Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento -Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano - Bolzano
Al Sig. Presidente della regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p. c. Al Dipartimento della P.S. - Dir. Centrale dell'Imm. e della Polizia delle Frontiere Roma
Al Ministero della Solidarietà Sociale - Direzione Generale per l'immigrazione Roma
Alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione hanno chiesto di conoscere se in caso di morte del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda, possa riconoscersi il subentro di un nuovo datore di lavoro in luogo di quello che ha presentato l'istanza per l'assunzione di un lavoratore straniero.
Al riguardo - su parere concorde del Ministero della Solidarietà Sociale - si ritiene che, nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, sia possibile il subentro nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto - se si tratta di lavoro domestico - o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora, naturalmente questi ultimi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l'effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.
A tale scopo, il nuovo datore di lavoro dovrà presentare allo Sportello unico competente una specifica richiesta facendo riferimento all'istanza a suo tempo presentata, indicandone gli estremi, e seguendo, quindi la successiva procedura prevista per l'assunzione del cittadino straniero.
Gli Sportelli Unici provvederanno alla modifica dei dati del richiedente e alla verifica dei requisiti previsti.
Il Direttore Centrale Marchione