Le recenti disposizioni tese allo snellimento dell'attività amministrativa, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 ed al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 recante il "Regolamento di attuazione degli articoli 1 , 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", hanno introdotto innovazioni di portata generale incidenti anche sulle procedure di acquisto della cittadinanza italiana con riferimento alla documentazione da allegarsi a corredo delle relative istanze.
Pertanto, sentito anche l'Osservatorio per l'attuazione della legge n. 127/1997 si forniscono agli uffici riferimenti e indicazioni sulle modalità da seguire nell'applicazione delle predette disposizioni.
DESTINATARI
Come è noto, in precedenza era stato ritenuto che nell'ambito del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana non fossero pienamente applicabili agli stranieri i precetti già introdotti in materia di autocertificazione dalla legge n. 15/1968 , nella considerazione che, trattandosi di soggetti appartenenti ad ordinamenti di altri Stati, non fossero legittimati a produrre autocertificazioni in luogo dei documenti originali da esibire a corredo delle istanze di naturalizzazione.
Un'apertura a tale linea era venuta dal D.P.R. n. 130 del 25.1.1994 che aveva compreso tra coloro che possono rendere autodichiarazioni i cittadini stranieri della Comunità europea, così come specificamente indicato all' art. 6 , nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive rientrassero tra quelle di cui agli artt. 2 , 3 , 4 della legge n. 15/1968 .
La nuova legge n. 127 e più espressamente l' art. 5 del recente regolamento n. 403/98 ha ulteriormente chiarito che nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini degli Stati facenti parte dell'Unione Europea (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Per quanto concerne invece i cittadini extracomunitari residenti in Italia, purchè iscritti all'anagrafe della popolazione residente, lo stesso articolo prevede che possono utilizzare le dichiarazioni in argomento limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Si precisa inoltre che i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento italiani in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati e costituisce violazione dei doveri d'ufficio il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettarne l'esibizione ( combinato disposto dell' art. 3 c. 1, l. n. 127/97 e art. 7, cc. 4 e 5 del D.P.R. n. 403/98 ).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli stranieri residenti, anche non comunitari, possono rendere dichiarazioni sostitutive dei seguenti documenti purchè i dati siano comunque certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Pertanto possono essere autocertificati:
1) residenza,
2) stato civile,
3) stato di famiglia,
4) casellario giudiziale,
5) situazione reddituale o economica
La situazione penale nel Paese di origine potrà essere autocertificata solo da cittadini comunitari. Possono altresì rendere nel proprio interesse dichiarazioni riguardanti anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, per es. cittadinanza italiana del coniuge ( art. 2, D.P.R. n. 403/1998 ).
Per quanto concerne l'estratto dell'atto di nascita, da prodursi a corredo delle istanze di acquisto della cittadinanza italiana inoltrate ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91/1992 , occorre osservare che l' art. 9, comma 1 del D.P.R. 403/98 ribadisce la necessità della sua esibizione sia per i cittadini comunitari che per gli extracomunitari.
ATTI ACQUISITI D'UFFICIO
L'estratto dell'atto di matrimonio dovrà essere chiesto d'ufficio ai sensi dello stesso art. 9 del D.P.R. 403\98 da codeste Prefetture al Comune che conserva il relativo registro secondo le indicazioni fornite dall'interessato nella sua dichiarazione.
Ugualmente dovranno essere accertati d'ufficio i carichi pendenti.
Per quanto riguarda in particolare il permesso di soggiorno, le Questure dovranno attestarne il possesso e la validità temporale nel prescritto rapporto informativo che già viene trasmesso a codeste Prefetture sia per le concessioni ex art.5 che per quelle ex art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 .
Inoltre, nel medesimo rapporto, per quanto concerne le istanze attivate ex citato art. 9 , relativamente al soggiorno dell'interessato, dovrà essere indicata la data del suo ingresso nel territorio nazionale e del primo rilascio del relativo permesso nonché dei successivi rinnovi.
Con l'occasione si tiene a rammentare che tenuto anche conto del regime introdotto dalla legge n. 675/96 sulla tutela della privacy, le osservazioni da formulare in ordine allo straniero o apolide aspirante alla cittadinanza italiana, per quanto concerne le istanze ex art. 5 , dovranno riferirsi esclusivamente all'esistenza delle cause ostative indicate dall' art. 6, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 91/92 indicando in tal caso l'Autorità giudiziaria ove risultino pendenti procedimenti penali a carico dell'interessato.
Per quanto concerne invece il rapporto informativo redatto in merito alle istanze ex art. 9 si richiama l'attenzione sulla necessità che vengano sempre forniti gli elementi evidenziati nella circolare K60.1/86 del 7 novembre 1996 (es. livello di integrazione, conoscenza della lingua ed ogni utile elemento per valutare l'attuale situazione reddituale ed economica) oltre all'eventuale esistenza di cause preclusive concernenti la posizione giudiziaria dell'interessato.
Si ribadisce che tali notizie potranno essere dedotte anche da colloqui ai quali può essere invitato liberamente solo il richiedente la cittadinanza italiana ai sensi del predetto articolo 9 al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al nostro status civitatis.
MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE
Si richiama l'attenzione circa le modalità di sottoscrizione dell'istanza, previste dall' art. 2, commi 10 e 11 , della legge 16.6.1998, n. 191 .
Questa, anche se contenente dichiarazioni sostitutive di cui all' art. 1 del D.P.R. n. 403/98 , non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata, trasmessa per posta o via fax unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento italiano di identità del sottoscrittore o rilasciato da uno dei Paesi comunitari. La fotocopia del documento è inserita nel fascicolo.
Nei casi in cui l'istanza contenga dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 2 del citato D.P.R. n. 403/98 (es. cittadinanza italiana del coniuge) la sottoscrizione, secondo quanto disposto dal successivo art. 3, non è soggetta ad autenticazione purchè apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
VERIFICHE
Nei casi in cui vengano prodotte dichiarazioni sostitutive di certificazione, le Amministrazioni procedenti sono tenute, ai sensi dell' art. 11 del predetto Regolamento , a verificare anche a campione la rispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con i dati in possesso degli uffici competenti al rilascio della relativa certificazione.
Codeste Prefetture procederanno pertanto alla individuazione dei criteri per la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive attraverso controlli a campione e nei casi in cui vi sia un ragionevole dubbio circa il contenuto della dichiarazione così come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare 5 febbraio 1999, n.1.1.26/10888/9.84.
La predetta circolare prevede, inoltre, che le Prefetture svolgano un ruolo di sensibilizzazione e promozione dell'applicazione del regolamento avvalendosi dei Comitati provinciali della Pubblica Amministrazione.
Tale organo potrà quindi essere sentito sia per concordare i criteri per le verifiche che per stabilire le modalità di trasmissione per via informatica o telematica tra le diverse Amministrazioni dei dati richiesti.
In tal caso si è in presenza di uno scambio di atti tra uffici e di conseguenza, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 603 del 16 novembre 1993, i documenti saranno tutti esenti dall'imposta di bollo, trovando applicazione l'art. 16 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 642 , come specificato nella circolare ministeriale MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2.
Ove tali verifiche non potessero essere concluse entro il breve termine (30 giorni) previsto dall' art. 2 del D.P.R. 18.4.1994, n. 362 , concernente "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana", per l'inoltro delle istanze corredate della relativa documentazione a questo Ufficio, codeste Prefetture provvederanno comunque a trasmettere l'istanza con l'allegata documentazione entro il predetto termine nelle more del completamento dell'acquisizione dei dati richiesti d'ufficio nonché delle opportune verifiche. Sarà comunque necessario segnalare tempestivamente a quest'Ufficio l'eventuale mancata rispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con i dati in possesso degli uffici competenti.
Anche a tale riguardo sembra opportuno ricordare che diviene ormai indifferibile pervenire alla rapida informatizzazione delle procedure concernenti i procedimenti di cittadinanza.
Si richiama l'attenzione degli Uffici sulle previsioni del citato regolamento n. 403/98 (art.7 c. 5) relative alla violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive.
Nello stesso tempo si ritiene opportuno che gli operatori del settore informino gli interessati sulla responsabilità del dichiarante in caso di dichiarazioni false. Va evidenziato infatti che, ove la dichiarazione effettuata risulti falsa, il comma 3 dell'art. 11 del D.P.R. 403/98 prevede la decadenza dai benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le sanzioni penali previste dall' art. 26 della legge n. 15/1968 a carico dell'interessato.
L'introduzione della normativa sulla semplificazione comporta comunque una diversa impostazione dei rapporti con gli utenti. Sarebbe quindi auspicabile poter stabilire un contatto non solo formale, instaurando un dialogo continuo in cui l'informativa, anche mediante cartellonistica e speciale modellistica, diventi uno degli elementi cardine del procedimento pur con le necessarie limitazioni determinate dalla esigenza, altrettanto prioritaria, di assicurare la speditezza dello stesso procedimento.
Si precisa comunque che l'interessato, per abbreviare l'iter del procedimento, può sempre esibire o inviare per via telematica copia, ancorchè non autenticata, dei certificati in suo possesso - sia oggetto di autocertificazione che richiesti d'ufficio - ma non ha un onere in tal senso, perché l'amministrazione è tenuta a procedere autonomamente.
Nel far presente che il citato regolamento n. 403/98 entrerà in vigore il 23 febbraio prossimo, si trasmettono, oltre agli schemi di domanda con la relativa documentazione modificata secondo le recenti normative sulla semplificazione, anche i nuovi moduli di istanza contenenti le formule per le dichiarazioni sostitutive che potranno essere rese in luogo dei documenti richiesti secondo il disposto di cui all' art. 6 del D.P.R. n. 403/1998 .
IL DIRETTORE GENERALE: Catalani