In relazione all'entrata in vigore dell'Accordo di facilitazione in oggetto indicato, di cui alla circolare 400/C/21.281.3/Idiv. Prot. n. 1712 del 28 febbraio u.s. , si rende necessario richiamare l'attenzione di cedesti Uffici su quanto espressamente stabilito dall'ari. 6 del medesimo atto, ovvero riguardo ai diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia, che di fatto ammontano a 35 euro.
Per quanto attiene, inoltre, all'esenzione dall' obbligo del visto, per brevi soggiorni non superiori a 90 giorni nell'arco di un semestre, statuito in favore dei titolari di passaporto diplomatico georgiano, cedesti Uffici avranno cura di apportare le necessarie modifiche all'allegato 8 del Manuale pratico per le Guardie di Frontiera.
Nel segnalare la necessità di prevedere una capillare informazione del personale dipendente al riguardo, si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE CENTRALE: Ronconi