AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
E, p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dell'Immigrazione - ROMA
AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERiA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ROMA
Si pone all'attenzione delle SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n. 191, del 16 agosto scorso, è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto, in vigore dal 17 agosto 2013, che, all' articolo 4 , introduce nel testo già novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , l' articolo 18-bis , recante la nuova fattispecie di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
In particolare, il legislatore ha previsto:
- al comma 1 , che:
il Questore rilasci un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'articolo 5, comma 6, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
il Questore rilasci lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;
per violenza domestica devono intendersi tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia, del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- al comma 2 , che la proposra o il parere suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;
- al comma 3 , che
lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;
qualora ricorra tale ultima ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;
- al comma 4 , che
lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1 e 3 e revocato:
a) in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso segnalata
1) dal Procuratore della Repubblica o,
2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3 , dai servizi sociali,
3) o comunque accertata dal Questore,
b) ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;
- al comma 5 , che le disposizioni del nuovo articolo 18-bis si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri delI'Unione europea e ai Ioro familiari (1).
L'esaminato nuovo articolo 18-bis , di fatto, dà attuazione all'articolo 59 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la Iotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2012, ed introduce il rilascio dello specifico permesso di soggiorno per morivi umanitari alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione.
Dalla formulazione della norma emerge con chiarezza che ai fini del rilascio del particolare permesso di soggiorno non è previsto che la vittima cooperi necessariamente nell'attività investigativa né, tantomeno, che il procedimento penale sia già in corso, in quanto il legislatore ha ritenuto di dover attribuire rilevanza alla sola "situazione personale" con l'obiettivo di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti.
In conformità alla normativa di carattere generale, il particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera c) e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1999, n. 394 .
Con lo scopo di poter individuare, in mode puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per morivi umanitari e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici motivo soggiorno:
- UMAN 6 - vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 1, TUI
- UMAN 7 - vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 3, TUI
Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
(1) Tale previsione é, peraltro, in linea con quanto già disposlo dalI' articolo 18, comma 6-bis , del novellato del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
Il Direttore Centrale: Pinto
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 400/A del 31 luglio 2013: