Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 22 luglio 2004, n. 400/A
  OGGETTO: Effetti delle sentenze n. 222 e 223 dell'8 luglio 2004. Direttive.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2004-07-22;400-a

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

E, P.C. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA


 

Con la sentenza n. 222 dell'8 luglio scorso, depositata il 15 luglio successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come successivamente modificato e integrato, "nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa".

La sentenza, che fa seguito a quella n. 105 del 10 aprile 2001, con la quale già si anticipava la valutazione che "il decreto di espulsione con accompagnamento...non può restare estraneo al controllo dell'autorità giudiziaria...(in quanto)...l'accompagnamento inerisce alla materia regolata dall' art. 13 della Costituzione  ...", non incide sulle disposizioni sostanziali che dispongano l'accompagnamento stesso, così come la precedente sentenza n. 105 non ha inciso su quelle che, nell'impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione, hanno previsto il trattenimento dell'espellendo in un apposito centro.

Per effetto della sentenza n. 222, mancando una norma espressa sul procedimento di verifica giudiziaria, in contradittorio, della legittimità del decreto di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, risulta, in definitiva, impossibile procedere all'espulsione stessa.

Ciò posto, in attesa dell'imminente adozione di un intervento normativo che provveda a superare la rilevata impossibilità si ritiene di poter far ricorso, in via interpretativa ed al fine di non determinare una lacuna nella disciplina delle espulsioni, alle disposizioni di cui all' art. 14 del Testo unico n. 286 del 1998  , in coerenza con il disegno sistematico unitario che sorregge il Capo III dello stesso Testo unico.

La "ratio" di quell'articolo è infatti, come si evince chiaramente dal dettato normativo e dai lavori parlamentari, compresa la relazione che accompagnava il disegno di legge di riforma n. 3240 della passata legislatura, è quella di garantire l'effettività, sia pure differita, della misura "quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento".

Né può essere di ostacolo il fatto che la circostanza venutasi a creare per effetto della sentenza n. 222 indicata in premessa non sia stata espressamente prevista dal legislatore del 1998 (proposizione evidentemente impossibile), in quanto soccorrono gli ordinari strumenti interpretativi di cui all'art. 12 delle "preleggi" (dal criterio teleologico a quello sistematico), sicché anche l'esigenza rappresentata dal giudice delle leggi (la convalida del decreto di espulsione mediante accompagnamento) si risolve, in definitiva, nella necessità di acquisire un "documento" indispensabile per l'esecuzione dell'espulsione.

Peraltro, i principi affermati dalle due sentenze n. 222/2004 e n. 105/2001, concorrono nel precisare che il giudice della convalida del trattenimento è anche giudice della verifica, in contraddittorio, della legittimità del decreto di espulsione mediante accompagnamento.

Giova peraltro precisare, sulla scorta del consolidato insegnamento della Corte Suprema di Cassazione, che nei procedimenti camerali, qual è quello previsto dagli artt. 737 e segg. del codice di procedura civile  , i diritti di difesa e quello del contraddittorio sono assicurati con modalità caratterizzate da "particolare celerità e semplicità di forme", anche mediante "scritti e documenti prodotti dalle parti", mentre "non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria" (Cass. Sez. I, sent. n. 986 del 1996 e n. 14157 del 2001).

Anche la Corte Costituzionale non ha mancato di rilevare, nelle sentenze n. 144 del 1997 e n. 136 del 1998, "come il diritto di difesa ammetta una molteplicità di discipline", anche mediante "l'adozione di forme semplificate attraverso le quali possa esplicarsi il contraddittorio".

Peraltro, poiché in alcune circostanze il trasferimento dell'espellendo in un centro di permanenza temporanea può richiedere un lasso temporale apprezzabile (per la ricerca del posto, per l'organizzazione e l'esecuzione del trasporto, ecc.), ogni iniziativa va comunque assunta perché, in tali casi, nelle more del trasferimento al centro, della convalida possa essere investito lo stesso giudice indicato nell' art. 13, comma 5-bis, del Testo Unico  , fatti salvi i limiti temporali previsti dallo stesso comma 5-bis, ferma restando l'assoluta autonomia dell'autorità giudiziaria nelle determinazioni di competenza.

Con la sentenza n. 223 dell'8 luglio scorso, depositata il 15 luglio, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come successivamente modificato e integrato, "nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto".

Stante il principio secondo cui in materia di contravvenzioni l'arresto in flagranza deve essere espressamente previsto, si ritiene che, in mancanza di un intervento legislativo correttivo, non sia consentito neppure l'arresto facoltativo, fermo restando l'obbligo di segnalazione del reato alla competente autorità giudiziaria.

Poiché, tuttavia, l'intervento del giudice delle leggi non ha intaccato né il comma 5-ter  che dispone l'obbligo dell'espulsione con accompagnamento, né quella parte del comma 5-quinquies  che prevede la facoltà del trattenimento in un centro di permanenza temporanea, si ritiene che possano applicarsi, anche in questa circostanza, le procedure di convalida di cui si è detto.

 

Il Ministro