del Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Si precisa che l'orario di acquisizione della domanda non coinciderà con quello in cui l'utente invia l'istanza a causa dei tempi di trasmissione legati alla rete internet o dei servizi forniti dal provider utilizzato dall'utente.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verra gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

A partire dalle ore 08.00 del l7 gennaio sara disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere successivamente nei giorni previsti per l'invio. La compilazione delle domande sara ovviamente consentita per tutta la durata di validita del decreto flussi (30 giugno 2011).

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, sara fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che potra fornire ragguagli tecnici e giuridici e sarà raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Help Desk" disponibile per tutti gli utenti registrati sull'home page dell'applicativo; per le associazioni e i patronati accreditati rimarrà disponibile il numero verde gia in uso.

Ill) INVlO DELLE DOMANDE ALLO SPORTELLO UNICO

Una volta completata, la domanda viene inviata dall'utente ed acquisita telematicamente al sistema del Dipartimento per le Liberta Civili e l'lmmigrazione del Ministero dell'lnterno nei termini temporali individuati dal citato decreto, secondo i seguenti criteri di scaglionamento:

a) a partire dalle ore 8.00 del trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (31 gennaio 2011) per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate indicate nell' art. 2  del decreto;

b) a partire dalle ore 8.00 del trentatreesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U.(2 febbraio 2011) per le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona indicati nell' art. 3  ;

c) a partire dalle ore 8.00 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. (3 febbraio 20l l) del presente decreto, per tutti i restanti settori indicati negli artt. 4  , 5   e 6  .

Come gia specificato, per ogni domanda inviata l'utente potra visualizzare la ricevuta di spedizione contenente le indicazioni necessarie per identificarla, nonché la data e l'ora dell'acquisizione al sistema.

Nell'area privata del singolo utente sara, inoltre, possibile;

a) visualizzare l'elenco delle domande regolarmente inviate e acquisite al sistema,

b) visualizzare la pratica con l'informazione dello stato di trattazione.

IV) GESTIONE DELLE PROCEDURE

Una volta acquisite dal sistema centrale, le istanze vengono rese disponibili ai singoli sportelli Unici e, come gia in uso per il Decreto Flussi 2008, sara esclusivo compito del Dirigente dello Sportello Unico avviare la trattazione delle istanze, rendendole disponibili, contestualmente, alla Questura ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per l'avvio dell'iter procedimentale.

Anche l'invio delle comunicazioni al Centro per l'Impiego avverra per via telematica completando, così, l?informatizzazione dell'intera procedura di rilascio del nulla osta all'assunzione per lavoro subordinato.

Nessuna modifica riguarda l'accertamento dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza di nulla osta. Per quanto riguarda la verifica dei dati reddituali, al fine di non appesantire il procedimento con eccessive richieste di integrazione documentale, si conferma che gli Sportelli Unici dovranno ricorrere quanto più possibile alle verifiche d'ufficio mediante accesso all'Anagrafe Tributaria attraverso il sistema SIATEL.

Si estendono agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale di cui al presente decreto le modifiche alla procedura gia attuate con riferimento all'ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali - diramate con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3965 del 18.06.2010  - concernenti l'obbligo del datore di lavoro di accompagnare il lavoratore extracomunitario, che entra nel territorio nazionale, allo sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e di effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione obbligatoria agli organi competenti ai fini dell'assunzione.

Rimane confermata per gli operatori degli sportelli unici la possibilita di utilizzare il servizio di help desk, accessibile con le consuete modalita, per richiedere la necessaria assistenza.

V) RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI FIRMATARI DEI PROTOCOLLI DI INTESA

Le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli d'intesa con le associazioni e gli enti di categoria sono confermate. Pertanto, anche per l'attuazione del decreto flussi 2010, le articolazioni territoriali forniranno agli utenti interessati informazioni circa le disposizioni previste dal D.P.C.M. in parola ed, eventualmente, assistenza per la compilazione e l'invio delle istanze.

Le SS.LL. vorranno impartire ai Dirigenti responsabili dello sportello unico e al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune dando, altresi, la piu ampia diffusione ai contenuti del decreto in oggetto, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione ai quali potranno essere chiamati a partecipare oltre alle associazioni di categoria firmatarie dei protocolli d'intesa, anche quelle rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO: Malandrino

IL DIRETTORE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE: Forlani