Alle Prefetture - UTG - LORO SEDI
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del lavoro - LORO SEDI
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per il Lavoro - TRIESTE
Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro - Ufficio Reg. Lavoro - PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali - TRENTO
Al Ministero degli Affari Esteri - ROMA
Al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca - ROMA
Al gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno - SEDE
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Al Dipartimento della P.S.
Con la legge indicata in oggetto é stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (art. 5, comma 8), che ha apportato, tra le altre, significative modifiche, di seguito indicate, alla disciplina del Testo Unico per l'Immigrazione in tema di ingresso per ricerca scientifica ( art. 27-ter ) e dei lavoratori altamente qualificati ( art. 27-quater Carta Blu UE).
INGRESSO E SOGGIORNO PER RICERCA SCIENTIFICA
La legge in argomento ha previsto delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell'ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri familiari.
In particolare, viene introdotto nel testo dell' art. 27- ter, al comma 3- bis , il quale dispone che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall'istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell'Unione europea, di un'organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
E' stato, pertanto, modificato, in conformità alla predetta disposizione, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca e del Ministero dell'interno.
La legge ha, poi, previsto che, ai fini del ricongiungimento del familiare del ricercatore ( art. 27-ter, comma 8 ) non occorre la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. In merito, si evidenzia che i modelli di domanda (S - T) inerenti le istanze di ricongiungimento e dei familiari a seguito sono stati opportunamente adeguati.
Infine, è stato disposto, in aggiunta al prime periodo dell' art. 9, comma 2-bis del Testo Unico che il ricercatore, il quale faccia richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non sia tenuto a sostenere il test di lingua italiana.
INGRESSO E SOGGIORNO PER LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (CARTA BLU UE):
Con riguardo all'ingresso dei lavoratori altamente qualificati, la normativa in argomento ha eliminato dal comma 1, lett. a) e dal comma 5, lett. b) dell'art. 27-quater del testo Unico la parola "relativa", così da svincolare il possesso dei titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca, ma sarà, pertanto, sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del paese di residenza dello straniero.
La proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante dovrà comunque, riferirsi a figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP2011.
Si fa presente, inoltre, che la legge in oggetto é intervenuta su l'art. 22, comma 11- bis del Testo Unico , inerente il tema della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per attesa occupazione in particolare, sono state eliminate dal comma 11- bis le parole "di secondo livello" riferite al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo suddetto a prescindere dal livello di riferimento.
E si precisa che questa Direzione Centrale, d'intesa con il MIUR, aveva fornito un'interpretazione nel senso indicato dalla norma, con precedente circolare n. 7438 del 11.12.2013 . Tale ultima disposizione normativa, pertanto attribuisce valore di legge ad una prassi amministrativa già consolidata.
In ultimo si evidenzia che la legge in argomento a abolito il comma 4 dell'art. 39 del Testo Unico , che prevedeva l'emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero.
Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici a dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, alle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.