Il Decreto interministeriale del 12 luglio 2000 per la "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento" limita l'esenzione dal visto per corti soggiorni (fino a 90 giorni) alle sole motivazioni "turismo, affari, gara sportiva, invito e missione".
Il Regolamento comunitario 539/01 e successive modifiche, che stabilisce la lista dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto di ingresso per corti soggiorni, non prevede limitazioni a tale esenzione in base alla motivazione del soggiorno, con l'unica eccezione delle attivita' lavorative retribuite.
Alla luce di quanto precede, nell'ambito dei lavori per la redazione del nuovo Decreto visti, in sostituzione di quello del 2000, è stata convenuta un'estensione, che include anche gli ingressi per ragioni di "studio", delle motivazioni di esenzione per i cittadini di quei Paesi che, in base al citato Regolamento, non sono soggetti a visto per corto soggiorno, anche per uniformare la nostra prassi a quella applicata dai partner comunitari.
Nelle more della formale firma ed entrata in vigore del Decreto, al fine di venire incontro alle richieste degli istituti e gli enti di istruzione italiani e degli studenti stranieri (che rilevano la difforme prassi italiana rispetto a quella dei partners
comunitari), è stato deciso, assieme al Ministero dell'Interno, di applicare sin d'ora l'esenzione in parola per la motivazione di ingresso dello "studio".
Il Ministero dell'Interno ha provveduto ad informare i dipendenti uffici con circolare di cui si invia copia in allegato.
Pertanto, a partire dalla data del 1 Settembre p.v., i cittadini dei Paesi esenti dal visto per corto soggiorno, di cui all'apposito allegato del Regolamento 539/01 e successive modifiche, non avranno bisogno del visto di ingresso per soggiorni fino a novanta giorni per motivi di "studio".
L'esenzione dall'obbligo del visto per corti soggiorni non si applicherà, invece, in caso di ingressi riconducibili alle tipologie di visto per "Studio/Tirocinio" e"Studio/Formazione", fattispecie per le quali gli ingressi sono sottoposti al rispetto del
contingente numerico annualmente stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro previsto dall' art. 44-bis, comma 6 del DPR n. 334/2004 .
Gli interessati andranno, inoltre, informati che, in attuazione della Legge n. 68 del 28/5/2007 , per soggiorni in Italia per periodi non superiori a 90 giorni per motivi di studio (oltre che per visite, turismo ed affari) l'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno è stato sostituito dall'obbligo di rendere la "dichiarazione di presenza", secondo le modalità indicate nel messaggio n. 306/298889 dell'8.8.07.
Il presente Messaggio sarà inserito e consultabile nella raccolta dei Messaggi, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti, di cui al Messaggio n. 306/225217del 25.06.2008, nella Sezione Archivio Visti/Studio.