Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 8 aprile 2011, n. 2640
  Oggetto: Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell' art. 14, comma 5-ter, D.lgs. 286/98  per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Ordinanza dell'Adunanza Plenaria del consiglio di Stato n. 917 depositata il 25 febbraio del 2011. Eventuale appello del Ministero dell'Interno avverso sfavorevoli ordinanze.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2011-04-08;2640

Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali del Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta

e, p.c. Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per l'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma


 

Dal consueto monitoraggio effettuato sull'attività contenziosa, riguardante gli uffici periferici, continuano ad evidenziarsi frequenti incertezze e richieste di chiarimenti sulla problematica relativa all'ostatività, rispetto alla domanda di emersione, dei reati di cui all' art. 14, comma 5-ter del TU n. 286/98  .

Le questioni controverse correlate hanno assunto una tale oggettiva rilevanza da essere rimesse all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; nel frattempo, l'Avvocatura Generale dello Stato con il parere che si allega, ha rappresentato l'inopportunità di sollecitare l'appello rispetto alle ordinanze cautelari, favorevoli ai ricorrenti, pronunciate dai vari TAR.

Al riguardo, nel richiamare l'osservanza delle direttive già impartite in attuazione di nuovi precetti normativi tendenti alla riduzione al minimo possibile delle controversie (in tal senso da ultimo, l' art. 23 primo comma della legge 18 giugno 2009, n. 69  ) e nell'ambito della diffusione delle buone prassi, si rinnova l'invito a dare esecuzione alle disposizioni dettate dalle ordinanze cautelari, ad evitare richieste risarcitorie e conseguenti ipotesi di danno erariale.

Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS:LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti dei SUI, ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE , n. 11050/111/6
  Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell' art. 14, comma 5-ter, D.lgs. 286/98  per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Ordinanza dell'Adunanza Plenaria del consiglio di Stato n. 917 depositata il 25 febbraio del 2011. Eventuale appello del Ministero dell'Interno avverso sfavorevoli ordinanze.  
 

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Sede

Per opportuna conoscenza e quanto d'interesse, si trasmette l'unita lettera dell'Avvocatura Generale dello Stato con la quale sono state fornite indicazioni alle competenti Avvocature Distrettuali in merito alla non opportunità di presentare appello avverso le eventuali sfavorevoliordinanze rese dai TARnelle cause di cui all'oggetto, in considerazione della posizione assunta all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con ordinanza n. 917, depositata il 25 febbraio 2011.

Il Vice Capo di Gabinetto: V. Cardellicchio

 
- Allegato 2   -

  Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell' art. 14, comma 5-ter, D.lgs. 286/98  per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Ordinanza dell'Adunanza Plenaria del consiglio di Stato n. 917 depositata il 25 febbraio del 2011. Eventuale appello del Ministero dell'Interno avverso sfavorevoli ordinanze.  
 

A Tutte le Avvocature Distrettuali - Sedi

Al Ministero dell'Interno - Roma

Con riferimento alla questione in oggetto si comunica che con l'ordinanza n. 917 del 2011 (ed altre analoghe ordinanze) l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nel prendere atto della complessità della questione sottopostale e delle rilevate difficoltà interpretative, ha ritenuto opportuno, tenuto conto della natura cautelare del provvedimento appellato, di attendere che l'esame dei profili di diritto sia affrontato nella rituale sede di merito dinanzi al giudice di primo grado, cui la questione è stata contestualmente rimessa per la sollecita fissazione della relativa udienza, ai sensi dell'art. 55, comma 11, del c.p.a.

Quanto al danno il Consiglio di Stato ha, inoltre, confermato il favorevole apprezzamento dei motivi addotti dalle parti appellate a sostegno dell'istanza cautelare formulata avverso il provvedimento impugnato, in conformità alla prassi già adottata dalla selezione remittente nell'attesa della risoluzione del contrasto giurisprudenziale.

Alla luce di tale decisione, tenuto conto dell'indirizzo assunto dal Consiglio di Stato, con riferimento al profilo cautelare, si chiede alle Avvocature Distrettuali dello Stato in indirizzo di astenersi di inviare le sfavorevoli ordinanze rese dai TAR periferici in subiecta pateria, atteso lo scontato esito sfavorevole delle relative impugnative - e di depositare l'istanza di prelievo per la definizione del merito della controversia ( art. 71 D.Lgs. 104/2010  ).

La presente comunicazione viene inviata anche all'Amministrazione dell'Interno affinchè ne dia opportuna informazione a tutti gli Uffici interessati.

Il Vice Avvocato Generale: Michele Dipace