Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma
Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma
Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede
Alla Direzione Centrale per la Documentazione e Statistica - Sede
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento I - Sede
All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma
All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
Com'è noto, con la legge 18 giugno 2009, n. 69 è stato disposto, nell'ambito della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea, che: "A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
In tale iniziativa rientrano:
a) l'atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall'autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell' art. 55 del D.P.R. 396/2000 , presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.
b) l'affissione all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza dell'avviso contenente il sunto della domanda presentata dall'istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del D.P.R. n. 396/2000 . In questo caso resta ovviamente fermo l'obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l'avvenuta affissione.
A far tempo dal 1° gennaio 2010 i Comuni dovranno pertanto avvalersi di tale procedura con riguardo sia alle pubblicazioni di matrimonio sia alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall'ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico. Parimenti nell'atto così pubblicato dovrà essere indicato l'adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente, previsti dalla legge.
Sarà altresì cura dei Comuni di informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi.
Si pregano pertanto le SS.LL. di vigilare con attenzione sull'esecuzione della presente circolare, coadiuvando i Comuni interessati che incontrino difficoltà nell'attuazione della nuova normativa nei ristretti limiti temporali previsti, anche concedendo eventualmente un breve periodo di transizione, qualora necessario, anche per consentire alle amministrazioni locali di reperire fondi e strutture idonee alla pubblicazione digitale di tali atti.
Il Direttore Centrale Annapaola Porzio