Al Dipartimento del Tesoro - Sede
e p.c. Al Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia di Frontiera - Roma
Con la nota indicata in epigrafe codesto Dipartimento ha rappresentato talune problematiche concernenti la corretta interpretazione della disciplina relativa al contributo dovuto per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno di cui all' art. 1, comma 22, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e, in particolare, al Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2011 con il quale è stato determinato l'importo del predetto contibuto da porre a carico del richiedente.
Nello specifico - anche a seguito delle problematiche segnalate dal Ministero dell'interno - sono state rappresentate le seguenti fattispecie critiche:
a) emissione del duplicato del permesso di soggiorno. In questo caso - ferma restando la debolezza del costo del documento in formato elettronico di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2006 , pari a euro 27,50 - è stato richiesto se ed in quale misura lo straniero debba corrispondere il contributo per il rinnovo ed il rilascio dl permesso di soggiorno previsto dall' art. 1 del citato decreto 6 ottobre 2011 ;
b) richiesta di permesso di soggiorno presentata dai familiari maggiorenni degli asilanti. Al riguardo - stante l'esenzione dal pagamento del contributo prevista da questi ultimi - è stato richiesto se la predetta agevolazione possa essere applicata anche ai familiari;
c) rifiuto al rilascio el permesso di soggiorno. In questo caso si vuole sapere se lo straniero richiedente abbia titolo al rimborso del contributo pagato.
Infine, nella nota in riscontro è stata pure riferita la proposta del Ministero dell'Interno volta ad individuare una sede istituzionale di tutte le Amministrazioni interessate ove poter affrontare ulteriori problematiche che dovessero presentarsi con riferimento al medesimo tema.
In ordine ai quesiti posti, si rivolgono le seguenti considerazioni:
a) per quanto attiene all'emissione del duplicato del permesso di soggiorno occorre preliminarmente osservare come la normativa attualmente in vigore non preveda espressamente l'emissione di un tale documento "duplicato". nel presupposto, quindi, che nel caso prospettato si tratti sostanzialmente di una nuova emissione del documento - peraltro contraddistinto da un diverso numero identificativo, essendo tale tipologia "a rigoroso rendiconto" - non si rinvengono elementi giuridici idonei a prospettare un'esclusione di quanto dovuto in sede di prima emissione del documento stesso.
Tuttavia, stante la lettera della disposizione di cui all' art. 1 del decreto 6 ottobre 2011 - in base alla quale l'importo del contributo effettivamente dovuto (di 80, 100 o 200 euro) è determinato in base alla durata del permesso di soggiorno - si ritiene corretto che lo straniero richiedente corrisponda il contributo individuato sulla scorta del periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno rilasciato;
b) l' art. 5 comma 2-ter del decreto legislativo n. 286/1998 , prevede che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento del contributo e che tale contributo non è dovuto in caso di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari. Il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 , per fissare gli importi del contributo, elenca, all' art. 3 , i casi in cui comunque non trova applicazione l'obbligo di pagamento del contributo in parola. Al riguardo - costituendo i casi di esenzione eccezioni alla regola generale della debenza del contributo, è da considerare tassativa l'elencazione delle fattispecie escluse e non suscettibile di interpretazioni di tipo estensivo - si ritiene che in assenza di una previsione legislativa in tal senso, per i familiari maggiorenni degli asilanti (laddove, ovviamente, non riconosciuti essi stessi asilanti) non vi siano presupposti giuridici per riconoscere l'esenzione del contributo;
c) in ordine alla possibilità che possano essere accolte eventuali richieste di rimborso del contributo in caso di rifiuto del permesso di soggiorno, si osserva, a carattere generale, come il contributo stesso, essendo dovuto in relazione all'espletamento di un servizio reso dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero, trova fondamento nello svolgimento dell'attività posta in essere dagli uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri per garantire il corretto svolgimento della fase istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti per l'ottenimento del documento in discorso. Peraltro, come indicato nell' art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286/1998 , il contributo è dovuto per la "richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno".
Ciò posto, si ritiene che, laddove la cennata attività istruttoria determini il diniego alla concessione del permesso di soggiorno, il contributo di cui trattasi non possa essere rimborsato, in quanto egualmente dovuto anche per l'attività istruttoria svolta.
Diversamente, per quanto attiene al costo posto a carico del richiedente per effetto della previsione di cui all' art. 7 - vicies quater, comma 1 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - ed individuato in euro 27,50 ad opera del decreto ministeriale 4 aprile 2006 - non può sottacersi come tale costo, essendo direttamente parametrato all'onere sostenuto dall'Amministrazione per la produzione documentale e, quindi, connesso all'effettivo rilascio del documento (il permesso di soggiorno elettronico, nel caso di specie), sia da ritenersi responsabile, dietro apposita istanza, all'interessato.
Da ultimo, per quanto attiene alla proposta del Ministero dell'interno volta ad individuare una sede istituzionale tra tutte le Amministrazioni interessate ove poter affrontare ulteriori problematiche che dovessero presentarsi con riferimento al medesimo argomento, si manifesta fin d'ora la disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni tecniche finalizzate all'approfondimento e alla valutazione congiunta di siffatte eventuali problematiche.
Il Ragioniere Generale dello Stato: Canzio