Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento -Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano - Bolzano
Al Sig. Presidente della regione Valle d'Aosta - Aosta
E p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGIEPM - Ufficio V - Centro Visti - Sede
Sono pervenuti, da parte degli Sportelli Unici, numerosi quesiti riguardanti domande di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri - coniugagti con cittadini italiani - sprovvisti di redditi propri e quindi completamente a carico dei coniugi italiani.
Al riguardo si precisa che tali fattispecie non sono regolate dall' art. 29 del D.Lvo n. 286 del 25.07.1998 , bensì dal DPR n. 54 del 18 gennaio 2002 , art. 3, comma 3 , che stabilisce che "hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea...il soggiorno è altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonchè in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del coniuge".
Pertanto i cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani, che intendono ricongiungere familiari a carico, non devono presentare istanza di ricongiungimento presso gli Sportelli Unici, ma devono richiedere specifico visto d'ingresso presso le Rappresentanza Consolari Italiane competenti.
Il Direttore Centrale Marchione