AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
e p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Via Ulpiano, 11 - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - SEDE
A seguito dell' Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28 dicembre 2012 , che ha regolato la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte delle Amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale, emerge la necessità di definire le procedure riguardanti i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
Al riguardo va evidenziato che la competenza della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguarda esclusivamente i minori stranieri non accompagnati, così come definiti dall' art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999 , il quale prevede che per minore straniero non accompagnato s'intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".
Per quanto concerne la procedura ordinaria relativa ai sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati, così come già espresso attraverso una nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 14 gennaio 2013 (Chiusura dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord africa ENA), è necessario precisare che, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro.
Il collocamento del minore in una struttura di accoglienza autorizzata/accreditata comporta la sua presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune nel cui territorio la struttura è presente e la richiesta di apertura della tutela nei suoi confronti.
A tal riguardo, si richiamano tutti i soggetti indicati nell' art. 5 del citato D.P.C.M. n. 535/1999 a dare immediata notizia alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione dell'ingresso e della presenza sul territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Tali segnalazioni risultano fondamentali per consentire alla predetta Direzione generale di adempiere ai compiti ad essa attribuiti dal predetto D.P.C.M., in particolare con riferimento al censimento della presenza dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
La Direzione generale assicura la pubblicazione dei dati aggregati relativi ai minori stranieri non accompagnati sul sito Internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un aggiornamento a cadenza almeno trimestrale. I dati vengono pubblicati secondo le variabili relative alla cittadinanza, all'età, al genere e alla distribuzione dei minori per Regione di accoglienza.
E' opportuno precisare che, ai sensi dell' art. 2 del D.P.C.M. n. 535/1999 , la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione non è competente per il collocamento dei minori, né per la copertura dei relativi oneri di accoglienza.
Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, l' art. 23, comma 11, del D.L. n. 95/2012 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012 , ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
Per l'anno 2012, la disposizione legislativa ha fissato la dotazione del Fondo a complessivi € 5.000.000,00. In attuazione della citata disposizione legislativa, con il D.M. del 31.10.2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2012, sono state stabilite le modalità di utilizzo del Fondo in parola, incentrate su un sistema di riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni che hanno sostenuto costi per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati entrati nel territorio nazionale e segnalati nei primi nove mesi del 2012, con esclusione dei minori per i quali gli oneri dell'accoglienza sono imputabili all'Emergenza Nord Africa.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto parte attiva nel richiedere, anche per l'anno 2013, copertura finanziaria per il suddetto Fondo, prevedendo altresì, d'intesa con le Regioni, di destinare una quota derivante dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali alle finalità dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
In merito all'Emergenza Nord Africa, rimangono in capo al Soggetto attuatore per i minori stranieri non accompagnati le competenze relative al pagamento degli oneri dell'accoglienza per il 2012, da espletarsi entro il 30 giugno 2013.
Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con nota del 18 febbraio 2013 prot. 1424 , nel richiamare le previsioni contenute nella "Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo" adottata in data 7 dicembre 2006 dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della giustizia, ha destinato la somma di € 5.000.000,00 per i rimborsi che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti delle spese sostenute per l'accoglienza del minore straniero non accompagnato richiedente asilo solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR. Il predetto rimborso è finalizzato a coprire le richieste relative al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.
La disponibilità di soli € 5.000.000,00 impone alla data del 30 giugno 2013 una prima verifica delle richieste per l'ammissione al rimborso che, sulla base del numero dei minori richiedenti asilo in accoglienza, potrà essere soddisfatta totalmente o in percentuale.
Per il secondo semestre sarà seguito il medesimo criterio atteso che, come già anticipato con la citata nota del 18 marzo 2013, sono state richieste risorse aggiuntive per tali finalità.
Si precisa altresì che in ragione dei diversi costi dell'accoglienza, che variano a seconda della Regione e della tipologia del servizio offerto, e tenuto conto della disponibilità finanziaria, il limite massimo del costo dell'accoglienza pro die/pro capite rimborsabile è fissato in € 70,00,IVA inclusa, in analogia ai costi unitari omnicomprensivi dei progetti SPRAR.
Le richieste dovranno essere indirizzate da codeste Prefetture alla Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione.
Si chiede alle SS.LL. di voler portare a conoscenza degli enti locali i contenuti della presente circolare.
Il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione: Angela Pria
Il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione: Natale Forlani