Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d' Aosta Aosta
In ordine ad alcuni quesiti pervenuti dalle SS.LL, in merito ai procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, si forniscono i seguenti chiarimenti.
1) Contratto di soggiorno - Stranieri in possesso di carta di soggiorno o di titolo di soggiorno rilasciato per altro motivo che abilita all'attività lavorativa.
- L' art. 5, comma 3 bis, del T.U. per l'immigrazione prevede che il contratto di soggiorno è necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Si ritiene, pertanto, che il suddetto contratto non deve essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all'attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo). Tale contratto dovrà essere stipulato solo al momento dell'eventuale conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
2) Contratto di soggiorno - Variazioni del rapporto di lavoro
- Circa l'obbligatorietà di stipulare il contratto di soggiorno a seguito dell'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, si precisa che tale adempimento, ai sensi dell'art. 36 bis del Regolamento di attuazione, riguarda l'avvio di ogni nuovo impegno lavorativo, anche se si aggiunge ad un altro precedentemente contratto.
- Riguardo alle variazioni del rapporto di lavoro per cui è obbligatoria la comunicazione allo Sportello Unico, si ritiene che il disposto dell' art. 22, comma 7, del T.U. debba essere coordinato con quanto previsto dall' art. 36 bis, comma 2, del D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R. 334/04 .
Pertanto, così come prevede, il citato art. 36 bis, il datore di lavoro dovrà esclusivamente comunicare, entro cinque giorni dall'avvento, la data di inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.
3) Ricongiungimenti familiari
- Riguardo ai cittadini stranieri in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari - anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sez. I penale nr. 1714 del 8/01/2001 - si ritiene che essi abbiano diritto a richiedere il ricongiungimento familiare, purché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall' art. 29 del T.U.
Se, infatti, lo straniero in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all'unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto al titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari a cui è del pari consentito lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.
- Per quanto concerne il ricongiungimento familiare di stranieri già presenti sul territorio nazionale di cui all' art. 30, comma 1 punto o) del T.U. , si precisa che, trattandosi di conversione di un titolo di soggiorno già posseduto, la materia resta di competenza della Questura.
4) Idoneità dell'alloggio
- In merito alla documentazione attestante il requisito di idoneità alloggiativa, necessario sia per la stipula del contratto di soggiorno che per la richiesta di ricongiungimento familiare, si chiarisce che il certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune. In alternativa può essere prodotto il certificato di idoneità igienico-sanitaria richiesto presso l'Asl di appartenenza.
5) Sportivi stranieri
- Analogamente a quanto previsto riguardo al decreto flussi dei lavoratori stranieri per l'anno 2005, si chiarisce che, fino all'entrata in vigore del Decreto che fisserà le quote degli sportivi stranieri per l'anno 2006, per gli sportivi autorizzati dal CONI a svolgere la propria attività sulla base delle quote previste per l'anno 2005 resta in vigore la previgente procedura, sia per la richiesta dei visti che per il rilascio dei permessi di soggiorno.
Il Capo Dipartimento Dott.ssa A. M. D'Ascenzo