Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 4 giugno 2014, n. 1871
  Oggetto: Cessazione e revoca dello status di protezione sussidiaria - Competenze della Commissione Nazionale e delle Commissioni Territoriali.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2014-06-04;1871

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCATE DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ANCONA BOLOGNA CAGLIARI CALTANISSETTA CATANIA FIRENZE PALERMO RAGUSA

e, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO L'IMMIGRAZIONE PER LE LIBERTA' CIVILI - ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO - ROMA

E AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - Segreteria del Dipartimento - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia di Frontiera - ROMA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

ALL'U.N.H.C.R. Via Caroncini, 19 - ROMA


 

Si fa seguito alle circolari del 18.4.2011 e del 25.7.2012 con le quali sono state fornite direttive in merito alle procedure concernenti il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Al riguardo, lo scrivente ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 18/2014  di recepimento della Direttiva 2011/95/UE , in particolare, per quanto attiene il Capo IV Protezione sussidiaria che statuisce una sostanziale uniformità per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

La recente normativa, infatti, ha eliminato, tra le clausole di esclusione al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e, di conseguenza, fra i motivi per la revoca dello status in argomento, la circostanza che lo straniero possa costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ( art. 16, comma 1, lettera d, d.lgs 251/2007  ).

Al medesimo articolo è stata, poi, introdotta, ex novo, sempre al comma 1, l'alinea d-bis) che prevede, come causa di esclusione, la sentenza definitiva di condanna per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale . Tale modifica suggerisce una revisione dei criteri stabiliti con le sopracitate circolari per quanto concerne la suddivisione delle competenze tra Commissione Nazionale e Commissioni Territoriali in occasione della scadenza - ora quinquennale - del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 251/07  , è "rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria".

Pertanto, al fine di agevolare e velocizzare le procedure concernenti le revoche e le cessazioni degli status di protezione sussidiaria, lo scrivente ritiene che possano essere così sintetizzate le relative modalità operative:

1) Nei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria sia scaduto o sia in scadenza per decorrenza quinquennale:

- le Commissioni Territoriali, interessate, come già avviene, dalle competenti Questure al fine di acquisire le determinazioni ai sensi dell’ art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 251/2007  , verificheranno la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria;

- le stesse Commissioni, qualora dovessero ravvisare elementi idonei da giustificare la cessazione o la revoca della protezione in argomento, provvederanno a trasmettere a questa Commissione Nazionale gli atti e la documentazione, già debitamente istruita, necessaria all'eventuale avvio dei procedimenti di revoca o cessazione.

2) Nei casi in cui il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria sia in corso di validità:

- si rinvia integralmente a quanto precedentemente già disposto con le citate circolari del 18.4.2011 e 25.7.2012. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul novellato articolo 16 del d.lgs. n. 251/07  che, relativamente alle ipotesi della lettera d-bis), prevede come causa di esclusione e, conseguentemente, di revoca (ex art. 18 del medesimo decreto), che il richiedente "costituisca un pericolo per l 'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice dì procedura penale".

Pertanto, non si potrà, in nessun caso, procedere alla revoca se non in presenza di una sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dalla norma citata. A tal fine, per opportuna conoscenza, si riportano in un prospetto i reati dettagliati del citato articolo 407 del codice di procedura penale (Allegato 1) che potranno costituire un riferimento nelle valutazioni che le SS.LL. dovranno adottare nei casi specifici. Per quanto concerne le cessazioni dello status di protezione sussidiaria ( art. 15 d.lgs. n. 251/07  ), per completezza d'informazione si rappresenta che il d.lgs. n. 18/2014  non ha modificato le circostanze in base alle quali questa Commissione può dichiarare cessata tale protezione (commi 1 e 2 del citato art. 15), ma ha introdotto il comma 2-bis) che dichiara inapplicabile la disposizione di cui al precedente comma 1 quando " il titolare di protezione sussidiaria può addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza...".

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia.


 

Il Presidente: Trovato



ALLEGATI:  
- ALLEGATO 1   -

 

CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART. 407, comma 2, lettera a)

1) delitti di cui agli articoli 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 286 (Guerra civile), 416 bis (Associazione di tipo mafioso) e 422 (Strage) del codice penale , 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri), limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a) d) ed e) del comma 2 (1), e 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), comma 4 (2), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43  ;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575 (Omicidio), 628 (Rapina), terzo comma (3), 629 (Estorsione), secondo comma (4) , e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) dello stesso codice penale ;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270 (Associazioni sovversive), terzo comma (5), e 306 (Banda armata: formazione e partecipazione), secondo comma (6), del codice penale ;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall' articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110  (7);

6) delitti di cui agli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80 (Aggravanti specifiche), comma 2 (8), e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico, delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  e successive modificazioni;

7) delitto di cui ali' articolo 416 (Associazione per delinquere) del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (9);

7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), primo comma (10), 600-ter (Pornografia minorile), primo e secondo comma11, 601 (Tratta di persone, testo modificato dal dlgs. n. 24/2014  )(12), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609 bis (Violenza sessuale) nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter (13), 609 quater (14), 609 octies (15) del codice penale , nonché dei delitti previsti dall'articolo 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine), comma 3 (16), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni.

Note

(1) a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o dì capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328  , e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando;

(2) Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

(3) La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità dì volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso ali 'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo dì denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

(4) La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Ari. 628 - Ultimo capoverso: La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098: 1)se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2)se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso ali 'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(5) Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

(6) Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.

(7) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione dì gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un 'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52  , che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a i2, 7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energìa cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  . Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, H porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

(8) Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

(9) Ai sensi dell'ari 380 c.p.p., comma 2, lettera m) è obbligatorio l'arresto in flagranza nei casi di promozione, direzione, costituzione e organizzazione dell'associazione per delinquere prevista dall'ari, 416, commi 1 e 3, del codice penale , se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti previsti dal comma 1 (gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell?ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) o dalle lettere a) b) e) d) J) g) i) del presente comma.

(10) Recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto.

11) 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto;

(12) Il testo, così come modificato dal dlgs. n. 24/2014  , testualmente recita: "è punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso dì autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al dì fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

(13) Circostanze aggravanti (609-ter). La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609~bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore; 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa. 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; 5-quìnquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

(14) Atti sessuali con minorenne (609-quater). Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di luì convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il dì lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, dì educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al dì fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravita la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

(15) Violenza sessuale di gruppo. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

(16) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, alfine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.