AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
E, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dell'Immigrazione - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO - ROMA
AL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE - NAPOLI
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 45, del 24 febbraio scorso, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto, in vigore dall'11 marzo 2014, che:
- con l' articolo 1, lettera a) ha previsto le seguenti modifiche/integrazioni all' articolo 9 del novellato decreto legislativo 286/98 :
- l'inserimento, dopo il comma 1 , del:
comma 1-bis , che prevede il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche in favore dello straniero titolare di protezione internazionale al quale, pertanto è stato riconosciuto lo status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria; il medesimo comma precisa inoltre che in tali casi il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo concesso reca, nella rubrica "annotazioni" la dicitura "protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il..." e riporta, di seguito, la data in cui la protezione é stata riconosciuta. A tal fine si rappresenta che dovrà essere presa in considerazione la data di notifica del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, e reso disponibile sul sistema vestanet, per le istanze presentate dopo il 2 luglio 2012.
Si evidenzia che nelle ipotesi in analisi dovranno essere utilizzati i nuovi codici:
- CASIL = ASILO - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo articolo 9, comma 1-bis TUI ;
- CPSUS = PROTEZIONE SUSSIDIARIA - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo articolo 9, comma 1-bis TUI all'uopo istituiti, con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei titoli di soggiorno concessi e riconducibili alla casistica introdotta dalla norma in esame.
- comma 1-ter , ove é precisato che:
a) allo straniero titolare dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria e
b) agli eventuali familiari
per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non é richiesta la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza così come previsto dall' articolo 16, comma 2, lettera c) , del Regolamento di attuazione, di cui al novellato DPR 394/99 . Il legislatore ha, peraltro, precisato che nei casi di vulnerabilità di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 , la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15 % del relativo importo, per la determinazione del quale é necessario fare riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale, secondo i criteri generali fissati dall' articolo 29, comma 2, lettera b), del Testo Unico .
Con riguardo ai familiari destinatari delle disposizioni in parola, si rende necessario richiamare le disposizioni di carattere generale vigenti in materia di concessione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l' articolo 29, comma 1 del Testo unico che individua l'ambito applicativo, nonché l' articolo 22 del decreto legislativo 251/2007 in materia di tutela dell'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
- l'inserimento, dopo il comma 2-bis , del comma 2-ter ove è specificamente prevista l'esclusione dal test di lingua italiana nel caso in cui la richiesta sia avanzata dallo straniero titolare dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria; in merito al dispositivo in esame, si rende necessario chiarire che l'esclusione dal test di lingua italiana non può trovare applicazione anche per la categoria dei familiari, in guanto essi non sono stati espressamente esonerati dal legislatore;
- la modifica della lettera c), del comma 3 , mediante la sostituzione delle parole "soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato" con le parole "hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 " per chiarire il riferimento anche al caso della protezione sussidiaria;
- l'inserimento, dopo il comma 4 , del comma 4-bis , in cui, e salvo i casi di cui ai commi 3 e 7 del medesimo articolo 9 , sono disciplinate le ipotesi di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso sopraggiunga la revoca (1) o la cessazione (2) dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria. Il legislatore ha peraltro precisato che nei casi di cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, allo straniero é rilasciato:
- o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, privo dell'annotazione indicata al comma 1-bis, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dalla norma di carattere generale;
- ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso TUI;
- l'inserimento, dopo il comma 5 , del comma 5-bis , ove é chiarito che, nelle ipotesi di cui al comma 1-bis , il calcolo del pregresso periodo di soggiorno quinquennale necessario per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria é stato riconosciuto;
- l'inserimento, dopo il comma 10 , del comma 10-bis in cui il legislatore ha voluto chiarire che l'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, é disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ;
- l'inserimento, dopo il comma 13 , del comma 13-bis ove é autorizzata la riammissione sul territorio nazionale:
a) dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale e
b) degli eventuali familiari allontanati da altro Stato membro dell'Unione europea, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale é riportato che la protezione internazionale é stata riconosciuta dall'Italia.
Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, il punto di contatto nazionale, individuato in questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri - mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica dipps.dircentimm.rientro@interno.it, provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia, dandone comunicazione alla Questura che ha curato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- con l' articolo 1, lettera b) , ha previsto le seguenti modifiche/integrazioni all' articolo 9-bis del novellato decreto legislativo 286/98 :
l'inserimento, al comma 7 , della previsione ove é disposto che l'allontanamento
a) dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo é rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale
b) e dei suoi familiari é effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione.
In tali ipotesi, codeste Questure dovranno far pervenire l'eventuale richiesta di allontanamento al punto di contatto nazionale, individuato in questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri - sopra indicate, che provvede a richiedere informazioni allo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale se lo straniero ne sia ancora beneficiario, informandone sugli esiti la Questura richiedente.
Il legislatore in tale comma ha voluto anche chiarire che nel caso ricorrano i presupposti di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, fermo restando il rispetto del principio di cui all' articolo 19, comma 1 , e solo dopo aver sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, per il tramite, del predetto punto di contatto nazionale;
- l'inserimento, al comma 8 , della previsione in cui é chiarito che nel caso il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporti, nella rubrica "annotazioni", la titolarità di protezione internazionale il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da codeste Questure, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo articolo 9 , dovrà riportare la medesima annotazione precedentemente inserita.
Appare opportuno chiarire che anche nelle ipotesi in analisi, la preliminare attivita di verifica da esperire presso lo Stato membro che aveva curato il rilascio del precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sarà esperita, su richiesta della Questura procedente, dal medesimo punto di contatto nazionale, individuato in questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri.
Al titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro in corso di validità, riportante la specifica annotazione, che non ha ancora maturato i requisiti previsti dall' articolo 9 ed intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno alle condizioni previste dall' articolo 9-bis del Testo unico . In tale ultimo caso si pone in rilievo la necessità di darne tempestiva comunicazione al punto di contatto nazionale precedentemente indicato per la successiva informazione dello Stato membro che ha curato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo con l'annotazione del riconoscimento della protezione internazionale.
Relativamente a tali ipotesi, si sottolinea peraltro la necessità di riportare nelle note di STRANIERI WEB la titolarità della riconosciuta protezione internazionale da parte dell'altro Stato membro.
Nella ipotesi in cui, invece, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, é trasferita all'Italia, la rubrica "annotazioni" del titolo di soggiorno sarà aggiornata, entro i successivi tre mesi;
- l'inserimento, dopo il comma 8 , dei commi 8-bis e 8-ter ove è rispettivamente precisato che:
lo scambio informativo tra il punto di contatto nazionale e gli altri Stati membri dell'Unione europea deve essere svolto entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
si provvede a richiedere, allo Stalo membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilità della protezione internazionale.
Relativamente alle procedure informatiche di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, si comunica che sono state introdotte specifiche modifiche tecniche al sistema stranieri-web, per consentire la trattazione delle relative istanze che, come previsto, dovranno essere presentate, a cura degli interessati, presso gli uffici postali abilitati, secondo le ordinarie procedure in uso. Al riguardo é stato peraltro predisposto uno specifico manuale operativo, disponibile nelle news di stranieri Web.
Con riguardo, infine, all'obbligo del versamento del contributo per il quale rimangono vigenti le disposizioni dell' art. 5, comma 2-ter, del Testo unico , che espressamente individua le categorie di stranieri esentati da tale onere, si informa che è stato opportunamente coinvolto il Ministero dell'Economia, di cui si fa riserva di trasmettere le indicazioni operative rese.
I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera.
Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
(1) Cfr. con articoli 13 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 .
(2) Cfr. con articoli 9 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 .
Il Direttore Centrale: Pinto