MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO
CIRCOLARE 8 maggio 2009, n. 2211
Protocollo d'intesa Ministero dell'Interno e Società Aramco Overseas Company B.V. riguardante i procedimenti di nulla osta al lavoro di cui all'
art. 27 del Testo Unico
di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2009-05-08;2211
Si comunica che il 3 marzo 2009 è stato sottoscritto l'allegato protocollo d'intesa con la Società Aramco Overseas Company B.V. riguardante la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza in ordine alle istanze di nulla osta al lavoro di cui all'
art. 27 del T.U. sull'Immigrazione
di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Nel richiamare, al riguardo, le indicazioni già fornite con apposite circolari, si ringrazia per l'attenzione.
Roma, 8 maggio 2009
Il Direttore Centrale Ciclosi
ALLEGATI:
-
Allegato 1
-
Ministero dell'Interno
PROTOCOLLO DI INTESA
3 marzo 2009
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
TRA
- IL MINISTERO DELL'INTERNO
con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma, rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
E
- La Società Aramco Overseas Company B.V.
con sede legale in Via Marconi 8 - Dalmine (BG) rappresentata dal Sig. Kamal Khodor Alcheikh
VISTI
- il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
- il
D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242
recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";
- il
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
- la
Circolare prot. n. 2198 in data 13 maggio 2008
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G.,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che la Società Aramco Overseas Company B.V., ha chiesto di sottoscrivere un protocollo d'intesa inerente la collaborazione per la presentazione delle istanze di nulla osta al lavoro di cui all'
art. 27 del T.U.
sull'immigrazione;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex
articolo 27 del T.U.
sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonchè ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente documento ha offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a collaborare con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle procedure di nulla osta al lavoro di cui all'
art. 27 del TU
dell'immigrazione.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto del protocollo)
1.
Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al lavoro di cui all'
art. 27 del TU
sull'immigrazione di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2.
In particolare, le Parti si impegnano:
a) a collaborare ai fini della compilazione e presentazione dei moduli informatici inerenti le predette istanze;
b) ad attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente protocollo sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art. 2
(Piani di attività)
1.
Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente protocollo collaborerà con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui il medesimo Aramco Overseas Company B.V. abbia ricevuto ed accettato apposita delega.
2.
Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte di Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico nonchè di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato l'apposita delega.
3.
L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte di Aramco Overseas Company B.V firmataria del presente atto, sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte del soggetto richiedente, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4.
Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione
si impegna a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente
, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5.
Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assume ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno alla medesima conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art. 3
(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1.
L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte da Aramco Overseas Company B.V. firmataria del presente atto.
2.
L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
Art.4
(Durata)
1.
Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata fino al 31 dicembre 2008 e potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 5
(Integrazioni e Modifiche)
1.
Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 6
(Tutela dei Dati Personali)
1.
Aramco Overseas Company B.V. firmataria che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettuerà un trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, è obbligata ad osservare gli
articoli
29
e
30
del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2.
Aramco Overseas Company B.V. firmataria che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettuerà un trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
, si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto
decreto n. 196/2003
.
Art. 7
(Comunicazioni)
1.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma. Aramco Overseas Company B.V. - c/o Schutterrsveld 14 - 2316 ZB Leiden - Paesi Bassi