ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dell'Immigrazione - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
Si trasmette, per i profili di specifica competenza di codeste Questure, la circolare congiunta Prot. 35/0006100 diramata dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione e dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 5 novembre c.a., con la quale sono fornite indicazioni in merito alla corretta attuazione della previsione di cui al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 24 del novellatodecreto legislativo 286/98 , ove é esplicitamente menzionala l'ipotesi di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinate o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
Di seguilo, infatti, agli specifici quesiti determinati anche dalle pronunce degli aditi Tribunali Amministrativi Regionali ed alla luce della sopraggiunta giurisprudenza del Consiglio di Stato (1), il Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione ha ritenuto necessario il coinvolgirnento dell'Avvocatura dello Stato per un parere in merito.
Al riguardo il suddetto Organo ha chiarito che la previsione del secondo periodo del comma 4, dell'articolo 24 Testo Unico Immigrazione , relativo alla cenversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, corredata dalla precisazione "qualora se ne verifichino le condizioni", debba trovare attuazione alla luce del precedente articolo 5, comma 5 , in base al quale eccorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo quali, ad esempio, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, in grado di consentire la conversione del titolo autorizzatorio al soggiorno, pur in assenza del requisito del preventivo rientro in patria del lavoratore stagionale.
Tale conversione, tuttavia, potrà aver luogo, secondo il percorso procedurale già in uso per le conversioni in materia di lavoro subordinato, che prevede:
a) la preliminare positiva valutazione relativa alla conversione a cura dei competenti Sportelli Unici, previa verifica da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro:
1) della presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate;
2) e dell'effettiva assunzione in eccasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza dell'idonea comunicazione obbligatoria);
b) il successivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a cura di codeste Questure, qualora sia accertamento, in capo al lavoratore straniero, il possesso:
1) del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale di cui é richiesta la conversione, o della relativa ricevuta nel case in cui non fosse ancora stata rilasciata;
2) e dei requisiti soggettivi ai sensi del menzionato articolo 5, comma 5 del novellato decreto legislativo 286/98 , applicato in combinato disposto con il precedente articolo 4, comma 3 .
Si informa, infine, che il relativo permesso di soggiorno per lavoro subordinato sarà rilasciato secondo la procedura ordinaria, con validità conforme a quanto previsto dall' articolo 5, comma 3-bis, del Testo unico Immigrazione .
Si resta a disposiziene di codesti Uffici per le eventuali delucidazioni ritenute necessarie.
(1) Cfr. Consiglio di Stato - Sez. III, Sent. 20-03-2013, n. I610; T.A.R. Marche Ancona. sez. I, 20 aprile 2010 , n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 3040006; TAR Piemonte, ll, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sent, 06-06-2012, n. 5051.
Il Direttore Centrale: Pinto