Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 22 maggio 2000, n. 300/C
  Oggetto: Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Art. 18 del D.L.vo 286/98  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2000-05-22;300-c

Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi

e, p.c.: Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Ai Sigg. Dirigenti delle zone di Polizia di frontiera - Loro Sedi


 

Di seguito alla circolare n. 300.C/2000/276/P/12.214/18 del 17 aprile scorso  , permanendo l'esigenza di conferire univoca applicazione all' art.18 del Testo Unico  , così come attuato dall' art.27, del D.P.R. 394/99  , si reputa necessario fornire ulteriori chiarimenti al fine di uniformare, allo stesso tempo snellendole, le procedure di rilascio del permesso di soggiorno in oggetto. Per ciò che concerne la fase dell'iniziativa, risulta agevolmente dal richiamato disposto normativo che, ricorrendo le circostanze di cui all' art.18 del Testo Unico  , il permesso di soggiorno in questione è rilasciato dal Questore, oltre che su proposta dei servizi sociali degli enti locali o del procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza e di grave sfruttamento nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni, anche di propria iniziativa. Nel caso in cui la proposta non provenga dall'autorità giudiziaria e non sia necessario acquisire il parere della stessa in quanto non ricorrono le circostanze di cui all' art. 27, comma 1, lett. b)  le SS.LL. dovranno procedere autonomamente alla valutazione della situazione di pericolo rilasciando tempestivamente, in presenza dei presupposti di legge, il permesso di soggiorno di cui all' art. 27, comma 2  , del Regolamento di attuazione.

In ordine ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, si ritiene che non spetti all'autorità di P.S. verificarne l'idoneità, considerato che gli stessi sono stati preventivamente valutati dalla Commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 25, comma 2  , del Regolamento di attuazione.

Inoltre, qualora risulti che il programma abbia già ottenuto il finanziamento dello Stato nella misura indicata dal comma 1 del predetto articolo 25,  appare inutile richiedere alla sopraindicata Commissione la dichiarazione di conformità alle prescrizioni date dalla stessa, in quanto essa è da ritenere implicitamente verificata, in virtù del già avvenuto finanziamento. Analogamente, si ritiene che possa essere omessa la richiesta di verifica di conformità nel caso di programma individuale che, sia pure finalizzato all'assistenza e all'integrazione di un singolo straniero, riproduca le linee di un programma generale, già precedentemente approvato. Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di rendere più rapide le procedure volte al rilascio del permesso di soggiorno "de quo", onde consentire, attraverso siffatto strumento, l'attuazione della tutela prefigurata dall' art.18 del Testo Unico  per le vittime di azioni di violenza o di grave sfruttamento, tutela che, in caso di ritardo, potrebbe essere fortemente compromessa. Tanto premesso, al fine di compiere un monitoraggio mirato della fase di prima applicazione della norma in oggetto indicata, è stata elaborata un'apposita scheda (All. 1), nella quale dovranno essere riportati i dati numerici relativi a:

a) permessi di soggiorno rilasciati, ai sensi dell' art.18 del TU. immigrazione  , con la motivazione di cui all' art.27 comma 2, D.P.R.394/99  ;

b) stranieri, ai quali è stato rilasciato il permesso di soggiorno in questione, presenti presso enti o associazioni;

c) denunce sporte in relazione alle situazioni di violenza o di grave sfruttamento accertate;

d) destinatari dei provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità giudiziaria specificando nell'ambito del numero totale la nazionalità. Nella colonna

e) dovrà, invece, essere sommariamente descritta la situazione di pericolo, tra quelle indicate nel comma 1 dell'art.18  , che ha originato il rilascio del permesso di soggiorno.

Tale sommaria indicazione dovrà essere rapportata, numericamente, ai permessi di soggiorno rilasciati. La prima rilevazione, dovrà riguardare i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell' art.18 del Testo Unico  fino alla data del 30 aprile ed essere trasmessa entro e non oltre il 25 maggio prossimo. Successivamente, si procederà con cadenza mensile all'aggiornamento dei dati richiesti, trasmettendo la relativa rilevazione entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Si rammenta che i numeri di fax cui inviare le predette comunicazioni sono: 06/46539633 oppure 06/46539993.

 

Il Capo della Polizia