Ai Sigg. Questori - Loro Sedi
e, p.c.: Al Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
Alla Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Roma
Il 10 marzo p.v. entrerà in vigore il Regolamento citato in oggetto, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2011, concernente la disciplina dell'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell' art. 4 - bis, comma 2 del TU Immigrazione .
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno è tenuto a stipulare con lo Stato un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
Pertanto, a partire dal 10 marzo p.v., la stipula dell'accordo di integrazione diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.
Al riguardo, si pone in rilievo quanto segue:
- sono tenuti alla sottoscrizione dell'accordo , al momento della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione (nei casi di permessi per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare) ovvero presso gli Uffici Immigrazione della Questura (in tutti gli altri casi), i cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni, che fanno ingresso in italia per la prima volta dal 10 marzo p.v. e che richiedono il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. L'accordo è redatto secondo il modello prestabilito, tradotto nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino. Per i minori stranieri di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Per lo Stato, l'Accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato. Al tal fine, i Signori Questori sono pregati di voler prendere diretti accordi con i Signori Prefetti per la delega ai Funzionari addetti al locale Ufficio Immigrazione o comunque autorizzati alla firma dei permessi di soggiorno; la gestione dell'accordo nelle fasi successive alla sottoscrizione è di competenza dello Sportello Unico Immigrazione;
- sono previsti casi di esclusione dalla stipula dell'accordo: i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 , ovvero sottoposti a tutela; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione; gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, condizione questa da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- con la sottoscrizione dell'accordo, lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle Istituzioni Pubbliche in Italia; una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Si impegna, inoltre, a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione ed a rispettarne i principi;
- lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo;
- l'accordo ha la durata di due anni, prorogabile di un altro anno, salvo trattarsi di accordo sottoscritto da straniero titolare di permesso di soggiorno di durata un anno;
- all'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello Al di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- i crediti devono essere ulteriormente incrementati nella vigenza dell'accordo a seguito della frequenza di corsi di lingua, istruzione, ecc. La loro assegnazione a cura dello Sportello Unico Immigrazione avviene sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico. Affinché l'accordo si consideri adempiuto, alla scadenza occorre avere conseguito almeno trenta crediti;
- i crediti subiscono decurtazioni nella misura di cui all'allegato C del Regolamento in oggetto in relazione a sentenze penali, anche non definitive, comprese quelle adottate ai sensi dell'art.444 cpp; all'applicazione anche non definitiva di una misura di sicurezza personale; l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro per illeciti amministrativi o tributari; alla mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, che da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti. L'inadempimento dell'obbligo scolastico dei minori, salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento ;
- l' efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero e lo invita a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo straniero è informato anche della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello medesimo;
- la verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni :
a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;
b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Un mese prima della scadenza dell'anno di proroga lo Sportello Unico attiva la verifica finale riferita all'intero triennio. Qualora persistano le condizioni iniziali, il Prefetto ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente ne terrà conto nell'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico;
c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento .
La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello Sportello Unico alla Questura "ad eccezione - secondo quanto stabilisce l' art. 4 bis del Testo Unico Immigrazione - dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".
Per quanto attiene alla gestione dell'Accordo, che rientra nelle competenze dello Sportello Unico Immigrazione, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, di una " Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione ", completamente informatizzata, in cui sono inseriti i dati anagrafici dello straniero, gli estremi dell'accordo, nonché tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo. Per consentire allo straniero di conoscere la sua posizione, è stato predisposto un portale di accesso - htpp:/accordointegrazione.dlci.interno.it - che consente la consultazione diretta al sistema della predetta Anagrafe mediante credenziali rilasciate dallo Sportello Unico.
In considerazione della stretta interconnessione che si viene a stabilire nell'ambito in questione tra Prefetture e Questure, il Centro Elettronico Nazionale per la Polizia di Stato, su richiesta di questa Direzione Centrale, di intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha predisposto nel sistema informatico Stranieri Web un'apposita funzionalità destinata ad assicurare Io scambio telematico dei dati.
Pertanto, nei casi nei quali la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno è presentata alle Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita dagli Uffici Immigrazione tramite l'applicativo Stranieri Web, integrata della funzionalità all'uopo predisposta, che consentirà la stampa, l'accesso, l'inserimento dei dad relativi agli accordi sottoscritti e la prenotazione alla sessione di formazione civica attraverso il collegamento al sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Utilizzando sempre lo stesso applicativo, gli Uffici immigrazione delle Questure potranno verificare la sottoscrizione dell'accordo da parte degli stranieri che hanno fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso gli Sportelli Unici, ovvero la verifica dell'adempimento dell'accordo stesso ai fini dell'eventuale rinnovo del permesso.
Per le istanze di permesso di soggiorno presentate presso lo Sportello Unico Immigrazione l'Accordo di Integrazione è sottoscritto prima dell'invio del modello "209", in formato elettronico. A far data dal 10 marzo p.v. sarà disponibile sul sistema Stranieri Web il manuale utente per la gestione dell'accordo di integrazione.
Al fine di agevolare l'attività degli Uffici Immigrazione, Poste Italiane Spa provvederà alla distribuzione del testo dell'accordo d'integrazione tradotto nelle lingue previste dal Regolamento in esame, ad eccezione delle pagine riportanti i dati anagrafici dello straniero e la sottoscrizione dell'accordo, che potranno essere stampate tramite sistema informatico. Copia completa dell'accordo debitamente sottoscritta dall'interessato e dal delegato del Prefetto, dovrà essere rilasciata allo straniero.
La presente circolare verrà trasmessa anche in formato elettronico con allegati: Linee d'indirizzo per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2012, n. 179 - Accordo di integrazione del 2 marzo 2012 , a firma del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione e l'Integrazione, la circolare del Dipartimento per le Libertà Cicili e l'Immigrazione del 5 marzo 2012 in materia di indicazioni operative agli Sportelli Unici per la gestione dell'Accordo.
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi